Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2818 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GROTTOLE il 29/06/1955 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Bergamo, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata dall’approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1 Vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) in relazione all’affermazione di responsabilità: non vi è stato alcun artificio da parte dell’imputato, che, quale titolare di impresa individuale avente ad oggetto la compravendita di autovetture e detentore di copia del libretto della autovettura posta in vendita, ha trattato alla luce del sole, fornendo il proprio numero
telefonico e la propria corretta identità. Trattasi pertanto di mero inadempimento contrattuale, non di truffa.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’aggravante della ‘minorata difesa’ (art. 640, secondo comma, n. 2 in relazione all’art. 62, primo comma, n.5, cod. pen.): l’imputato si è presentato con il proprio nome, ha fornito il proprio numero di telefono e numero di conto corrente, indicando infine correttamente gli estremi della impresa individuale di cui era titolare. La scelta della persona offesa di non visionare preliminarmente la vettura deriva esclusivamente da scelta personale, che non può essere ascritta all’imputato.
2.3 Vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla dichiarata inammissibilità della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si è ritenuto in sentenza che l’appello sul punto fosse motivato esclusivamente dalla età dell’imputato, mentre esso si riferiva anche al conseguimento, da parte di costui, di altro beneficio trattamentale, indice di ravvedimento che la Corte avrebbe potuto valorizzare e comunque avrebbe dovuto considerare.
2.4 La Difesa dell’imputato ha inviato memoria con cui ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo, con inammissibilità degli ulteriori, rispettivamente non consentito (il primo) e manifestamente infondato (il terzo).
Il primo motivo, come detto, non è consentito, essendo la mera riproposizione, in questa sede, delle doglianze di merito già esaminate e respinte nelle precedenti fasi processuali, alle quali competevano. Infatti, a fronte di una ‘doppia conforme’, la riformulazione della critica alla decisione in termini pedissequi, oltre ad esporsi ad ovvia genericità, per a-specificità (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01), esule dalle categorie ammissibili in questa sede avverso la motivazione (la ‘triade’ di vizi previsti dall’art. 606 lett. e, cod. proc. pen nemmeno enunciate nel motivo, a dimostrazione di un argomento difensivo che nulla ha a che fare con la critica di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La soluzione adottata dalla Corte bresciana in relazione all’applicazione della circostanza aggravante della ‘minorata difesa’ (art. 61 n. 5 in collegamento con l’art. 640, secondo comma, n. 2 bis, cod. pen.) appare infatti semplicistica, laddove individua nel mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica l’indice di meritevolezza dell’aggravamento sanzionatorio della truffa nella vendita del veicolo. Come noto, il ricorso all’interpretazione sistematica delle due norme citate aveva costituito lo strumento giurisprudenziale attraverso il quale si era inteso assicurare tutela a forme di commercio ‘dematerializzato’ sempre più diffuse, ma inevitabilmente insidiose, in quanto tendenzialmente preclusive della preliminare visione diretta del bene compravenduto e del contatto diretto con il venditore.
3.1 Pur nella varietà di casi esaminati, la giurisprudenza aveva avvertito come fosse da evitare “la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore” (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01).
A ribadire la necessità dello scrutinio caso per caso, in una vicenda simile a quella oggetto dell’odierno processo, questa stessa Sezione aveva ribadito che è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete, negando la ricorrenza dell’aggravante in concreto, avendo rilevato che l’imputato aveva fornito la propria reale identità e che la vettura offerta in vendita era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, P.M. in proc. Poropat, Rv. 281800 – 01).
Pertanto, si può concludere che una valutazione in corpore vili della maggiore pericolosità della condotta, anonimizzata dal ricorso al moderno mercato virtuale, sia comunque necessaria. Tale conclusione trova ora conferma dall’aggiunta del n. 2-ter al secondo comma dell’art. 640 cod. pen., ad opera dell’art. 16, comma 1, lettera t) della L. 28 giugno 2024, n. 90 (in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici). Detta disposizione, attraverso l’esplicito riferimento all’uso di “strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”, delimit nettamente il perimetro della aggravante, escludendo implicitamente che laddove
vi siano contatti ‘reali’ (cioè telefonici) o trasparenza di informazioni (fornendo i propri dati identificativi) vi possa essere la minorata difesa.
3.2 La sentenza impugnata, in relazione all’aggravante, non dimostra di aver prestato adeguata attenzione a tali aspetti ed in particolare alla giurisprudenza sopra illustrata, al punto di giungere alla controintuitiva parificazione dei contatti online (usualmente anonimi o difficilmente tracciabili) a quelli telefonici (generalmente tracciabili e, nel caso concreto, effettuati da utenza riferibile all’imputato) ed ignorando che la persona offesa, pur ingannata dall’esibizione di documentazione in copia, aveva effettivamente, seppur dopo l’effettuazione dei bonifici, contattato ed incontrato il proprietario della vettura, visionando anche la stessa, indice quanto meno della esistenza del bene e della mancata predisposizione, ad opera del Balestra, di accorgimenti atti a sviare eventuali ricerche e celare la propria identificabilità, circostanza, quest’ultima, confermata altresì dalla indicazione di dati reali (nome, attività, conto corrente) al potenziale acquirente.
3.3 È quindi necessario procedere all’annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, escludendone fin d’ora la sussistenza, sulla base delle stesse circostanze già acclarate dalla Corte d’appello di Brescia, e quindi senza necessità di rinvio sul punto.
Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che non considera che la pena, sotto ogni aspetto valutativo, dalla misura alla valutazione e comparazione delle circostanze, dalla applicazione della continuazione, alla concessione dei benefici trattamentali, rientra nell’ambito riservato alla discrezionalità del giudice di merito. Non v’è spazio, pertanto, per eventuali intrusioni da parte della Corte di cassazione che deve astenersi dall’intervenire in senso censorio, ove la cennata discrezionalità si sia espressa in una motivazione non contraddittoria ed immune da illogicità manifeste.
Nello specifico, del tutto adeguato è il rilievo espresso dalla Corte d’appello (pg.6) che ha preso atto della assenza di fattori positivamente valutabili tanto ai fini della applicazione delle attenuanti generiche che a quelli di un trattamento più temperato, attesa l’insignificanza del parametro fornito dalla difesa (l’età dell’imputato) e la tardività dell’argomento (introdotto in verità solamente in questa fase) della concessione da altra autorità giudiziaria dell’affidamento ordinario per l’espiazione di ulteriori condanne.
In conclusione, a seguito dell’annullamento e dell’esclusione della aggravante contestata, va dichiarato definitivo l’accertamento di responsabilità, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., e va disposta la trasmissione del processo
ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia per la determinazione della pen non potendovi procedere questa Corte, non essendo possibile determinare sin d’ora il quantum di aumento disposto dal giudice di primo grado per la aggravante, in ragione delle modalità cumulative et.c.orlixs3. di quantificazione della pena quella sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 640, comma 2 bis, cod. proc. pen., che esclude, e rinvia ad altra sez della Corte d’appello di Brescia per la determinazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l’accertamento responsabilità.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Co sigliere relatore
La Presidente