Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24064 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME AMEN DOLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a titolo di concorso per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente motivato, alle pagine 1-2 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall’odierno ricorrente, valorizzando elementi quali l’attivazione e la messa a disposizione dei complici del conto corrente sul quale è stata versata la somma profitto del delitto ex art. 640 cod. pen.;
Sul punto, si ricorda la consolidata giurisprudenza di Legittimità, secondo cui «La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina» (ex multis, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01);
In relazione invece alle doglianze difensive aventi ad oggetto la negligenza della vittima, che sarebbe caduta in errore per una superficialità nell’effettuare il pagamento e non per colpa della condotta dall”imputato, giova sul punto ricordare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 6684 del 16/02/2023, COGNOME, non mass.).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consiglreftstensore
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NOME Presidente