Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38234 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricrso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19/05/2025, ha solo parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno del 01/10/2019, resa ad esito di rito abbreviato, riducendo la pena, attesa la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sulla recidiva e sulla circostanza aggravante della minorata difesa oggetto di contestazione, confermando nel resto l’affermazione di responsabilità nei confronti di XXXXXXXXXXXXXper il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 640, comma primo e secondo, n. 2bis , e 61, comma primo, n. 5, cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXXproponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Vizio della motivazione perchØ meramente apparente in punto di ricorrenza della aggravante della minorata difesa, oltre che contraddittoria per avere escluso la ricorrenza del ne bis in idem sostanziale; la Corte di appello ha erroneamente valorizzato elementisolo asseritamente emergenti dalla istruttoria dibattimentale, mentre non ha precisato da quale elemento emerga la prova cheil ricorrente si sia presentato sotto falsa identità e da quale fonte abbia dedotto che lo stesso avesse posto in essere una condotta specifica ed ulteriore diversa dalla messa in vendita on line .
2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 640, comma secondo, n. 2bis , e art. 61, n. 5, cod. pen.; il reato contestato si sarebbe consumato dopo la realizzazione di trattative on line , con l’evidente percezione del profitto, la sussistenza dell’aggravante andava valutata dunque in relazione a tale momento, mentre la Corte di appello ha considerato fatti successivi al momento consumativo, ovvero la indicazione di falsi dati di spedizione e l’essersi il venditore
reso irreperibile. La presenza di successivi e ripetuti contatti telefonici non poteva essere ritenuta indicativa della ricorrenza della aggravante, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; dalla mancanza della aggravante deriva la necessità di rilevare e valutare l’intervenuta remissione di querela del 28/05/2019.
2.3.Violazione del principio del ne bis in idem sostanziale; emerge senza alcun dubbio l’identità della condotta valutata per la sussistenza del fatto base ed anche della aggravante contestata, con conseguente improcedibilità in relazione alla assenza della aggravante contestata.
2.4.Vizio della motivazione quanto alla determinazione della pena; la Corte di appello ha ritenuto la prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno sulla aggravante contestata e sulla recidiva, senza spendere alcuna parola quanto alla sussistenza della recidiva, limitandosi ad un richiamo pleonastico ed incidendo così sul regime di prescrizione.
2.5.Vizio della motivazione perchØ totalmente omessa in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione; secondo la prospettazione difensiva la Corte di appello ha omesso di indicare quale calcolo abbia effettuato per considerare non decorso il termine di prescrizione sulla base della mera contestazione della recidiva. Sul tema della prescrizione e nell’ambito di tale motivo la difesa ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 162, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui prevede lo speciale aumento per i recidivi, atteso che tale aumento Ł già previsto dall’art. 157, comma secondo, cod. pen. sicchØ l’ulteriore aumento in caso di atti interruttivi determina un irragionevole trattamento tra persone condannate per il medesimo reato a seconda che siano recidive o meno.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
2.Si deve evidenziare come ricorra una doppia affermazione conforme di responsabilità a carico del ricorrente da parte dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, che non si presta a censure in questa sede, la ricorrenza di piena prova quanto alla condotta imputata, anche in ordine alla sua connotazione circostanziale. Le censure proposte in questa sede si caratterizzano, dunque, per la loro oggettiva reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del fatto accertato non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
3.Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la diretta riferibilità degli stessi in senso critico alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto oggetto di imputazione, nella sua connotazione circostanziale. La difesa ha reiterato in questa sede censure del tutto sovrapponibili ai motivi di appello, anche quanto al richiamo al concetto del ne bis in idem sostanziale, che sarebbe stato del tutto pretermesso dalla Corte di appello nella sua valutazione. I motivi, attesa la loro materiale reiteratività, non sono consentiti, avendo di fatto il ricorrente omesso il confronto con le argomentazioni della Corte di appello che si caratterizzano per essere del tutto immuni da manifesta illogicità o apparenza. La Corte di appello, difatti, sulla base degli atti acquisiti in giudizio ad esito della ammissione al rito abbreviato, ha pienamente condiviso
la ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente per come emergente dalla motivazione di primo grado ed ha specificamente valutato gli elementi dedotti con i motivi di appello e reiterati in questa sede, con particolare riferimento al tema del ne bis in idem sostanziale (pag. 4 e seg.), rilevando l’infondatezza della eccezione difensiva e ritenendo la ricorrenza della aggravante contestata proprio tenuto conto della progressione della condotta e degli elementi di prova acquisiti in giudizio (querela, contatti sul sito EMAILit, accordo per la compravendita di un motore, successivi contatti mediante messaggistica whatsapp , descrizione del bene da vendere, invio di video a riscontro, caratteristiche di identificazione del venditore in correlazione alla carta postepay sulla quale veniva effettuata la ricarica, falsa identità prospettata al momento della contrattazione, con impossibilità di successivi contatti a seguito della mancata consegna). La Corte di appello ha, quindi, specificamente ricostruito le caratteristiche della condotta, gli artifici e raggiri posti in essere, la falsa prospettazione di identità del venditore e la ricorrenza di una articolata complessa trattativa on line come elemento integrante la circostanza aggravante contestata, considerando in modo esplicito le deduzioni difensive e disattendole con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta.
4.In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intendono ribadire, secondo i quali ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa in tema di truffa contrattuale nel caso di contrattazione e contatti intercorsi interamente on line , elemento questo idoneo a porre l’acquirente in una situazione di evidente debolezza e disparitàquanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore; elementi che si coniugano poi con la agevole sottrazione da parte dell’asserito venditore alle conseguenze della sua condotta, come avvenuto con particolare evidenza nel caso in esame anche in considerazione delle false generalità fornite (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287452-01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 273901-01; Sez. 1, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269899301; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Postafiglia, Rv. 268450-01).
5.Il quarto e quinto motivo di ricorso sono non solo generici e non consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione, ma anche manifestamente infondati nel censurare la dosimetria della pena e ritenere totalmente omessa la motivazione in tema di prescrizione. La Corte di appello ha specificamente ricostruito gli elementi posti a base della scelta sanzionatoria, richiamando la ricorrenza della recidiva, facendo riferimento non solo ai numerosi e specifici precedenti penali, ma anche alla capacità a delinquere del ricorrente, sintomo evidente di accresciuta pericolosità ed applicando la diminuzione di pena, attesa la ritenuta prevalenza della circostanza di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. sulle aggravanti contestate; diminuente che non era stata applicata dal giudice di primo grado.
6.Ricorre nel caso di specie una complessiva ed adeguata valutazione della dosimetria della pena, tra l’altro prossima al minimo edittale, anche quanto alle aggravanti contestate, con la quale il ricorrente non si confronta. Così come non si confronta con la motivazione in tema di prescrizione, reiterando in modo aspecifico e confuso (anche quanto alla piø che generica ed aspecifica evocazione, a supporto del motivo, di una asserita illegittimità costituzionale della relativa disciplina, senza tuttavia correlarla al caso concreto) il motivo di appello, senza tenere conto della specifica motivazione della Corte di appello sul punto (che ha richiamato al fine del computo del termine di prescrizione la imputazione e la specifica contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, argomento con il quale il ricorrente non si confronta effettivamente) (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv.
285517-01, per una ricostruzione di sistema che ha affermato con principi che si devono ribadire che: ‘Inoltre, in ragione di quanto disposto dall’art. 157, terzo comma, cod. pen., secondo il quale il giudizio di comparazione fra circostanze ex art. 69 cod. pen. non rileva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente – e, a maggior ragione, equivalente – nel giudizio di bilanciamento (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319-01, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282057-01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821-01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899-01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275639-01). ¨ da tempo consolidato anche il principio secondo il quale la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272021-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015-01; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, COGNOME, non mass.) ed ancora Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267-01; Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555-01). Del tutto generica (oltre che manifestamente infondata) la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione al complessivo regime che caratterizza la disciplina della prescrizione ai sensi degli art. 157 e 161 cod. pen. La censura Ł posta senza alcun concreto riferimento al caso di specie e senza in alcun modo enucleare i profili specifici di rilevanza e decisività della questione posta, omettendo tra l’altro confrontarsi con l’orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, che ha affermato che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267-01). Si Ł in conclusione chiarito, sul tema così genericamente introdotto, che: ‘il legislatore che lungi dal rimettere la relativa opzione all’assoluto arbitrio dell’interprete – indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all’elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza; il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell’inapplicabilità del principio. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra piø possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all’assoluto arbitrio dell’interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157 c.p., comma 2), oppure alla sola determinazione dell’entità
della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161 c.p., comma 2), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività. Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157 c.p., comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull’entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell’ex art. 161 c.p., comma 2.’ (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01).
7.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 24/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.