Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta l’omessa esclusione per il reato di truffa della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n.5, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché reiterativo di doglianze già sottoposte all’attenzione dei giudici di secondo grado, e da questi congruamente esaminate;
che, infatti – come emerge da pag. 6 dell’impugnata sentenza – la Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi d truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 – 01);
che pertanto la corte d’appello ha, inoltre, congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali deve confermarsi la corretta statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta a sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa (si veda in particolare pagina 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.