Truffa Online: la Cassazione Conferma che la Negligenza della Vittima è Irrilevante
Nell’era digitale, la truffa online è diventata una delle minacce più comuni per i consumatori. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione fa luce su due aspetti cruciali di questo reato: il ruolo di chi fornisce gli strumenti per commettere l’illecito e l’irrilevanza della disattenzione della vittima. Con questa ordinanza, i giudici hanno ribadito che la responsabilità penale del truffatore rimane integra anche se l’acquirente si è dimostrato poco accorto.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un episodio di compravendita su internet. Un soggetto metteva in vendita un bene su una piattaforma online, inducendo un acquirente a versare una somma di denaro su un conto corrente. Tuttavia, dopo aver ricevuto il pagamento, il venditore non provvedeva mai alla consegna del bene acquistato.
L’imputato, ricorrente in Cassazione, non era l’autore materiale della vendita fittizia, ma aveva svolto un ruolo essenziale: aveva attivato e messo a disposizione dei suoi complici il conto corrente sul quale era stata accreditata la somma, profitto del reato. Condannato in Appello per concorso in truffa, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, la negligenza della vittima, la quale sarebbe caduta in errore per eccessiva superficialità.
L’analisi della Corte di Cassazione sulla truffa online
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e basato su argomentazioni già respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Nel farlo, ha colto l’occasione per riaffermare due principi giurisprudenziali consolidati in materia di truffa online.
La Configurazione del Reato di Truffa
I giudici hanno innanzitutto confermato che la condotta di chi mette in vendita un bene su internet, facendosi pagare senza avere alcuna intenzione di consegnarlo, integra pienamente il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale. L’annuncio online, la falsa rappresentazione di essere un venditore affidabile e la richiesta di pagamento costituiscono gli “artifici e raggiri” necessari a indurre in errore la vittima per procurarsi un profitto ingiusto. L’azione di fornire il conto corrente per incassare il denaro è stata considerata una forma di concorso essenziale nel reato.
L’Irrilevanza della Cooperazione Colposa della Vittima
Il punto più significativo della decisione riguarda la difesa basata sulla negligenza dell’acquirente. La Cassazione ha ribadito con forza un principio consolidato: la responsabilità penale del truffatore non viene meno solo perché la vittima avrebbe potuto, con maggiore attenzione, evitare l’inganno. In altre parole, la legge tutela la persona ingannata anche quando questa è stata “colpevolmente” disattenta. La responsabilità penale è sempre legata al fatto dell’agente e non dipende dal grado di cooperazione, più o meno colposa, della vittima.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della genericità del ricorso, che riproponeva le stesse questioni già valutate e ritenute infondate dal giudice precedente. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata corretta nel valorizzare elementi oggettivi, come l’attivazione e la messa a disposizione del conto corrente, quali prove della partecipazione del ricorrente al reato. Citando precedenti specifici, la Cassazione ha rafforzato l’idea che la condotta fraudolenta è penalmente rilevante indipendentemente dalla disponibilità di strumenti di difesa non utilizzati dalla vittima. La responsabilità penale è dell’agente, e la sua condotta ingannevole è ciò che la legge punisce.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che chiunque partecipi a una truffa online, anche solo fornendo il supporto logistico come un conto corrente, è considerato a tutti gli effetti un concorrente nel reato. In secondo luogo, e forse ancora più importante, stabilisce un chiaro principio di tutela per le vittime: la loro eventuale ingenuità o mancanza di cautela non funge da scudo per il truffatore. La legge si concentra sull’azione fraudolenta di chi inganna, non sulla presunta “colpa” di chi viene ingannato. Questa decisione rappresenta un solido deterrente contro le frodi online e una garanzia per tutti gli utenti del web.
Fornire il proprio conto corrente per una vendita online fraudolenta è reato?
Sì, secondo la Corte, l’attivazione e la messa a disposizione di un conto corrente per ricevere il profitto di una vendita fittizia costituisce una forma di concorso nel reato di truffa.
Se un acquirente è stato poco attento in una truffa online, il venditore è comunque responsabile penalmente?
Sì, la responsabilità penale di chi commette la truffa è indipendente dall’eventuale negligenza o superficialità della vittima. La legge punisce l’azione fraudolenta dell’agente, non la disattenzione della persona ingannata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AMEN DOLARA il 31/08/1968
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a titolo di concorso per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente motivato, alle pagine 1-2 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall’odierno ricorrente, valorizzando elementi quali l’attivazione e la messa a disposizione dei complici del conto corrente sul quale è stata versata la somma profitto del delitto ex art. 640 cod. pen.;
Sul punto, si ricorda la consolidata giurisprudenza di Legittimità, secondo cui «La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina» (ex multis, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01);
In relazione invece alle doglianze difensive aventi ad oggetto la negligenza della vittima, che sarebbe caduta in errore per una superficialità nell’effettuare il pagamento e non per colpa della condotta dall”imputato, giova sul punto ricordare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 6684 del 16/02/2023, Perez, non mass.).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consiglreftstensore
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NOME Presidente