Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46092 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46092 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Piazzola sul Brenta il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 1574/22 in data 03/03/2023 del Tribunale di Venezia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi deg artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva a firma AVV_NOTAIO in data 28/09/2023;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Venezia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 03/03/2023, il Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di truffa ascrittogli perché, esclusa la contestata circostanza aggravante (art. 61 n. 5 cod. pen.), il reato è estinto per intervenuta remissione tacita di querela e relativa accettazione.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge per avere il Tribunale, in carenza di qualsivoglia motivazione, eliminato l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ritualmente contestata in fatto (minorata difesa della vittima, NOME COGNOME).
3. Il ricorso è fondato.
Sussiste l’aggravante contestata, per avere l’imputato approfittato della condizione di minorata difesa della persona offesa, NOME COGNOME, in presenza di una vendita effettuata online (aggravante contestata sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui si ritiene sussistere l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipo di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “online”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta: Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893). L’eliminazione dell’aggravante in parola non è stata in alcun modo motivata.
Da qui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 04/10/2023.