Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Como il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria in atti, annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Milano in altra composizione; rigettarsi il ricorso nel resto; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17/01/2024 la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di estinzione per rimessione della querela emessa dal Tribunale di Como in data 29/05/2023, appellata dal Pubblico Ministero, ritenuta l’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n.2-bis, cod. pen, ha condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, in relazione agli episodi di truffa contestati, previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, primo comma,
cod. pen. equivalente alla suddetta aggravante, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito abbreviato.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia, eccependo con quattro motivi:
la violazione di legge (art. 640 cod. pen.) per la mancanza di prova della preordinazione dell’inadempimento relativamente alle vendite on-line in oggetto, concluse da diversi soggetti, attraverso piattaforma informatica, con un venditore presentatosi con le proprie generalità ed in possesso di IBAN non clonato, nell’irrilevanza della procedura di reindirizzamento, tipica RAGIONE_SOCIALE transazioni telematiche;
violazione di legge (art. 61, n.5 cod. pen., richiamato dall’art. 640, secondo comma, n.2-bis, cod. pen.) circa l’applicazione dell’aggravante, posto che le generalità del venditore erano note già al momento del pagamento del prezzo e la vendita on-line non era stata strumentalizzata al fine di schermare l’identità del soggetto attivo del reato;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno;
violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.1 Il primo e il secondo motivo attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa e dei presupposti per l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e RAGIONE_SOCIALE quali egli abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line.
Con argomentazioni immuni da vizi logici, coerenti con i principi giuridici in materia, la corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, che nel caso in esame il venditore ha approfittato RAGIONE_SOCIALE opportunità decettive offerte dalla rete e dall modalità di conclusione dell’affare al fine di condurre l’acquirente a confidare nel buon esito della transazione, simulando la disponibilità del bene ed inducendo il compratore a versare immediatamente il prezzo per ottenere la consegna; in particolare, ha sottolineato la apposita creazione di un sito per trarre in inganno gli utenti, al quale gli stessi non riuscivano ad accedere dopo essersi resi conto della truffa. Se, infatti, il reindirizzamento è una possibilità offerta dal sistema p
perfezionare l’acquisto, il ricorrente non si confronta con il fatto, ben evidenziato nella sentenza impugnata, che il sito di destinazione si è rivelato funzionale all’inganno ed è stato per questo reso non più disponibile dopo il pagamento.
Inoltre – ulteriori elementi estranei al motivo di ricorso – i clienti non hann avuto la possibilità di verificare la disponibilità del bene e le generalit dell’imputato sono state rese note solo al momento del pagamento, quando l’attività ingannatoria si era ormai realizzata: modalità rese possibili dalla posizione di maggior favore dell’agente, in ragione dello strumento informatico utilizzato.
La procedibilità di ufficio del reato ha consentito, nonostante la remissione RAGIONE_SOCIALE querele, di accertare l’illecita acquisizione di somme di denaro a seguito del meccanismo truffaldino escogitato, descritto nei capi di imputazione, risultando altresì inconsistente la tesi difensiva circa la responsabilità di terzi e la conseguente ingenuità dell’imputato nel prestarsi a richieste di persone non meglio identificate.
3.2. Anche il terzo e il quarto motivo, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena risultano non deducibili in cassazione perché non devolute alla cognizione del giudice di appello.
In tema di sospensione condizionale della pena, infatti, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01); ugualmente, il giudice d’appello, non è tenuto a motivare in ordine alle ragioni per cui l’imputato non accede al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quando non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Scermino, Rv. 278557 – 01)
Sostiene il ricorrente che “non ha avuto spazio per poter richiedere l’invocato beneficio” (pag. 15 del ricorso), senza considerare che tale istanza ben avrebbe potuto sottoporre alla corte territoriale come opzione condizionata all’accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero (in tal senso, la citata sentenza n.2727/2019).
L’inammissibilità del ricorso determina la condanna, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 17/05/2024 Il Consigliere estensore
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