Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8399 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAIVANO il 07/12/1966
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.In sede rescindente, sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, questa Corte di Cassazione ha disposto con sentenza n.31899 del 12 luglio 2023 l’annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte Militare di Appello (in data 18 gennaio 2023) aveva affermato (in variazione della decisione di primo grado) la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa militare pluriaggravata.
1.1 La decisione rescindente ha ravvisato la violazione dei contenuti dell’art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. . In particolare, a fronte della prima decisione dei assoluzione, la Corte di Appello non aveva rinnovato l’esame dell’imputato e aveva selezionato in modo arbitrario i testi da assumere in sede di rinnovazione.
2.La decisione emessa in sede di rinvio, dalla Corte Militare di Appello in data 15 maggio 2024, è pervenuta nuovamente ad esito di condanna,alla pena di mesi 4 e giorni 25 di reclusione militare (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata).
In rito la Corte Militare di Appello -in ragione dei contenuti della decisione rescindente – ha provveduto alla rinnovazione del dibattimento tramite l’audizione dei testi, già sentiti in primo grado, e solo all’esito di tale rinnovazione (che si è estesa, su richiesta della difesa, anche all’esame dell’imputato) ha disposto d’ufficio l’esame di altri testi, ritenuti assolutamente necessari per la completezza dell’istruttoria.
2.1 Secondo la contestazione COGNOME, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistenti nell’allontanarsi senza autorizzazione dalla sede di servizio durante l’orario di lavoro ovvero nel non presentarsi senza autorizzazione presso la sede di servizio durante parte della giornata lavorativa, prestava un orario di effettivo servizio inferiore rispetto quello per il quale è stato invece retribuito.
L’imputato conseguiva, in tal modo, un ingiusto profitto, in danno all’Amministrazione Militare, quantificato in Euro 114,65 (al lordo dell’imposizione fiscale), dovuto alla percezione della retribuzione per complessive 5 ore e 14 minuti (suddivise in 14 giorni, come dimostrato dalla tabella riportata in pag. 2 della sent. impugnata) in cui non era presente nel luogo di lavoro.
2.2 In concreto veniva accertato, tramite l’istruttoria dibattimentale, che la procedura di registrazione degli ingressi nella e delle uscite dalla Scuola Marescialli
prevedeva una doppia registrazione e, in particolare, una al momento dell’acces in caserma tramite il sistema GPPA e l’altra, tramite la CMD (Carta RAGIONE_SOCIALE), che consentiva la determinazione delle ore lavorative effettivamen svolte, con la conseguente retribuzione spettante.
Il sistema GPPA, realizzato in house da alcuni militari in servizio presso il Reparto dove lavorava l’COGNOME, ha una valenza meramente interna agli uffici, n essendo quello ufficiale per la presenza al fine di calcolare la retribuzione dovuta e venendo utilizzato a vari fini, quali il monitoraggio degli ingressi in l’accesso con la vettura alla sbarra di ingresso.
Il sistema ufficiale consisteva, invece, nel c.d. Crono, con il quale, tra propria CMD, ogni militare poteva e doveva attestare ogni ingresso e uscita (anc temporanea) dal servizio giornaliero. I militari, come emerso dall’istrut dibattimentale, potevano utilizzare tale ultimo sistema sia passando la pro carta su lettori comuni posti agli ingressi della struttura, sia diret inserendola nel lettore di carte collegato alle singole postazioni di lavoro.
I dati così memorizzati nel sistema Crono venivano poi riversati nel sistema Perse che calcolava la retribuzione mensile effettiva in base a presenze ed assenze.
2.3 All’COGNOME viene, dunque, contestato di non aver attestato con gli strum ufficiali a disposizione del personale in servizio le assenze temporanee che erano attribuite, assenze non registrate in tali sistemi ufficiali ma risul sistema GPPA (in sostanza, si tratta di uscite temporanee dalla sede di serviz successivi rientri nella medesima giornata ).
È emerso ed è stato provato, sia a seguito dell’esame dell’Esposito che a seg della testimonianza di alcuni colleghi, che sia il sistema Crono, sia la personali, non erano infallibili, non essendo rare ipotesi di malfunzionamento de stessi. Tuttavia, la Corte Militare di Appello ha ritenuto, a seguito dell’assunzione di alcune testimonianze, che l’episodico malfunzionamento del sistema di rilevazione Crono con la CMD fosse rilevabile ichy °cui/ dall’utente e che, per ovviare a tali ipotesi, esisteva un’apposita procedura di controllo e attest cartacea, effettuata con cadenza periodica, le cui risultanze venivano poi trasf sui sistemi ufficiali.
In particolare viene evidenziato che nelle postazioni comuni a muro la mancat lettura della tessera personale faceva accendere una luce rossa di alert, mentre se
la lettura avveniva nella singola postazione di lavoro, l’anomalia risultava ben evidenziata sullo schermo della postazione.
Dunque, come riportato dal teste Ten. Col. COGNOME, era impossibile non rilevare l’errore nella lettura nel caso di utilizzo della CMD alla postazione di lavoro, mentre / nel caso di errore verificatosi durante l’utilizzo di postazioni comuni a muro / non sempre l’errore era segnalato.
Difatti, il COGNOME affermava di essergli capitato talune volte di essere convinto di aver effettuato una registrazione di ingresso, in ipotesi in cui invece si era verificata una mancata lettura in concreto della tessera, nonostante l’accensione della luce verde, prevista a conferma dell’avvenuta lettura (v. a pagina 21 sentenza impugnata).
Il teste specificava però che, in simili ipotesi, la segreteria segnalava sempre l’errore, tramite un meccanismo automatico che, seppur non sempre giornaliero, si controllava necessariamente entro il mese, termine ultimo per stabilire l’ammontare dell’orario effettivo di lavoro.
Dunque, il teste confermava che, in caso di discrasie, le segreterie degli uffici provvedevano alle verifiche presso gli interessati, con cadenza periodica, in modo da poter trasfondere i dati del sistema Crono sul sistema Perseo, per i pagamenti mensili delle retribuzioni.
La Corte di rinvio, pertanto, ha ritenuto irrilevante, nel giudizio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, il fatto che la CMD dell’imputato fosse stata sostituita in passato per un malfunzionamento, problemi che, secondo l’Esposito, potrebbero essere stati la causa della mancata rilevazione delle sue assenze dal servizio.
Come riferito dal teste NOMECOGNOME infatti, può certamente accadere che una tessera personale si smagnetizzi, come pure a lui è capitato in passato, ma in una simile evenienza smetterebbe di funzionare definitivamente, non in modo altalenante e sporadico (v. pagine 30 e 31 della sentenza in esame).
Dato che l’COGNOME ha utilizzato a più riprese con successo la propria CMD durante il periodo nel quale si sono verificate le condotte incriminate, la Corte ha ritenuto irrealistico che la mancata rilevazione delle assenze dal servizio potesse essere dipesa dal presunto malfunzionamento della stessa.
Inoltre, occorre soffermarsi brevemente attorno alla possibilità concreta che, mostrando il sistema la luce verde della corretta lettura della CMD, il dato di le non fosse in concreto inviato al sistema.
Come riferito dai testi COGNOME COGNOME e NOMECOGNOME a tale inconvenienza, che pur è verificata più volte, poneva rimedio la segreteria, la quale, con una cad periodica spesso giornaliera, verificava gli elenchi dei militari e, per qu in relazione ai quali mancava il passaggio del badge e che non risultavano già formalmente e ufficialmente assenti, svolgeva un ulteriore controllo d’uffi contattandoli e chiedendo di regolarizzare la loro posizione, con l’utilizz registri cartacei che erano istituiti appositamente per tali emergenze.
Viene pertanto affermata, come si è detto, la penale responsabilità dell’imput ritenendosi raggiunta la prova del dolo .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME CarloCOGNOME
3.1 Con unico, promiscuo motivo si deduce:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all’artic 603, commi 3 e 3-bis, cod.proc.pen.;
-violazione di legge, per assunta violazione del principio del contraddittorio ex 178, co. 1, lett. c) e 468 cod.proc.pen.;
-motivazione illogica.
Nel corpo del motivo la difesa sostiene la non corretta applicazione dei conten della decisione rescindente ed evidenzia che nel secondo giudizio di appello so stati sentiti alcuni testimoni non indicati ed escussi né in primo grado né nel giudizio di appello. Sarebbe stato modificato per la seconda volta il compend probatorio, in violazione, dunque, dell’articolo 468 cod.proc.pen. e del principio del contraddittorio.
Si sostiene, dunque, il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’ille della rinnovazione e alla violazione del contraddittorio sulla prova.
In secondo luogo, la difesa insiste sulla testimonianza del Luog. COGNOME – il quale ha riferito in udienza sui sistemi di verifica delle presenze all’interno della Scuo -, evidenziando come tale soggetto rivesta la qualifica di capo della segreteria dal 30 aprile 2019, periodo successivo a quello dei fatti contestati all’COGNOME “e di cui
quindi nulla poteva conoscere”. In tal modo, conclude la difesa, la Corte del rinvio è incorsa in un’evidente contraddittorietà tra passaggio motivazionale ed effet emergenze probatorie.
Inoltre, il ricorso pone in evidenza come i giudici del gravame abbia erroneamente dedotto, nonostante la testimonianza di più soggetti attor all’inesatto funzionamento dei sistemi Crono e Perseo, la sussistenza del dol truffa dell’Esposito.
Dei testi sentiti, infatti, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno espressa riconosciuto gli errori di funzionamento del sistema, e COGNOME ha altresì confer che all’COGNOME era stata sostituita la scheda CMD per malfunzionamento. Pe quanto riguarda i testi COGNOME e COGNOME (non sentiti in primo grado), nulla ha confermato circa i sistemi orari in quanto non si sono mai occupati delle presenze dell’imputato.
Secondo la difesa, dunque, la motivazione è contraddittoria rispetto a qua affermato dai testi, i quali avrebbero sostanzialmente confermato quanto indica dall’COGNOME in sede di esame.
Non vi sarebbe stata, in altre parole, alcuna reale «superiore forza dimostrat nel confronto tra la prima decisione di assoluzione e la decisione di condan specie sul punto decisivo della sussistenza del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.
2.Quanto alla doglianza relativa alla pretesa ‘riproduzione’ dei vizi di metodo punto di rinnovazione dell’istruttoria – già censurati in sede rescindente, dichiarata la manifesta infondatezza.
Il ricorrente parte da un presupposto fallace in diritto, perché ritiene che di appello della parte pubblica avverso una decisione assolutoria (come è nel ca qui in esame) la rinnovazione ex art.603 cod.proc.pen. debba «limitarsi» alla riassunzione delle prove dichiarative raccolte in primo grado che rivesta carattere di decisività. Si tratta di una prospettazione erronea – che non p
alcun modo attribuirsi alla pronunzia rescindente – posto che la ri-assunzione è di certo obbligatoria (secondo i principi espressi nei noti arresti Sez. U ? Dasgi ru a e Patalano, da cui promana la modifica normativa di cui all’art.603 comma 3 gs ma non esaurisce il potere del giudice di secondo grado di estendere l’istruttoria anche ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod.proc.pen. (parametro della assoluta necessità ai fini del decidere).
Per stare al caso in esame, la Corte Militare di rinvio ha nuovamente escusso l’imputato ed ha in prima battuta operato il riascolto dei testi già escussi in primo grado sui punti di particolare rilievo (COGNOME, COGNOME e COGNOME); posteriormente, ha esteso la rinnovazione istruttoria, con congrua motivazione, ai testi COGNOME COGNOME e COGNOME in ragione di obiettive necessità di completamento della istruttoria e senza dare luogo ad alcun vizio processuale.
Quanto alle ulteriori doglianze ne va dichiarata la genericità, trattandosi di critiche meramente astratte, che non si confrontano con l’intero tessuto argomentativo espresso nella decisione impugnata.
3.1 In particolare, la Corte di rinvio ha approfondito proprio il tema della ricorrenza dell’elemento soggettivo / prendendo in esame la tesi difensiva dell’errore in buona fede ed escludendola sulla base di una completa ricostruzione delle modalità con cui venivano ‘gestite’ le eventuali anomalìe del sistema.
Si tratta, pertanto, di un percorso argomentativo che realizza la necessaria «motivazione rafforzata» rispetto alla prima decisione assolutoria, sì da rendere del tutto astratte e generiche le argomentazioni difensive, tese a riprodurre la versione dell’imputato, oggetto di adeguata confutazione in sede di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in data 19 novembre 2024