Truffa on-line aggravata: quando la distanza è un vantaggio per il truffatore
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sulla configurabilità della truffa on-line aggravata, chiarendo i presupposti per l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. Il caso riguarda una truffa commessa tramite la vendita online di un bene immobiliare di cui l’autore del reato non aveva la disponibilità. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per la tutela delle vittime di reati informatici, sempre più diffusi nell’era digitale.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa aggravata. L’imputato aveva proposto online la vendita di un appartamento, inducendo in errore la persona offesa che, fidandosi della rappresentazione online, aveva proceduto al pagamento senza avere la possibilità di verificare l’effettiva disponibilità dell’immobile. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna, sottolineando proprio l’impossibilità per la vittima di effettuare un controllo preventivo.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo la sussistenza dell’aggravante.
La Decisione della Corte sulla Truffa on-line aggravata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse privo di specificità, in quanto si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Corte di merito, infatti, aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, evidenziando come la natura online della transazione avesse impedito alla vittima ogni verifica sulla disponibilità del bene.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, del codice penale. La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui, nelle truffe commesse attraverso la vendita di prodotti ‘on-line’, questa aggravante sussiste a causa delle particolari circostanze di luogo.
La distanza fisica tra il luogo in cui si trova la vittima (che di norma paga in anticipo) e quello in cui si trova l’agente, crea una posizione di netto vantaggio per quest’ultimo. Tale distanza consente al truffatore di:
1. Schermare la propria identità, rendendo più difficile l’identificazione.
2. Impedire un efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente sul bene offerto.
3. Sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della propria condotta illecita.
La Corte ha inoltre precisato, citando un precedente del 2022 (n. 7819), che l’applicazione dell’aggravante non deve essere automatica o basata su presunzioni assolute. Il giudice di merito ha il dovere di analizzare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificati i fatti. Deve emergere in concreto un effettivo ostacolo alla difesa pubblica o privata, e deve essere provato che l’agente ha consapevolmente approfittato di tale situazione di vulnerabilità della vittima. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente svolto questa valutazione, rendendo la sua motivazione incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta la truffa on-line aggravata, riconoscendo la particolare vulnerabilità a cui sono esposti gli utenti del web. In secondo luogo, sottolinea l’importanza di presentare ricorsi in Cassazione specifici e puntuali, evitando la mera ripetizione di argomentazioni già respinte, pena l’inammissibilità. Infine, chiarisce che, sebbene la modalità online favorisca la configurazione dell’aggravante della minorata difesa, la valutazione del giudice deve sempre essere ancorata alle circostanze concrete del singolo caso, garantendo un equilibrio tra la tutela della vittima e i diritti della difesa.
In una truffa commessa online, quando si applica l’aggravante della minorata difesa?
L’aggravante si applica quando la distanza tra il venditore e l’acquirente, tipica delle transazioni online, crea una posizione di vantaggio per il truffatore. Questo gli permette di nascondere la propria identità, impedire un controllo preventivo sul bene e sottrarsi più facilmente alle conseguenze, mettendo la vittima in una condizione di difesa ridotta.
L’aggravante della minorata difesa nelle truffe online è automatica?
No, non è automatica. Secondo la Cassazione, il giudice deve valutare lo specifico contesto spazio-temporale dei fatti per accertare se sia derivato un effettivo ostacolo alla difesa della vittima e se l’autore del reato ne abbia approfittato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. I motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche fondate contro la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Milan che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata;
-letto il ricorso e la memoria a firma del difensore che contesta il preliminare vaglio inammissibilità;
-rilevato che l’unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il difet motivazione della sentenza impugnata, è privo di specificità poiché è fondato su profil censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si in particolare, pag. 4, ove la Corte ha evidenziato che la persona offesa non aveva avut modo di verificare la disponibilità dell’appartamento come rappresentatole online);
-che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’aggravante della minorata dif sussiste con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle qual ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa c attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luo trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultim consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcu efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente conseguenze della propria condotta ( tra molte, Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 – 01); che si è, altresì, precisato (Sez. 2, n. 7819 del 2/12/2021, dep. 2022) che l’inter deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assol “dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicen storico fattuali oggetto d’imputazione, sì da enucleare, in concreto, l’effettivo ostaco pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato n circostanza in concreto valorizzata , nonché l’approfittamento di essa da parte del soggett agente”; che si tratta all’evidenza di un accertamento di fatto non censurabile in sede legittimità ove trasfuso in una motivazione priva di aporie e manifeste illogicità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente