Truffa Online Aggravata: La Cassazione Conferma la Minorata Difesa
Con la crescente diffusione del commercio elettronico, aumentano purtroppo anche i rischi legati alle frodi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la truffa online aggravata. Questo provvedimento chiarisce perché chi commette una frode attraverso il web rischia una pena più severa, confermando un principio fondamentale per la tutela dei consumatori digitali.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che il reato era stato commesso tramite una vendita online. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando, tra le altre cose, l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61, numero 5, del Codice Penale. A suo avviso, la semplice compravendita su internet non era sufficiente a configurare tale aggravante.
La Decisione della Corte sulla Truffa Online Aggravata
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno pienamente condiviso e convalidato la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola ‘puntuale ed esaustiva’. La decisione si basa su un’analisi chiara delle dinamiche tipiche delle transazioni digitali e dei vantaggi che queste offrono a chi agisce in malafede.
L’Aggravante della Minorata Difesa nelle Vendite Online
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione della vendita online come una situazione che integra pienamente l’aggravante della minorata difesa. La Corte ha spiegato che la modalità ‘on line’ determina per il truffatore un ‘effettivo vantaggio’. Questo vantaggio deriva da due fattori principali:
1. Impossibilità di verifica da parte della vittima: L’acquirente non ha la possibilità di controllare l’effettiva esistenza del bene (in questo caso, dei biglietti) né la sua disponibilità in capo a chi lo vende.
2. Facilità di anonimato per il truffatore: Il venditore può facilmente ‘schermare la propria identità’, rendendo difficile per la vittima risalire al responsabile della frode.
Queste condizioni creano uno squilibrio oggettivo tra le parti, ponendo l’acquirente in una posizione di debolezza e vulnerabilità che giustifica l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo.
La Nuova Normativa e la Querela di Parte
La Corte ha inoltre menzionato un’importante novità legislativa: la legge 90 del 2024. Questa legge ha introdotto una nuova aggravante speciale per il delitto di truffa, contenuta nel numero 2-ter del secondo comma dell’articolo 640 del Codice Penale, specificamente dedicata alle truffe realizzate ‘on line’ o con mezzi che ostacolano l’identificazione. È significativo che il legislatore abbia sentito la necessità di codificare un’aggravante specifica per questo tipo di reato, riconoscendone la particolare gravità. La Corte ha precisato che tale reato è procedibile a querela di parte e, nel caso di specie, la vittima aveva sporto regolare denuncia-querela già nel 2018, garantendo la piena procedibilità del fatto.
Le Motivazioni
La motivazione principale della Corte per dichiarare inammissibile il ricorso è la sua manifesta infondatezza. I giudici hanno ritenuto che l’argomentazione della difesa non avesse alcuna base giuridica solida. La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere che il contesto digitale, per sua natura, crea le condizioni per una minorata difesa della vittima. L’impossibilità di un contatto diretto e fisico con il venditore e con il bene oggetto di scambio altera l’equilibrio contrattuale a favore di chi intende commettere un illecito. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della presentazione di un ricorso palesemente pretestuoso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza un principio giuridico di fondamentale importanza nell’era digitale. La truffa online aggravata non è un’ipotesi astratta, ma una realtà concreta riconosciuta e sanzionata con maggiore severità dal nostro ordinamento. La decisione offre una maggiore tutela agli utenti del web, riconoscendo la loro intrinseca vulnerabilità nelle transazioni a distanza. Al contempo, funge da severo monito per chiunque intenda sfruttare l’anonimato e le barriere del mondo digitale per commettere reati, confermando che la giustizia sa adattare i propri strumenti interpretativi alle nuove sfide della tecnologia.
Perché una truffa commessa online è considerata aggravata?
Perché, secondo la Corte, la modalità online offre al truffatore un vantaggio significativo, derivante dall’impossibilità per l’acquirente di verificare l’esistenza del bene e dall’opportunità per il venditore di nascondere la propria identità. Questo squilibrio configura l’aggravante della minorata difesa.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando così la condanna per truffa aggravata. Ha stabilito che le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per giustificare l’aggravante erano complete e corrette, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
È sempre necessaria una querela per procedere per il reato di truffa online?
Sì, la procedibilità per il reato di truffa, inclusa quella con la nuova aggravante specifica per i fatti commessi online introdotta dalla legge 90 del 2024, è a querela della persona offesa. Nel caso esaminato, la Corte ha verificato che la vittima aveva regolarmente sporto querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’ANGELO DEI LOMBARDI il 19/03/1999
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato attesa la puntuale ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale (cfr., pag. 4 della sentenza in cui i giudici di secondo grado hanno spiegato che la vendita “on line” ha determinato, nel caso in esame, “un effettivo vantaggio perché le modalità della transazione … gli hanno consentito di procurarsi un vantaggio derivante dall’impossibilità della p.o. di verificare l’effettiva esistenza dei biglietti e l’effe disponibilità degli stessi in capo al sedicente venditore” e di “schermare la propria identità”);
rilevato che per il delitto di truffa realizzato “on line” ovvero con mezzi idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione il legislatore, con la legge 90 del 2024, ha introdotto una aggravante speciale, inserendo, nel comma 2 dell’art. 640 cod. pen., il n. 2-ter procedibile a querela di parte che risulta tuttavia essere stata proposta da NOME COGNOME con dichiarazione resa in data 3/05/2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Gianicolense quando, dopo aver esposto il fatto, aveva chiesto di chiesto di costituirsi parte civile nell’istaurando procedimento penale e dichiarato di sporgere “formale denuncia e querela nei confronti delle persone responsabili dei fatti indicati e ne chiedo la punizione a rigore di legge” (cfr., dalla denuncia querela del Santaera);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME