Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il 24/04/1972
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di concorso nel reato ex art. 640, comma secondo, n. 2 -bis, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è anche aspecifico, perchè riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non nnassimata), ha congruamente indicato le ragioni per cui debba ritenersi che l’odierna ricorrente con la sua condotta abbia contribuito, sia dal punto di vista materiale che da un punto di vista soggettivo, alla realizzazione del reato di truffa online ascrittole (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, sugli elementi di rilevanza decisiva: l’essere il profitto confluito su Postepay intestata alla ricorrente, che, attivata a ridosso della commissione del reato, attraverso l’esibizione dei suoi documenti identificativi, al momento del fatto, risultava nella sua piena disponibilità, non essendone stato denunciato alcun furto; la mancata restituzione della somma indebitamente percepita);
considerato che gli altri due motivi di ricorso, con cui si censura, rispettivamente, l’omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (il secondo) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4 e 114 cod. pen. (il terzo), sono anch’essi basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito e, pertanto, non specifici;
che, tra l’altro, premesso che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività delle circostanze invocate rappresenta una quaestio facti e come tale è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, ed estranea al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, deve sottolinearsi come la Corte territoriale, nel caso di specie, abbia posto a base dell’applicazione dell’aggravante e del mancato riconoscimento delle due attenuanti una congrua motivazione esente dai vizi contestati (si veda pag. 7, sullo specifico vantaggio conseguito mediante l’utilizzo della piattaforma informatica, e la non esiguità del danno cagionato alla persona offesa, e pag. 8 sulla non marginalità del ruolo assunto dalla ricorrente nel reato, consistito nell’assicurare il provento del reato), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280521 – 01; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013,
COGNOME Rv. 255791; Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081;
Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266461);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025
La Presidente