Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49976 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49976 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONVERSINI NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili ed il rigetto del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 31 marzo 2023, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di truffa; secondo il capo di imputazione, l’imputato aveva pubblicato su un sito internet un annuncio per la vendita di una autovettura Porsche, ricevendo da COGNOME NOME, che si era detto interessato all’acquisto, la riproduzione fotografica di un assegno circolare, che era stato poi clonato ed incassato.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, lamentando l’erroneità della decisione dei giudici di merito, che avevano respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: poiché sussisteva connessione con il reato più grave di cui agli artt. 491, 476 e 482 cod. pen. (per il quale era stato dichiarato non doversi procedere non essendo il fatto pù previsto come reato) e non si sapeva dove tale reato fosse stato commesso, avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio della residenza dell’imputato; il difensore contesta le argomentazioni dei giudici di merito secondo cui operava il principio della “decrescenza” (cioè il riferimento al luogo -conosciuto- ove era stato consumato il più grave tra gli altri reati connessi) e che comunque non si poteva ritenere rilevante il fatto che il reato più grave era stato depenalizzato.
1.2 II difensore lamenta che errata era stata la decisione dei giudici di merito anche relativamente alla eccepita inutilizzabilità ai sensi dell’art 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di COGNOME, che non erano affatto spontanee, ma erano state sollecitate dagli inquirenti e rese quando già sussistevano indizi di reità a suo carico: malgrado le affermazioni contenute nelle sentenze di merito secondo le quali le dichiarazioni non erano comunque state utilizzate per giungere all’affermazione di responsabilità, in realtà i giudici avevano ritenuto che le stesse costituissero un “alibi falso”, elemento a carico dell’imputato
1.3 II difensore eccepisce la mancanza di motivazione in merito alla responsabilità di COGNOME, posto che non era risultato né che avesse fatto pubblicare sul sito internet il falso annuncio relativo alla vendita dell’autovettura, né che avesse contattato COGNOME facendosi inviare una fotografia dell’assegno circolare, né che lo avesse clonato, per cui unico elemento a suo carico era il fatto che aveva incassato l’assegno, senza la prova nemmeno che fosse a conoscenza della falsità dello stesso.
1.4 II difensore rileva che, mentre il Tribunale aveva disposto la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni unicamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME e non della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello aveva confermato la condanna in favore della RAGIONE_SOCIALE ritenendolo in effetti il soggetto che aveva subìto un pregiudizio, in assenza però di impugnazione da parte della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che “Le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell’atto e alla fase processuale cui inerisce l’eccezione di inutilizzabilità).” Sez.2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129).
Nel caso in esame, il motivo di ricorso reitera le censure già mosse in appello, proponendo una inammissibile rivalutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte di appello, che ha osservato, alle pagine 9 e 10, che COGNOME era stato convocato in caserma al fine di fornire spiegazioni su altra vicenda, relativa ad un assegno diverso da quello di cui al capo di imputazione, ritenendo quindi che non potesse essere messa in dubbio la spontaneità delle dichiarazioni contenute nella querela presentata, senza alcuna illegittima sollecitazione da parte degli inquirenti.
1.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto p a fondamento della decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.), avendo la Corte di appello osservato, con ragionamento logico ed esente da censure, che la fotografia dell’assegno era stata inviata il 3 aprile 2017 e che COGNOME si era presentato il giorno dopo presso la banca per incassare l’assegno donato, traendo quindi da tale fatto la conclusione che dovesse essere l’autore anche degli altri comportamenti contestati nel capo di imputazione.
1.4 II quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha dato atto che la costituzione di parte civile era stata effettuata da COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e che pertanto la condanna in favore “della parte civile costituita COGNOME NOME” si riferiva alla qualità di legale rappresentante della società per la quale agiva.
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023