Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILETO il 30/04/1957
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 19 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.110, 494 e 640 commi 1 e 2 n.2bis cod. pen. (capo 2), 110, 640 commi 1 e 2 n.2bis cod. pen. (capo 3), 56, 110, 640 commi 1 e 2 n.2bis cod. pen. (capo 6); il modus operandi dell’imputato consisteva nel pubblicare su un sito internet offerte relative alla locazione di immobili per vacanze, in realtà inesistenti, e nel farsi consegnare acconti per le locazioni.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Corigliano, premettendo che l’imputato era stato ritenuto responsabile in quanto avrebbe fornito al coimputato COGNOME due diversi conti correnti bancari (conto Fineco e conto Ing Direct, a lui intes tati) per l’incasso delle somme di denaro derivanti dall’attività truffaldina di COGNOME; grazie all’espletamento di una perizia grafologica, si era accertato che le firme di Corigliano erano state falsificate e che quindi egli non aveva mai aperto il conto Fineco, per cui era stato assolto dai capi di imputazione n.1,4 e 5; erano quindi rimaste le contestazioni per il conto RAGIONE_SOCIALE, sebbene le sorti di quest’ultimo fossero collegate, in tutta evidenza, a quelle del conto Fineco; per giustificare l’acco glimento della prospettazione accusatoria, tanto il giudice di primo grado che quello di appello avevano valorizzato: 1) la pacifica intestazione del conto RAGIONE_SOCIALE al ricorrente; 2) il fatto che questi conoscesse il coimputato COGNOME; 3) la scarsa credibilità della spiegazione fornita da COGNOME sul motivo per cui gli erano stati accreditati i bonifici delle truffe; in realtà su quest’ultimo punto COGNOME aveva reso dichiarazioni confuse, affermando di aver aperto il conto RAGIONE_SOCIALE presso Poste Italiane, quando invece era risultato che il conto era stato aperto on line; era quindi evidente che qualcuno aveva congegnato l’int era operazione, con iniziale apertura del conto a nome di Corigliano, la modifica dell’utenza telefonica dello stesso, la r icezione della carta di credito e l’uso della stessa per il ricevimento dei proventi delle truffe; la Corte di appello non si era adeguatamente misurata con il tema relativo alla variazione dell’utenza telefonica con la quale al conto RAGIONE_SOCIALE era stato associato lo stesso numero di telefono relativo al conto Fineco e con il fatto che il perito aveva escluso che la firma sulla richiesta di variazione dell’utenza telefonica potesse essere di Corigliano
1.2 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen, non essendo stato considerato che le persone offese ben avrebbero potuto adottare cautele, come controllare su ‘Google maps’ l’effettiva esistenza dell’immobile all’indirizzo indicato nella inserzione; inoltre, visto che a Corigliano era contestato soltanto di aver messo a disposizione il conto corrente per l’effettuazione delle truffe, non era stat a raggiunta la prova circa la conoscenza, da parte sua, delle modalità di esecuzione delle truffe, e quindi della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa; poiché la circostanza in parola fondava la procedibilità di ufficio del reato contestato al capo 6), i giudici avrebbero dovuto emettere sentenza di non doversi procedere.
1.3 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in relazione alla contestata recidiva, anche in considerazione del fatto che Corigliano vantava precedenti in relazione a fattispecie penali di indole differente rispetto a quelle in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Inoltre, il motivo di ricorso non si confronta affatto con diversi elementi evidenziati dalla Corte di appello (sui quali, nessun travisamento è stato contestato): 1) COGNOME ha pacificamente ammesso di aver aperto il ‘Conto Arancio’ (Ing Direct); 2) Co rigliano ricorda di aver aperto il conto e di aver ricevuto la carta relativa al conto; 3) COGNOME, in sede di esame, ha affermato di aver strappato la carta, il che vuol dire che la aveva ricevuta; tutti elementi che portavano a ritenere che il soggetto che operava sul conto RAGIONE_SOCIALE, sul quale sono confluite le somme relative alle truffe, era Corigliano
1.2 Quanto all’aggravante della minorata difesa, deve essere ribadito che ‘ In tema di truffa “on line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello st rumento della rete’ (Sez.2, n. 28070 del 08/04/2021 PMT/Poropat, Rv. 281800); tale è il caso in esame, nel quale vi è una posizione di maggior favore del locatore, visto che l’acqui rente non ha alcun contatto con lo stesso e non è in grado di verificare in alcun modo l’oggetto del contratto concluso (in questo caso, locazione di immobile), non potendosi certo pretendere nel locatario un controllo tramite un sito internet (‘google maps’, secondo il ricorrente), che non fornisce alcuna certezza sulla effettiva disponibilità di un immobile, che potrebbe essere verificata soltanto ‘in loco’; inoltre il ricorrente era concorrente ‘necessario’ per l’effettuazione delle truffe, posto che su l conto corrente da lui acceso pervenivano gli importi versati dai locatari, per cui era necessariamente al corrente delle modalità delle truffe e quindi del fatto che venivano commesse tramite internet, con conseguente applicabilità dell’art. 59 cod. pen.
1.3 Il motivo relativo alla recidiva è inammissibile in quanto non proposto in appello, nel quale si era soltanto lamentato il mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche sulla recidiva e sulla aggravante contestata: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 -01)
2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/02/2025