Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria trasmessa in via telematica in data 22.12.2023 insistendo per la sua trattazione in pubblica udienza;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo, cumulativamente, alla responsabilità della ricorrente ed alla sussistenza della aggravante contestata, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l’atto di appe e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 3 della sentenza); la difesa d’altra parte, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risulta probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); quanto alla aggravante, la Corte d’appello ha dato correttamente séguito al principio, ormai più volte ribadito, secondo cui sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di tru commessa attraverso la offerta in vendita on -line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova i/ deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l’agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893; Sez. 2; n. 43706 del 29/9/2016, Rv. 268450; più recentemente, Sez. 2, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
150. R.G. 31314 – 2023
n. GLYPH 2585 GLYPH del GLYPH 28/10/2022, GLYPH d e p. GLYPH 2023, GLYPH n.nn. GLYPH e GLYPH Sez. GLYPH 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023, Masi);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore