Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARNOVALE NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME;
osservato, quanto al primo motivo, che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di responsabilità già proposte con l’appello e disattese dalla Corte territoriale con puntuale argomentazioni, tutt’altro che illogiche;
ribadito che, affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fattoreato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409);
osservato, quanto al secondo motivo, che la circostanza aggravante della minorata difesa, nella ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280515; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 273900; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268450), circostanza non elisa nel caso di specie dal fatto che l’imputato fornì i propri dati identificativi, venendo così individuato solo successivamente alla commissione della truffa, resa più agevole dal ricorso alla vendita online;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.