Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio operato dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 18/04/2023,
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME
visti gli atti e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale;
letta la memoria difensiva e conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, la quale ha concluso chiedendo che il rinvio pregiudiziale sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il rinvio pregiudiziale sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/04/2023, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, effettuava d’ufficio rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. (articolo inserito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), per la decisione sulla competenza per territorio per il reato di truffa on-line che era stato contestato all’imputato NOME COGNOME.
Il Tribunale rimettente premette che, secondo la «diversa Giurisprudenza ormai stratificata nel tempo», la competenza per territorio per il reato di truffa
contrattuale on-line si radicherebbe: a) nel caso in cui il profitto sia conseguito mediante la ricarica di una carta Postepay, «nel luogo in cui la persona offesa effettua la ricarica»; b) nel caso in cui il profitto sia conseguito mediante l’effettuazione di un bonifico bancario, «nel luogo ove l’imputato beneficiario del bonifico ha acceso il conto corrente e, quindi, nel luogo in cui vi è la filiale presso cui questo conto corrente è acceso».
Ciò premesso, il Tribunale di Lecce rappresenta che il caso sottoposto al proprio esame costituirebbe «una via di mezzo tra le due ipotesi» appena menzionate in quanto, nella specie, secondo la contestazione, il profitto della truffa sarebbe stato conseguito «tramite un bonifico su un Iban, quindi con un conto corrente legato, però ad una carta di credito prepagata Money rilasciata da RAGIONE_SOCIALE che, quindi, è un circuito anomalo diverso dai soliti su cui già la giurisprudenza si è pronunciata».
Pertanto, il Tribunale di Lecce, in considerazione del fatto che, con riguardo al caso sottoposto al proprio esame, costituente «una via di mezzo tra le due ipotesi», «non è dato rinvenire specifica giurisprudenza», e considerato altresì che, qualora la competenza per territorio si fosse dovuta radicare nel luogo di residenza dell’imputato – atteso che «normalmente una persona accende il conto corrente nel luogo in cui risiede» – il COGNOME risiedeva a Pozzuoli, con la conseguenza che sarebbe stato competente il Tribunale di Napoli, operava il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
Dall’esame degli atti del procedimento, risulta che il difensore dell’imputato aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che la questione sulla competenza per territorio oggetto del rinvio pregiudiziale operato, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di Lecce, vada definita nel senso della competenza di tale Tribunale.
È anzitutto opportuno ricordare che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. Ne consegue che, nell’ipotesi della truffa contrattuale, nel cui ambito si deve ritenere compresa anche la truffa on-line, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artificio o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01).
Ciò ricordato, come è stato esattamente rilevato dal rimettente Tribunale di Lecce, la giurisprudenza della Corte di cassazione è in particolare orientata, in
modo consolidato, nel senso che, nel caso di truffa contrattuale: a) quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (sovente: Postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente – che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito -, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 27948401; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale d Napoli, Rv. 277861-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, COGNOME, Rv. 269429-01; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, COGNOME, Rv. 268526-01); b) quando il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, COGNOME, Rv. 268369-01; Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, dep. 2015, NOME, Rv. 264696-01).
Venendo al caso in esame, alla luce della descrizione dei dati fattuali di esso che è stata operata dallo stesso Tribunale rimettente, si ricava che il pagamento è avvenuto sì tramite un bonifico bancario ma con accredito su di una carta di credito prepagata e, evidentemente, ricaricabile, con le conseguenze che il caso di specie non si può ritenere effettivamente differente da quelli in cui il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile e che, quindi, sulla base dei consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza della Corte di cassazione che si sono sopra esposti, il reato si deve ritenere perfezionato nel luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla menzionata carta, il che, secondo quanto si evince sempre dall’ordinanza di rimessione, risulta essere avvenuto in Lecce.
Pertanto, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce.
Così deciso il 31/10/2023.
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