Truffa Online: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega i Limiti dell’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul reato di truffa online e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La vicenda riguarda un soggetto condannato per aver incassato il prezzo di un bene venduto su internet senza mai procedere alla consegna. Questo caso emblematico ci permette di analizzare quando un appello viene considerato una mera ripetizione e quali criteri guidano il giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
La questione nasce da una classica compravendita online finita male. Un individuo metteva in vendita un bene su una piattaforma digitale, incassava il pagamento dall’acquirente ma ometteva di spedire la merce. A seguito della denuncia, veniva processato e condannato per il reato di truffa sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello di Genova, in particolare, aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo provati tutti gli elementi costitutivi del reato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Una critica generale alla correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
2. La contestazione sulla valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.
3. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Valutazione della Corte sulla Truffa Online e l’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato i primi due motivi di ricorso inammissibili. La ragione è di natura prettamente processuale: l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Questo comportamento, definito “pedissequa reiterazione”, non assolve alla funzione tipica del ricorso, che è quella di evidenziare vizi logici o giuridici della decisione precedente, non di chiedere un terzo riesame del merito.
La Corte ha ribadito che, per configurare una truffa online, sono sufficienti elementi come l’aver ricevuto il prezzo per la vendita di merce mai consegnata e l’aver messo in vendita un bene con il preciso intento di indurre altri al pagamento per ottenere un profitto ingiusto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e corretta. Il diniego non era arbitrario, ma fondato su elementi concreti e decisivi:
* La non tenuità del valore del bene oggetto della truffa.
* La non irrisorietà del danno economico causato alla vittima.
* La presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato, non solo per truffa ma anche per altri reati fraudolenti.
La Corte ha ricordato un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti più rilevanti per la sua decisione.
Le Motivazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione si fonda su principi giuridici chiari e consolidati. In primo luogo, un ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. In secondo luogo, per il reato di truffa, la prova dell’intento fraudolento iniziale e il conseguimento di un profitto ingiusto a danno della vittima sono elementi centrali. Infine, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui diniego, se motivato in modo logico sulla base di elementi decisivi come i precedenti penali e l’entità del danno, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa decisione rafforza la tutela delle vittime di truffa online e traccia una linea netta sui doveri di chi intende impugnare una sentenza di condanna. Non basta dissentire dalla decisione, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. La pronuncia sottolinea inoltre come il passato giudiziario di un imputato e la gravità del danno inflitto siano fattori determinanti nella valutazione della pena, limitando l’accesso a benefici come le attenuanti generiche. Si tratta di un monito importante sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico affronta i reati che minano la fiducia nelle transazioni commerciali digitali.
Quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si risolve in una “pedissequa reiterazione”, ovvero si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel grado di giudizio precedente, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione che si sta impugnando.
Quali elementi sono sufficienti per configurare il reato di truffa online secondo la Corte?
Secondo la Corte, sono elementi costitutivi del reato di truffa online l’aver ricevuto il prezzo per la vendita di merce a cui non segue la consegna e l’aver messo in vendita il bene con l’intento originario di indurre terzi al pagamento per conseguire un ingiusto profitto.
Perché la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione del giudice di merito era adeguatamente motivata da elementi ritenuti decisivi, quali la non tenuità del valore del bene, la non irrisorietà del danno causato alla vittima e la presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per truffa e altri reati fraudolenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il 13/06/1987
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, in particolare alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, il giudice di merito ha assolto al dovere motivazionale richiamando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari alla dichiarazione di responsabilità per i delitto di truffa ai sensi dell’art. 640 cod. pen., quali l’aver ricevuto il prezzo dovut per la vendita s’online”di merce a cui non è seguita consegna (Sez. 2, n.30897 2020), l’aver messo in vendita 4 online d un bene con l’intento di indurre terzi al versamento di una somma di danaro con conseguente ingiusto profitto (ex multis Sez. 2, n.51551 del 04/12/2019 Rv. 278231);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che la Corte di appello, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ha adeguatamente argomentato circa il trattamento sanzionatorio, ove ha statuito la non applicabilità degli istituti di cui all’art. 131-bis e art. 62 -bis cod. pen., in ragione della non tenuità del valore del bene oggetto della truffa e della non irrisorietà del danno cagionato alla persona offesa, nonché della presenza di previe condanne in capo all’imputato non solo per truffa, ma anche per altro reato fraudolento;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del rilevato
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.