Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 16/03/1984
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Swtituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette del conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME;c: apari, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 18 ottobre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, per avere ottenuto la somma di danaro di euro 330,00 attraverso la fittizia vendita on line di un telefono cellulare mai consegnato all’acquirente.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte non avrebbe valutato la circostanza che il ricorrente aveva denuncia lo smarrimento della carta poste pay abbinata al conto corrente sul quale era confluita la somma versata dall’acquirente, senza sapere di essere t denunciato per truffa.
Inoltre, il giudizio di responsabilità non avrebbe potuto fare a menc accertamenti sul numero di telefono che aveva chiamato quello del ricorreni e; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti gerie -iche ed alla mancata esclusione della recidiva, richiesta con memoria.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memorizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunqu manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità, il ricorso E;E: r sulla circostanza decisiva, sottolineata in sentenza, secondo cui la persona o aveva versato la somma per l’acquisto on line del telefono cellulare attraverso un bonifico sul conto corrente intestato al ricorrente, da questi acceso presEint il proprio documento di identità e sul quale nessun altro soggetto aveva yrie o era delegato a farlo.
Risulta, pertanto, ininfluente, rispetto alla prova di avere personalmente aci:, il profitto del reato, il fatto che il ricorrente – peraltro in epoca succe consumazione della truffa – avesse denunciato lo smarrimento della carta poste pay abbinata al proprio conto, circostanza che la Corte, al contrario, ha ril dimostrativa della sua malafede, con motivazione coerente al dato principale non manifestamente illogica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato il riconoscimentc delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali spedlici ricorrente, a dimostrazione della sua negativa personalità.
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all’art. 1 pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego de circostanze attenuanti generiche – ed, evidentemente, anche per la conseguen graduazione della pena – è sufficiente che il giudice di merito prenda ir e quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene preNdal atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemen che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle roc: esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le 3ittenu medesime ( , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 Sez. 2, n. 4790 del 16/1/1996, Romeo, ky. 204768).
In ordine alla mancata esclusione della recidiva, la richiesta non era avanzata con i motivi di appello e non poteva essere introdotta dopo la scali a del termine per impugnare la sentenza di primo grado, sicché la censura non pu essere valutata in questa sede, comportando accertamenti di merito sotti -Eitti al giudice deputato dall’ordinamento al loro esame.
Ancor prima, occorre dire che il ricorrente non ha alcun interesse a censurare mancata esclusione della recidiva, posto che nella sentenza di primo grad sebbene non espressamente esclusa, essa non era stata considerata ir alc modo e neanche citata in motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condan GLYPH del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello 5:ess ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;p processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm ride Così deciso, il 25/02/2025.