Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50005 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50005 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA ROCCA PASQUALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal G.u.p. del Tribunale di Novara in data 7 luglio 2021, in ordine al reato di cui all’art. 640, comma 1 e 2, n. 2 bis, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen. e vizio della motivazione; la Corte territoriale aveva confermato il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante dell’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa, derivanti dalla conclusione dell’accordo attraverso la rete Internet, circostanza che non può da sola costituire motivo per riconoscere la detta aggravante pena la criminalizzazione, con questa specifica forma di manifestazione del reato, di tutte le transazioni commerciali eseguite sulla rete costituenti episodi di truffa.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 62, n. 6, cod. pen. e vizio della motivazione, in ordine alla ritenuta intempestività dell’avvenuto risarcimento; dagli atti processuali risultava che il risarcimento era intervenuto prima che fosse pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato e, quindi, in modo tempestivo secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato.
La circostanza aggravante richiamata dall’art. 640, comma 2 n. 2 bis cod. pen., si realizza quando l’agente approfitti di “circostanze di tempo, di luogo o di persona (…) tali da ostacolare la (…) privata difesa”. La più recente giurisprudenza di legittimità, apprezzando le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti “virtuali”, come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, ha affermato che quelle circostanze di tempo (in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete) e di luogo (operando le parti, appunto, in un ambiente “virtuale” in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza) possano, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate dall’agente per ostacolare le ordinarie cautele nella conclusione di contratti.
Ciò che rileva (secondo la scansione dell’accertamento dell’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; della produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia derivato; del fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” – avendone, quindi, consapevolezza – : Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 02, § 14.) è che una delle parti, agendo nell’ambito di un rapporto contrattuale
instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l’immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all’agevolazione che discende dall’utilizzazione dello strumento della rete, da cui l’agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 273900 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893 – 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268450 – 0; Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, COGNOME, n.m.; mentre a diverse conclusioni dovrà giungersi quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo – ad esempio – la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente – Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281800 – 01 – , ovvero quando dopo il primo contatto tra venditore e acquirente avvenuto su una piattaforma, la trattativa si sia sviluppata mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso: Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 – 01).
Si tratta di interpretazione che si pone in linea di continuità con la ratio della norma che disciplina la circostanza in esame, individuata dalla Relazione del AVV_NOTAIO al Re sul codice penale del 1930 e ribadita di recente dalla giurisprudenza a Sezioni unite della Corte («Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi»: Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, cit., § 12.).
La Corte territoriale ha indicato puntualmente i dati fattuali (la pubblicizzazione di un prodotto che non era nella disponibilità dell’agente; l’occultamento dell’identità della donna – non identificata – che aveva agito per stabilire i contati telefonici con la vittima; l’artificiosa indicazione del prop indirizzo informatico, attivato da un omonimo con diversa data di nascita) indicativi degli specifici vantaggi tratti dal ricorrente nell’utilizzo della rete per porre essere la condotta di reato; rispetto a tali argomenti il ricorrente non offre alcun dato di contrasto o di critica, destinando all’inammissibilità il motivo proposto.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Dal testo della decisione di primo grado risulta che l’imputato ha operato il risarcimento del danno, risarcimento già documentato all’udienza del 9 aprile 2021, cui ha fatto seguito la remissione della querela prodotta all’udienza del 7
luglio 2021, quando fu presentata la richiesta di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato, con la contestuale pronuncia dell’ordinanza di ammissione al rito richiesto.
L’affermazione della Corte, secondo la quale il risarcimento intervenuto “nelle more del processo” preclude il riconoscimento dell’invocata attenuante, essendo già instaurato il giudizio, è errata in diritto: ai fini del riconoscimento di quel circostanza, per l’ipotesi che si proceda con le forme del rito abbreviato, la riparazione del danno (mediante risarcimento ovvero restituzione) rileva ove sia intervenuta prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284043 – 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 – 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272933 01).
2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino che procederà a valutare la sussistenza dei presupposti (quanto alle forme e ai requisiti di integralità ed effettività de risarcimento) per riconoscere la circostanza attenuante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 6/12/2023