Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10001 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10001 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 30/5/2025 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa il 23 novembre 2022 dal Tribunale di Brindisi, che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 640, comma 2 n. 2bis cod. pen. in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen. (commesso in data 23/05/2020) e riconosciute le attenuanti generiche come equivalenti rispetto all ‘ aggravante contestata, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. Si addebita all’imputato di avere offerto in vendita su una piattaforma on line una consolle playstation e tramite trattative svoltisi a distanza mediante Messenger e Whatsapp, con artifizi e raggiri, indotto la persona offesa ad effettuare il pagamento di 150 euro, non consegnando l’oggetto promesso in vendita.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso NOME COGNOME, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione degli artt. 2, 25 e 640 cod. pen., 7 della Cedu e 2 della Costituzione poiché la Corte di Appello ha applicato una disposizione di legge, il comma 2 n. 2bis dell’art. 640 cod. pen. che, alla data della decisione, era stato abrogato dal legislatore. Ed infatti, nelle more del giudizio di appello, era intervenuto il decreto-legge n. 48 del 2025 convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025 n. 80 che (art. 11, comma 2, lett. a) ha comportato l’abrogazione dell’art. 640, secondo comma, n. 2bis cod. pen.
Ne consegue che la fattispecie addebitata all’imputato avrebbe dovuto essere ricondotta a quella di truffa semplice, perseguibile a querela della persona offesa.
Rileva il difensore che alla data del 23 novembre 2022, nel corso del giudizio di primo grado, la persona offesa aveva espressamente rimesso la querela proposta nei confronti di NOME COGNOME e, stante la divenuta procedibilità a querela del delitto contestato, lo stesso deve essere ritenuto estinto per remissione di querela ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Né tantomeno può sostenersi che la condotta vada ricondotta alle nuove ipotesi aggravate previste dal comma 2 -ter dell’art. 640 cod. pen. in quanto tale disposizione normativa prevede sanzioni più gravi e pertanto non può trovare applicazione retroattiva, ai fatti commessi in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante, dichiarando il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. poiché la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti di detto istituto, sottolineando la non esiguità del danno patrimoniale pari a 160 euro, la portata insidiosa della condotta ascritta perché descritta come organizzata e professionale e la circostanza che l’imputato ha già usufruito in due precedenti occasioni dell’istituto in esame.
Si tratta, secondo la difesa, di argomentazioni illogiche e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con i princìpi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, anche se il percorso argomentativo del ricorrente non è del tutto condivisibile e deve in parte essere corretto.
1.1. Deve premettersi che, in forza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, le truffe consumate on line sono state ritenute aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen., in quanto la distanza tra le parti e l’impossibilità di verificare l’oggetto dell’acquisto esponeva il compratore ad una condizione di maggiore vulnerabilità.
1.2. E’ stato infatti precisato che in tema di truffa ” on line “, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete ( ex plurimis Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01). La contestazione di questa aggravante comportava la perseguibilità d’ufficio di tutte le truffe on line, perché ritenute aggravate dall’art. 61 n. 5 cod. pen.
1.3. Va tuttavia osservato che, per effetto del decreto denominato ‘correttivo Cartabia’ entrato in vigore con legge del 28 giugno 2024 n. 90, è stata prevista un’ulteriore aggravante speciale del delitto di frode mediante l’inserimento del comma 2ter dell’art. 640 cod. pen. ad opera dell’art. 16, comma 1, lett. t, n. 1 – che riguarda in modo specifico il fatto ‘commesso a distanza attraverso strumenti informatici telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione’.
L’intervento normativo del 2024 ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante ‘comune’ dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse ‘a distanz a’ ; ma i l legislatore ha ‘enucleato’, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di ‘minorata difesa’ individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio. In altri termini, ha ‘sottratto’ dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma.
Questa novella legislativa impone di ritenere che dal 17 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge 28/06/2024, n. 90 in G.U. n. 153 del 02/07/2024) le cd. truffe on line, in precedenza contestate come aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte senza soluzione di continuità ex art. 2 cod. pen. nel novero di questa nuova formulazione.
Senonchè il legislatore, intervenendo contestualmente anche sul quarto comma dell’art. 640 cod. pen. (art. 16, comma 1, lett. t, n. 2, l. 28/06/2024, n. 80), mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa ‘comune’, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2ter dell’art. 640 cod. pen. ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. ‘telematica’.
L’art. 2 cod. pen. al comma 4 stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
La nuova aggravante speciale prevista dall’art. 640 , secondo comma, n. 2ter cod. pen. comporta, per espressa previsione normativa, che il delitto sia perseguibile a querela; ne consegue che dopo la riforma, pur risultando aggravate, le condotte fraudolente on line, risultano perseguibili a querela; trattandosi di norma processuale che prevede una condizione di procedibilità, la stessa si applica ai processi in corso, nel rispetto del favor rei .
Deve pertanto concludersi che, per effetto della nuova disciplina e in considerazione delle caratteristiche della condotta ascritta all’imputato, l’eventuale remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio ha efficacia estintiva del reato.
A nulla rileva che detta causa estintiva non sia stata dedotta dalla parte nel corso del giudizio di appello, né con il ricorso, poiché la causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere rilevata anche d’ufficio.
Nel caso in esame, dalla verifica degli atti è emerso che effettivamente nel corso della sua audizione dibattimentale dinanzi al Tribunale, la persona offesa ha espresso la volontà di rimettere la querela e tale volontà è stata riportata nel verbale , ma all’epoca non rivestiva alcuna efficacia stante la perseguibilità d’ufficio del reato.
Anche in assenza della rituale accettazione da parte del querelato, potendosi la stessa presumere, la volontà di rimettere la querela espressamente manifestata dal querelante comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di un diverso accordo tra le parti.
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento del primo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto in conseguenza della remissione di querela. Spese del procedimento a carico del querelato.
Roma 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME