Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37153 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12919/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sant’Angelo dei Lombardi il DATA_NASCITA inoltre: COGNOME NOME avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Letta la memoria difensiva datata 26/8/2025 nella quale sono state sostanzialmente ribadite le doglianze e le relative argomentazioni contenute nel ricorso delle quali si dirà nel prosieguo;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 23 gennaio 2024 del Tribunale di Vicenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640 e 61 n. 5 cod. pen.) relativo ad un falso annuncio di vendita di un apparato per la navigazione satellitare, reato commesso nel maggio 2019;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’intervenuta affermazione di responsabilità dell’imputato alla luce dell’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste di P.G. NOME COGNOME il quale avrebbe individuato l’imputato attraverso l’esame delle immagini di un circuito di videosorveglianza mai versate in atti fra l’altro riferendosi ad un episodio del giorno 11 maggio 2019 che non riguarda l’ipotesi di truffa oggetto del giudizio. In ogni caso ci si troverebbe in presenza di meri indizi che non possono essere qualificati come gravi, precisi e concordanti;
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto le modalità di svolgimento delle trattative a distanza su piattaforma telematica non determinerebbe la configurabilità di detta circostanza aggravante.
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito il che ne determina la manifesta infondatezza.
che , detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la valutazione degli elementi probatori ed indiziari, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che , a tal proposito, occorre sottolineare che le argomentazioni del ricorrente, volte a prefigurare un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti, risultano infatti estranee al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, poichØ il sindacato di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
che , nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con lineare e incensurabile motivazione, hanno compiutamente indicato i plurimi elementi probatori che, complessivamente considerati, hanno condotto alla certa individuazione dell’odierno ricorrente quale autore della condotta truffaldina ascrittagli (si veda in particolare la pag. 5 della impugnata sentenza);
Considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato dato che la Corte territoriale ha debitamente motivato al riguardo (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte di legittimità secondo i quali – sulla premessa che tutta la trattativa con la persona offesa si Ł svolta interamente a distanza (online ed al telefono) in quanto altrimenti l’aggravante non sarebbe configurabile se alla trattativa a distanza fossero seguiti incontri di persona per la visione e cessione del bene – «Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichØ, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta» (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 269893 – 01).
Considerato altresì che nella memoria difensiva datata 26/8/2025 la difesa del ricorrente lamenta anche una erronea pronuncia in relazione ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio;
che detta doglianza (al di là di quanto si Ł detto con riferimento alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.) non risulta proposta nel ricorso originario qui in esame con la conseguenza che la stessa deve considerarsi inammissibile ciò in quanto in tema di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del
“petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254301).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME