Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41021 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/04/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. a lui ascritto, con la formula «perchØ il fatto non costituisce reato ma illecito civilistico».
Ha proposto ricorso per cassazione – ai sensi degli artt. 550, comma 1, 593, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen. – la Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno, dolendosi, sotto il profilo della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonchØ della apparenza e manifesta illogicità della motivazione, della assoluzione, a cui il Tribunale sarebbe pervenuto senza procedere all’assunzione delle testimonianze (ammesse e mai formalmente revocate) ed escludendo incongruamente la sussistenza di artifici e raggiri.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito illustrati.
Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) emerge che, all’udienza del 5 febbraio 2024, il Tribunale ha ammesso le prove come richieste dalle parti, «ritenutane la pertinenza e la rilevanza»; alla successiva udienza del 21 ottobre 2024, Ł stato disposto rinvio per l’escussione dei testi ammessi, onerando il Pubblico Ministero della loro citazione; all’udienza del 26 maggio 2025, Ł stata
dichiarata chiusa l’istruttoria (consistita, sino ad allora, solo nell’acquisizione di documentazione, senza escussione dei testi ammessi) e le parti sono state invitate alla discussione.
Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., Ł, nel corso del dibattimento, piø ampio di quello esercitabile all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; nondimeno devono essere compiutamente indicate le ragioni della revoca della prova già ammessa, onde permettere una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio già raccolto e valutato (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285580-01; Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331-01).
Nel caso di specie, Ł stata irritualmente omessa, anche nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, la necessaria valutazione di ‘non decisività’ riguardo a tutte le prove revocate.
Per quanto attiene alla astratta configurabilità del delitto contestato, il Collegio condivide e intende ribadire il consolidato orientamento, secondo cui integra una truffa contrattuale la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante, ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278231-01).
¨ stata poi ritenuta integrata l’aggravante della minorata difesa, quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 273900-01). L’applicabilità dell’art. 61, n. 5, cod. pen. discende dalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente; ciò determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli non solo di schermare la sua identità, ma anche – ciò che sarebbe esattamente avvenuto nel caso di specie, secondo l’editto imputativo – di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268450-01. Cfr. anche, a contrario , Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01, che esclude l’aggravante in questione nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente avvenga via web per poi però svilupparsi mediante incontri di persona per la visione e cessione del bene, poichØ in questo caso, a differenza delle trattative svolte interamente on-line , non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto).
Tali esiti esegetici non restano incisi, e trovano anzi in esso un’indiretta conferma (cfr., in tal senso, anche Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, COGNOME, non mass.), dallo ius superveniens che ha introdotto il nuovo numero 2ter all’art. 640, secondo comma, cod. pen. («se il fatto Ł commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione», ex art. 16, comma 1, lett. t) , n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, in vigore dal 17 luglio 2024).
Il principio di specialità e la chiara lettera della legge impongono, dunque, di differenziare l’operatività dei due profili circostanziali, nel senso che l’aggravante comune
della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen. (tuttora rilevante – seppure dopo l’abrogazione del n. 2bis dell’art. 640, secondo comma, cod. pen. – anche in ordine alla forbice edittale, ai sensi dell’espresso richiamo all’art. 640, quarto comma, cod. pen.) disciplina i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02); l’aggravante speciale di nuovo conio concerne, invece, le modalità esecutive della condotta, connotata dall’utilizzo di dispositivi digitali «idonei a ostacolare identificazione» dell’autore del fatto, così collocando specificamente la nuova fattispecie circostanziale tra i cosiddetti computer-related crimes , reati commessi mediante un sistema informatico.
Tuttavia, ai sensi del terzo comma dell’art. 640 cod. pen. come novellato dal n. 2 del suddetto art. 16, comma 1, lett. t) , muta anche il regime di procedibilità: «Il delitto Ł punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2ter ».
La persona offesa NOME COGNOME ha rimesso la querela con atto presentato presso la Stazione Carabinieri di Gropello Cairoli.
Nel caso di specie, pur in difetto di formale accettazione, occorre prendere atto che non Ł stato comunque azionato il diritto di ricusa, ai sensi dell’art. 155, primo comma, cod. pen. da parte dell’imputato (consapevole della remissione, stante il rinvio dell’udienza conseguentemente disposto e il patrocinio di un difensore di fiducia).
L’assenza di ricusa produce, ex art. 152 cod. pen., l’effetto estintivo del reato (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250200-01), poichØ l’accettazione del querelato si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una sua volontà contraria, qualora edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare (Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539-01; Sez. 2, n. 48272 del 11/11/2022, COGNOME Re, Rv. 284170-01).
Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione del reato per cui si procede, per remissione di querela.
Tale declaratoria determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ il reato Ł estinto per remissione di querela.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME