Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/11/1987 avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA COGNOME DI COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto COGNOME NOME dal reato di truffa ascrittogli perché il fatto non sussiste. L’imputato era accusato di avere fittiziamente venduto a COGNOME NOME, attraverso un annuncio su una pagina Facebook, un computer da bicicletta, ricevendo su una carta prepagata Sisal Pay ad egli stesso intestata la somma di euro 200 senza provvedere alla consegna del bene.
Il Tribunale non ha ritenuto che fosse emersa prova certa in ordine al coinvolgimento dell’imputato nella vicenda, dal momento che tutte le trattative si erano svolte tra la persona offesa ed una donna rimasta sconosciuta, senza la dimostrazione di alcun concorso del Cavezza nella condotta di costei.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della responsabilità dell’imputato, non avendo il Tribunale tenuto conto che la carta prepagata sulla quale la persona offesa aveva bonificato la somma di danaro per l’acquisto del bene, era intestata all’imputato ed a questi era riferibile il codice fiscale abbinato alla carta e comunicato alla persona offesa dalla sedicente persona di sesso femminile che aveva instaurato le trattative per la vendita del bene.
Inoltre, l’attivazione della carta prepagata era avvenuta attraverso l’esibizione della carta d’identità dell’imputato, il quale, per queste ragioni, doveva ritenersi concorrente nel reato, non risultando che egli si fosse in alcun modo lamentato di un accredito di somme non dovutegli su una propria carta prepagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, escludendo la responsabilità concorsuale del ricorrente con persona rimasta ignota – così come contestata nella imputazione – non ha minimamente tenuto conto dei dati processuali, pure acquisiti al dibattimento per espressa precisazione dello stesso Tribunale, dimostrativi del fatto che la carta prepagata sulla quale era stata accreditata la somma riveniente dalla trattativa truffaldina ai danni della persona offesa, fosse intestata all’imputato e fosse stata attivata, a dimostrazione della certa riconducibilità a questi, esibendo un proprio
documento di identità.
Ne consegue che tali elementi – ignorati dal Tribunale – rendono contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di alcun dato significativo circa il concorso del ricorrente nella perpetrazione del reato.
Deve, pertanto, disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire allo stesso giudice di merito, in diversa persona fisica, un nuovo giudizio che tenga conto degli elementi processuali prima indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione.
Così deciso, il 15/05/2025.