Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13867 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13867 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/04/1983 a PESCARA avverso la sentenza in data 04/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota dell’Avvocato NOME COGNOME che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/11/2024 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 26/01/2024 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. perchØ il fatto non sussiste o perchØ l’imputato non lo ha commesso.
Secondo il ricorrente la condanna Ł stata pronunciata sulla base di un evidente travisamento del fatto e di una distorta considerazione dell’effettiva capacità dimostrativa in chiave probatoria delle risultanze istruttorie.
Si assume che la truffa non può essere dimostrata sulla base della pubblicazione di una proposta di vendita e della mancata consegna del bene offerto in vendita.
Si aggiunge che l’acquirente Ł stato incauto e superficiale, in quanto si Ł affrettato a perfezionare l’acquisto in ragione del prezzo vantaggioso.
Si sostiene, ancora, che mancano elementi individualizzanti per ritenere che COGNOME avesse
compartecipato -a titolo di concorso- nella ideazione o nella realizzazione della condotta criminosa, visto che l’utenza telefonica era intestata a un cittadino marocchino di nome NOMECOGNOME Precisa come la polizia giudiziaria non abbia effettuato alcuna verifica circa l’autore materiale della pubblicazione dell’annuncio.
Vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
Si denuncia l’omessa motivazione circa le doglianze esposte dalla difesa sul punto, in quanto la corte di appello si Ł limitata a confermare la statuizione del giudice di primo grado, fondando la propria decisione su di un’interpretazione errata della norma e sulla base di un’errata lettura delle emergenze probatorie.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche
A tale riguardo si duole dell’omessa motivazione sul punto, non essendo sufficiente negare le circostanze attenuanti generiche sul mero rilievo della mancanza di elementi positivi di valutazione.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’eccessività della pena.
Anche in questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione e la sua incoerenza rispetto al compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ø inammissibile in punto di affermazione della responsabilità, mentre Ł fondato quando denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
1.1. Con riguardo all’affermazione di responsabilità, si rileva come i motivi d’impugnazione si risolvano in affermazioni apodittiche circa il vizio di omessa motivazione, che non trovano riscontro in atti, visto che la sentenza impugnata ha argomentato su tutte le questioni devolute con l’atto di appello in punto di responsabilità, ora pedissequamente riprodotte nel ricorso, senza l’esposizione di reali censure all’ordito motivazionale posto a base del loro rigetto.
Vale rilevare come vi sia una sostanziale sovrapposizione dei motivi di appello con i motivi di ricorso, entrambi intesi a negare sia la sussistenza di artifici e/o di raggiri, sia la riconducibilità della condotta all’odierno ricorrente.
1.1.1. Con riguardo al primo tema, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line. (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 268448 – 01).
Tale paradigma Ł stato correttamente ritenuto dai giudici della doppia sentenza conforme, dove gli artifici e raggiri sono stati rinvenuti nella messa in vendita a un prezzo vantaggioso di un bene che, in realtà, non era nella disponibilità del venditore; messa in vendita accompagnata da una trattativa prolungata, seguita dalla mancata consegna del bene dopo la riscossione del prezzo.
1.1.2. Quanto alla riconducibilità della condotta a COGNOME, la corte di appello ha evidenziato una pluralità di elementi, non ultimo, il fatto che la somma Ł stata accreditata sulla posta pay dell’imputato, che ha incassato l’ingiusto profitto.
1.1.3. A fronte di una puntuale risposta alle deduzioni difensive, risolte con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenze processuali e conforme ai principi di
diritto enunciati nella materia trattata, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni di merito contenute nell’atto di appello e ora trasferite nel ricorso.
Da ciò l’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 01); ovvero che «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Il ricorso Ł fondato là dove denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen..
Nell’atto di appello, invero, si rinviene un puntuale motivo d’impugnazione, con il quale si negava l’abitualità della condotta e si sosteneva la tenuità del fatto.
Motivo che, in effetti, viene anche richiamato nella parte narrativa della sentenza, ma al cui riguardo non si rinviene alcuna risposta nella motivazione della sentenza.
Da qui la fondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione, che conduce all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che darà risposta all’istanza difensiva.
Gli ulteriori motivi d’impugnazione restano assorbiti, atteso che la riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche (cui parimenti non si rintraccia motivazione) e la misura della pena presuppongono la previa risoluzione delle questioni relative alla causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131bis cod. pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME