Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da : COGNOME NOME NOME NOME Castellaneta il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Tivoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 27/1/2023 preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale, udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO ha ch l’inammissibilità dei ricorsi ; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, il quale si è riportato ai motivi di chiedendone l’accoglimento nonché l’applicazione di pene sostitutive.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 27/1/2023, in parziale riforma di quell Tribunale di Roma del 15/6/2021, riduceva la pena inflitta agli imputati per i reati di tru ascritti.
I giudici di merito hanno accertato che i due imputati, insieme a COGNOME, non ricorre mediante la pubblicizzazione, via Web, della falsa notizia di assunzioni come guardie giurat presso società private, tramite la RAGIONE_SOCIALE, con richiesta di curricu documentazione amministrativa, indicazione della necessità di sottoporsi alla visita medic con la prospettiva della remunerazione di 1.100,00 euro mensili, inducevano in error
1 GLYPH
GR
centinaia di giovani sulla possibilità di essere assunti e si procuravano un ingiusto pr perchè si facevano consegnare da ciascun aspirante, la somma di euro 35,00 per l’espletamento della visita medica.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati COGNOME e COGNOME lamentando violazione di legge in relazione all’art. 513 c.p.p. I giudici di merito avre erroneamente ritenuto utilizzabili, a fini di condanna, le dichiarazioni rese dal coimpu COGNOME alla cui acquisizione la difesa si era opposta.
Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. c.p. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p., facendo riferimento all’enti somma euro 35,00, invero, esigua, nonché al danno non patrimoniale (lesione di una aspettativa), non rientrante nei parametri di valutazione ai fini dell’applicazione dell’aggra in parola.
Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione in relazione alla richiesta difensiva riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In sede di legittimità il difensore ha chiesto l’applicazione della nuova normativa intro dalla Riforma Cartabia in tema di pene sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1.1 motivi con cui si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 513 c.p.p. e c.p., sono inammissibili perché generici oltre che manifestamente infondati. Con tali motiv ripetono doglianze proposte con l’atto di appello senza alcun confronto con la motivazion articolata dal giudice di secondo grado che in maniera pertinente ha richiamato giurisprudenza di questa Corte circa l’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie re confronti degli imputati in fase di indagini preliminari, acquisite al dibattimento senza consenso. I ricorrenti contestano infatti l’interpretazione della Corte romana secondo la qu sarebbe sufficiente il consenso implicito desunto nella specie dalla mancata opposizione all’acquisizione di tali dichiarazioni.
Premesso che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il consenso dei predetti COGNOME e COGNOME all’utilizzo, non prestato in modo espresso, fosse implicito nella manc opposizione, da parte dei loro difensori, all’acquisizione e alla lettura delle dichiarazio dal COGNOME prima del dibattimento, si ritiene di condividere e far proprio l’ind giurisprudenziale, cui si è ispirato il giudice di appello, secondo il quale, poiché la no questione non prevede che il consenso debba manifestarsi in modo espresso e formale, nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal fatto che la disposta acquisizione non abbia forma oggetto di opposizione da parte della difesa (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Rv. 262942 ).
Né si può ritenere che il dissenso fosse stato espresso in forma esplicita posto che dal verba di udienza nulla emerge ed i ricorrenti si limitano, genericamente, a contestare tale affermazione senza nulla allegare al riguardo.
1.2. Inammissibile per genericità anche il secondo motivo. La Corte di merito ha valorizzato, fini del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., sia l’entità della somma ( eu non certo irrisoria sborsata dalle persone offese, ma anche le ulteriori conseguenz pregiudizievoli subite dalle stesse. Ai fini della sussistenza della circostanza attenuant danno patrimoniale di speciale tenuità, questa Corte ha chiarito ( cfr. Sezioni Unite n. 35 del 12.7.2007, Rv 236914), che “non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa da reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, l consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti”.
Alla luce delle superiori considerazioni corretta appare la decisione che ha avuto riguardo n solo all’entità, non esigua della somma consegnata dalle persone offese, ma anche agli ulterior effetti pregiudizievoli subiti dalle stesse tenuto conto della particolare preg dell’aspettativa lavorativa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 19/01/2017, Rv. 269241).
1.3. Il successivo motivo non è ammissibile, perché non devoluto al giudice di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giud appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), risultando del tutto generico il richi contenuto nell’atto di appello, “alle ulteriori conseguenze di legge”, a proposito rideterminazione della pena.
Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., avanzata davant collegio, in sede di legittimità, deve rilevarsene l’inammissibilità.
E’ stato affermato, infatti, che, l’istanza di sostituzione della pena detentiva non può e presentata alia grte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo Me t ckv GLYPH 2.0 -2datai ma va proposta, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, al gi dell’esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228).
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 10/11/2023