Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43357 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PENNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sen RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano del 27/04/2022, che aveva confermato l sentenza di primo grado nella parte in cui l’imputata era stata condannata reato di truffa.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente era stata riget la censura sulla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per il g di appello: la notifica era infatti avvenuta a mezzo pec presso il difensore a RAGIONE_SOCIALE‘art. 161 comma 4 cod. proc. pen., ma il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pec atteneva ad istanza per ottenere l’ordine di cancellazione di un pignoramento, che n aveva a che vedere con il procedimento.
1.2 II difensore, nel merito, osserva che l’istruttoria dibattimentale fondata sostanzialmente sull’esame RAGIONE_SOCIALEa persona offesa e RAGIONE_SOCIALE‘unico testimone polizia giudiziaria e che la Corte di appello avrebbe dovuto risolvere il dub ordine al fatto che l’ipotesi alternativa alla condotta contestata all’ poteva essere quella che ignoti, utilizzando in modo fraudolento i dati RAGIONE_SOCIALEa avessero attivato a loro nome RAGIONE_SOCIALEe carte postepay finalizzate esclusivamen far confluire somme illecite di denaro.
1.3 II difensore contesta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. cod. pen.
1.4 II difensore contesta l’eccessività RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta.
1.5 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manife illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, visto che la Corte di appello si era limitata ad le proprie motivazioni in meno di una pagina senza censurare né valutare doglianze articolate dalla difesa nei propri scritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello di Milano ave rigettato l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di citazione per i di appello, osservando che “l’allegazione difensiva, secondo la quale sar stato notificato un atto diverso appare del tutto generica e non documenta nel primo motivo di ricorso il difensore sostiene che la notifica effettua conteneva alcun atto riferibile al processo de quo ma, come da documentazione allegata, “un’istanza per ottenere l’ordine di cancellazione di trascriz
sequestro preventivo” (così pag.2 ricorso); il motivo veniva ribadito conclusioni depositate); l’allegazione consisteva in una stampa RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Ciò premesso, è stata acquisita copia del documento allegato alla p inviata all’AVV_NOTAIO in data 21/02/2022, ore 14.41: questa Corte quindi constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verif l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa violazione denunziata, quale giudice del fatto proces (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che il suddet documento era la citazione per il giudizio di appello, e non il documento alle dal difensore al ricorso.
Pertanto, a fronte di una attestazione di un pubblico ufficiale (il cancel di avvenuta consegna, il difensore, che ben avrebbe potuto produrre su suppor informatico la pec ricevuta, non può sostenere di avere ricevuto un atto diver
1.2 Il secondo motivo di ricorso propone, invero, una rilettura d elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri d ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o do una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo s motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (vedi Sez. Un., sent. n. 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Cort costante nel sostenere che in tema di truffa “on line”, è configur l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa, con riferimento all’approfittamento condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEo strumento RAGIONE_SOCIALEa rete Sez.2, n. 28070 del 08/04/2021, PMT/Poropat, Rv. 281800); nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile presente sede, che la trattativa avvenuta su un sito internet e tramite me whatsapp, sia servito alla ricorrente per celare la propria identità, e quin in una situazione di vantaggio.
1.4 Relativamente alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, si deve ribadire che d ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito s determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena allorché siano indicati n sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , RAGIONE_SOCIALE e altri R
258410); nel caso in esame, vi è congrua motivazione a pag.3 RAGIONE_SOCIALEa senten impugnata, per cui il motivo è manifestamente infondato.
1.5 Infine, l’ultimo motivo di ricorso (indicato come punto 2 in ricor inammissibile, attesa la sua genericità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilit pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di C 6.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; la somma viene statuit massimo previsto, alla luce RAGIONE_SOCIALEa affermazione contenuta in ricorso di non a mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, che giustifi la trasmissione di copia RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al RAGIONE_SOCIALE, affinchè valuti la violazione degli artt. 9 e 50 comma Codice Deontologico Forense.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 6.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Dispone trasmettersi copia RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/09/2023