Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PASQUALE NOME, nato a Tradate il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già devoluti ed affrontati dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, particolare, la pag. 4);
che in tema di truffa on line, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01), come è avvenuto nella specie;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il
diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.