Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSOLI COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare, NOME COGNOME, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 25 ottobre 2023, la Corte militare di appello ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale militare di Verona il 5 aprile 2023, con la quale NOME COGNOME, tenente colonnello dell’Esercito italiano, era stato giudicato unitamente ad altri imputati assolti perché il fatto non costituisce reato – per i reati di truffa mili pluriaggravata e violata consegna aggravata in concorso, GLYPH nonché, individualmente, per i reati di truffa militare aggravata e di tentata truffa milit aggravata.
In esito alla decisione di primo grado, COGNOME COGNOME era stato dichiarato responsabile di tutti i reati a lui ascritti, avvinti in continuazion riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni quindici di reclusione militare, condizionalmente sospesa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con tutte le conseguenze di legge, inclusa la rimozione del grado.
A seguito della parziale riforma, frutto dell’accoglimento di alcune delle doglianze contenute nell’atto di appello proposto dall’imputato, la pena della reclusione militare è stata ridotta a mesi due, per via della conferma della penale responsabilità dell’imputato con riferimento al solo reato di tentata truffa militar aggravata, indicata sotto la lettera b) nella rubrica, mentre è stato dichiarato i difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare in ordine ai reati di militare pluriaggravata e continuata in concorso e di violata consegna aggravata.
Ricorre per cassazione COGNOME COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione anche per i residuo reato e comunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
L’impugnazione è affidata a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, comma 2, 16, comma 3, e 20 cod. proc. pen.
La Corte militare di appello ha accolto solo parzialmente l’eccezione, già sollevata in primo grado, relativa al difetto della giurisdizione militare s complesso dei reati ascritti all’imputato e ha così trattenuto la cognizione in merito alla tentata truffa aggravata, pur riconoscendone la connessione, ex art. 12, comma 2, lett. b) , cod. proc. pen., con gli altri delitti contestati come consumati: nel far ciò, i giudici di secondo grado hanno attribuito prevalenza alla giurisdizione militare, in ossequio al disposto dell’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale solo se il reato comune è più grave – in relazione ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, cod. proc. pen. – di quello militare sp
all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione.
La difesa, tuttavia, sostiene che l’art. 16, comma 3, cod. proc. pen., imponendo di fare riferimento alla pena edittale più alta nel massimo e, in caso di parità, più alta nel minimo, definisce unicamente il più importante (ma non l’unico) principio in tema di individuazione della fattispecie di reato di maggior gravità: secondo un recente orientamento interpretativo, infatti, la nozione di violazione più grave possiede una valenza complessa, che implica una valutazione delle concrete modalità di manifestazione del reato.
Nel caso di specie, dunque, ai fini del riparto di giurisdizione, i giudici milit avrebbero erroneamente individuato nella tentata truffa militare aggravata la violazione più grave, assumendo quale parametro di riferimento le sole pene edittali previste nel massimo dal legislatore per tutti i reati ascritti all’imput senza considerare le concrete modalità di manifestazione della tentata truffa, che avrebbero dovuto indurre a ritenere la fattispecie tentata senz’altro più lieve rispetto a quella consumata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen., oltre che della mancanza di motivazione in relazione agli artt. 56 cod. pen., 125 e 544 cod. proc. pen.
In ordine all’ipotesi di tentata truffa militare aggravata – consistita nel presentazione di una fattura di albergo per un pernottamento mai effettuato, al fine di procurarsi la somma di danaro corrispondente a cinque pernottamenti (euro 462,50) – si segnala la mancanza del requisito, necessario ai fini della punibilità a titolo di tentativo, dell’idoneità degli atti compiuti, alla luce d valutazione ex ante, ad arrecare un pregiudizio economico all’Amministrazione militare.
Sul punto, oltretutto, la motivazione della Corte militare di appello, secondo la difesa, si mostra apodittica, in quanto essa non è sostenuta da alcun concreto argomento giustificativo, esplicito o implicito, della determinazione assunta sul tema, pur trattandosi di un punto decisivo ai fini del giudizio.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta, infine, l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen: la decisione impugnata risulta viziata – ad avviso della difesa – nella parte in cui, rigettando l’istanza volt escludere la punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ha fornit una motivazione laconica e insufficiente, carente rispetto alla necessità di un’equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle attinenti all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
La Corte militare di appello non avrebbe, in particolare, tenuto conto dell’attuale formulazione dell’art. 131-bis cod. pen., che impone all’interprete di valutare anche la condotta dell’imputato susseguente al reato: e questa
condotta, nel caso di specie, era risultata particolarmente significativa, essendo stati concessi a COGNOME NOME addirittura due encomi, di cui uno solenne, successivamente ai fatti oggetto di imputazione.
Sotto altro profilo, nell’escludere la particolare tenuità del fatto in merito parametro del danno economico, la Corte ha omesso di considerare che l’Amministrazione militare avrebbe dovuto riconoscere all’imputato comunque una somma di danaro pari a quella richiesta con la fraudolenta documentazione.
In ultima battuta, si eccepisce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto l’operatività della causa di non punibilità, pur avendo affermato che la condotta dell’imputato, oltre che episodica, ha vulnerato in termini solo minimali il patrimonio della persona offesa.
Il Procuratore generale militare, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente individuata la giurisdizione in capo all’autorità giudiziaria militar e, per il resto, non censurabile la sentenza impugnata con riferimento alla supposta inidoneità del tentativo e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
La difesa ha formulato, con memoria, conclusioni scritte, con le quali ha prospettato l’accoglimento del ricorso, sottolineando, in particolare, l’anomalia decisoria che ha condotto la Corte di merito a una non univoca individuazione della fattispecie di reato più grave e prospettando, a tal proposito, l’illegittim costituzionale degli artt. 16 e 20 cod. proc. pen. per violazione dei principi d economia processuale, anche in relazione a quello di ragionevole durata, e di individuazione del giudice naturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con riferimento al primo motivo, occorre anzitutto precisare che il riparto di potestà cognitiva tra giudice ordinario e giudice militare è un tema attinente alla giurisdizione, non alla competenza, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10
terzo comma, Cost., che sancisce la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria militare su ogni violazione della legge penale militare che costituisce reato, lede gli interessi dell’amministrazione militare e viene commessa da un soggetto appartenente alle Forze Armate.
Pare opportuno ricordare ciò, richiamando anche l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847 01) che hanno proceduto alla conseguente riaffermazione del corollario per cui, vertendosi in tema di riparto di giurisdizione, la sua violazione è deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art 20 cod. proc. pen.).
Allo stato della susseguente evoluzione normativa, nel riparto tra giudice ordinario e giudice militare attinente alla giurisdizione, l’art. 13, comma 2, cod proc. pen. è stato dettato per stabilire la giurisdizione del giudice militare e/o d giudice ordinario nell’ipotesi di connessione di procedimenti per reati comuni e reati militari. Tale norma integra l’art. 263 cod. pen. mil . pace, che definisce la giurisdizione dei tribunali militari in attuazione dell’art. 103, terzo comma, Cost. e ha comportato (Sez. U, n. 5135 del 25/10/2005, dep. 2006, Maldera, Rv. 232661 – 01) l’abrogazione dell’art. 264 cod. pen. mil . pace, essendo emersa la volontà del legislatore di regolare l’intera materia del riparto di giurisdizione t autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare in ipotesi connessione tra procedimenti.
Con questa decisione si sono ribaditi i cardini di tale riparto in un consolidato solco che non si espone ai sospetti di incostituzionalità sollevati dal ricorrente (soprattutto nella memoria di conclusioni). E, come risulta confermato nell’analisi ricognitiva dalla stessa svolta, l’art. 103, terzo comma, Cost. ha sancito la permanenza della giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace, ma con un duplice limite: uno di tipo oggettivo, essendo prevista solo per i reati militari; l’altro di tipo soggettivo, potendo essere esercitata soltanto nei confron degli appartenenti alle Forze armate. Pertanto, nell’assetto vigente, i tribunali militari non hanno giurisdizione su reati comuni, anche se commessi da appartenenti alle Forze armate, nemmeno se connessi con reati militari, e non possono giudicare imputati estranei alle Forze armate per reati militari o commessi in concorso con imputati militari, laddove l’art. 102, primo comma, Cost. enuncia il principio generale secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinament giudiziario, nessun limite costituzionale in tale direzione essendo stato posto alla giurisdizione dei giudici ordinari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’art. 13, comma 2, cod. proc. pen. limita (rispetto a quanto prevedeva l’art. 264 cod. pen. mil . pace modificato dalla legge 23 marzo 1956, n. 167)
l’attribuzione della giurisdizione all’autorità giudiziaria ordinaria in caso connessione con procedimenti appartenenti alla cognizione dei tribunali militari e prevede l’attrazione del reato militare alla cognizione della giudice ordinario soltanto se il reato comune è più grave di quello militare, così evitando una disciplina troppo limitativa della giurisdizione militare, salvaguardata attraverso la separazione dei procedimenti connessi in tutti i casi che non rientrano nella previsione dell’art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
In tal modo il legislatore, esercitando in modo non irragionevole la sua discrezionalità politica, ha voluto attribuire rilievo, sia pure per un ambi circoscritto, alla specifica professionalità del giudice militare quale giudic speciale e la Corte costituzionale (sent. n. 441 del 1998) ha escluso che, con la disciplina dell’art. 13, comma 2, cit., il legislatore delegato abbia violato delega: la scelta di limitare i casi di connessione tra reati comuni e militari al ipotesi di maggiore gravità del reato comune risponde all’esigenza, sottolineata nella Relazione al progetto definitivo del codice, di evitare che, attraverso l’estensione della competenza attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione previste dall’art. 12 cod. proc. pen., l’esercizio della giurisdizione militare risultasse penalizzato in modo eccessivo e senza una specifica ragione.
Pertanto, va applicato il precetto fissato dall’art. 13, comma 2, cod. proc. pen. che regola le ipotesi di connessione tra reati comuni e reati militari.
Da tale disposto discende che, in caso di connessione di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare, ma soltanto a condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all’art. 16, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca, Rv. 253825 – 01) e che l’attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (Sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, Confl. comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981 – 01).
Specificando, va ricordato che, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione a giudice ordinario, in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall’art. 4. cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell’art. 13, comma 2, cod proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell’art. 16, comma 3, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc.
COGNOME, Rv. 269588 – 01).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, risulta evidente come la Corte militare di appello abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia nel ritenere sussistente la propria giurisdizione con riferimento al reato di tentata truffa militare aggravata.
Posto che l’art. 46 cod. pen. mil . pace, al pari dell’art. 56 cod. pen., prevede per il reato in verifica, per il tentativo, la riduzione della pena edittale d terzo a due terzi, la Corte militare di appello ha correttamente evidenziato che, non sussistendo circostanze aggravanti per il reato comune di truffa, la pena edittale più grave è risultata essere quella stabilita per il reato milita quest’ultimo, infatti, ex artt. 234, secondo comma, cod. pen. mil . pace e al netto della riduzione per il tentativo, prevede una cornice edittale (nel massimo pari a anni tre, mesi quattro di reclusione) più severa, riflettendo la valutazione normativa del particolare rilievo che le corrispondenti condotte assumono nello specifico contesto militare, rispetto a quella applicabile al delitto comune non aggravato (nel massimo pari a anni tre di reclusione), stante la mancata possibilità di applicazione – tenuto conto del soggetto danneggiato dalla violazione contestata a COGNOME – alla truffa ordinaria dell’aggravante a effetto speciale prevista dall’art. 640, secondo comma, cod. pen.
A fronte del chiaro contesto normativo e della coerente esegesi ora richiamati, il ricorrente ha prospettato una soluzione diversa, tesa a valorizzare, non l’individuazione del reato più grave secondo i suddetti criteri, ma l’individuazione del reato da ritenere più grave in base a tutte le circostanze del caso concreto e considerando la pena irrogata per le truffe consumate; si tratta però di una ricostruzione del sistema difforme delle indicate regole e, pertanto, essa risulta fragile sotto il profilo ermeneutico.
La prospettazione difensiva, quindi, non è idonea a fornire una condivisibile interpretazione del concetto di violazione più grave, come previsto dalla norma succitata e assunto dall’ordinamento assunto come criterio guida per regolare il riparto fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare.
Né giova al ricorrente richiamare il principio di diritto affermato, ma con riferimento a diversa sfera applicativa, dalle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 – 01) lì dove è stato chiarito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse: al di là di ogni ulterior approfondimento, risulta chiara la diversità di ambito a cui attiene l’autorevole insegnamento richiamato dal ricorrente rispetto al tema del discrimen fra
giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare oggetto del presente vaglio.
La doglianza si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Trascorrendo all’esame del secondo motivo, imperniato sull’asserita erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. e sul relativo vizio motivazionale, la censura non merita accoglimento.
Al di là del rilievo che l’esatto riferimento alla fattispecie tentata afferi all’art. 46 cod. pen. mil . pace, i giudici della Corte militare di appello, contrariamente a quanto ha sostenuto il ricorrente, hanno correttamente ritenuto sussistenti gli elementi previsti dalla legge ai fini dell’attribuz all’imputato a titolo di tentativo della condotta oggetto di giudizio.
Con particolare riferimento all’idoneità dell’azione posta in essere da COGNOME nella realizzazione del delitto di truffa aggravata, arrestatosi allo stadio del tentativo, la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento sul rilievo che la presentazione, insieme agli altri documenti, della fattura alberghiera contraffatta per un pernottamento mai effettuato aveva rappresentato una condotta senz’altro idonea a consumare la truffa militare.
La constatazione che la fattispecie si era arrestata al tentativo era dipesa esclusivamente dal fatto che cause esterne – del tutto estranee alla volontà dell’agente – avevano reso impossibile il rimborso.
Vale la pena ricordare, sul punto, che l’idoneità degli atti, ai sensi dell’art. cod. pen., come ai sensi della corrispondente norma di cui all’art. 46 cod. pen. mil. pace, attiene alla loro capacità causale, vale a dire alla loro attitudine produrre l’evento che rende consumato il delitto; viceversa, l’inidoneità consiste nel difetto intrinseco di qualsiasi efficienza causale della condotta rispetto all’evento, accertato con valutazione oggettiva, con indagine da compiersi ex ante, ovvero in base alla situazione percepibile al momento dell’azione.
È stato spiegato dalla Corte di merito che l’imputato aveva compiuto l’azione tipica del reato contestato compilando il foglio di viaggio, annotandolo con all’interno le indicazioni non veritiere inerenti alle addotte spese alberghiere e v aveva allegato la fattura contraffatta; indi, aveva depositato quei documenti all’Ufficio competente a deliberare il rimborso e aveva atteso che gli venisse erogato il denaro corrispondente, essendo restato nell’ambito del suo foro interno l’addotto – ma non esternato – intento di modificare o revocare quella dichiarazione e la connessa richiesta. Il fatto che il rimborso non gli era stato erogato era dipeso esclusivamente da circostanze estranee alla volontà di COGNOME NOME: era in corso un’ispezione nel Reparto, sicché, a seguito dell’esito di tale ispezione interna, gli organi competenti, constatato l’artificio, n avevano disposto l’erogazione della somma oggetto della domanda di rimborso.
A questo riguardo la motivazione della sentenza impugnata si dimostra logica, coerente e osservante delle linee ermeneutiche disegnate dall’elaborazione di legittimità, che, in tema di truffa, afferma che l’idoneità deg artifici e dei raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario successivo intervento di atti di controllo, atteso che l’idoneità postula che comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione ex ante di causare l’evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/12/2012, NOME, Rv. P_IVA – P_IVA).
Non vi è dubbio, infatti, che la compilazione del foglio di viaggio, con annotazioni non aderenti alla realtà circa le spese alberghiere, e la relativa presentazione all’Ufficio competente per il rimborso costituiscano una condotta dotata di adeguata potenzialità decettiva rispetto al conseguente atto dispositivo da parte dell’organizzazione deputata al rimborso e alla correlativa integrazione del delitto di truffa militare, il quale non è pervenuto allo stadio de consumazione esclusivamente a causa dell’ispezione in corso presso il Reparto.
In tal senso, quindi, muovendo dal concetto che la produzione di una richiesta falsa di rimborso di spese di viaggio o d’indennità non dovuto, da parte di militare, integra gli artifici e i raggiri propri del reato di truffa militare, rilevando l’esistenza di controlli amministrativi sulla legittimità della spesa, un volta che il dipendente sia riuscito ad ottenere il pagamento delle somme richieste (Sez. 1, n. 44053 del 11/11/2008, Fusco, Rv. 241829 – 01; v. anche Sez. 1, n. 4444 del 15/10/2014, dep. 2015, Pagano, Rv. 262641 – 01), deve convenirsi che la complessiva produzione della richiesta suindicata, avendo integrato la condotta tipica, astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l’evento e oggettivamente adeguato a determinare l’attivazione del procedimento in vista del divisato ingiusto vantaggio, ha costituito atto idoneo e diretto in modo inequivoco alla commissione della truffa stessa.
L’avvenuto perfezionamento in questa fattispecie dell’artificio, mediante la contraffazione della documentazione allegata alla domanda di rimborso ideologicamente falsa, distingue il caso in esame da quello in cui l’attività dell’agente si sia risolta nella mera richiesta dell’ingiusto vantaggio, senza i raggiungimento del requisito dell’idoneità degli atti (per una siffatta ipotes sempre nell’ambito dei reati militari, v. Sez. 1, . 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048 – 01, in fattispecie in cui è stata esclusa l’idoneità dell’atto ai della configurazione del tentativo con riguardo alla richiesta, formulata da due militari ma non accolta dal gestore dell’impianto, di far figurare un rifornimento di carburante di importo maggiore rispetto a quello effettivo).
Anche questo motivo risulta, in definitiva, privo di fondamento.
4. Parimenti infondato è il terzo e ultimo motivo di ricorso, vertente sul
diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte militare di appello ha rilevato un significativo coefficiente d disvalore fattuale e giuridico nella vicenda, desunto non solo e non tanto dal pericolo di danno economico cui l’Amministrazione è stata esposta, quanto dalle modalità della condotta e, più nello specifico, dalla fraudolenta documentazione allegata da COGNOME COGNOME, documentazione che l’imputato stesso aveva ingegnata, dalle annotazioni di viaggio non veritiere, dal coinvolgimento di altri militari e dalla posizione apicale rivestita da COGNOME COGNOME nell’ambito della missione a cui era acceduta la tentata truffa aggravata.
L’iter argomentativo esposto dal giudice di merito appare pienamente coerente con l’indirizzo ermeneutico formatosi con riferimento all’invocata causa di non punibilità, essendo l’elaborazione di legittimità ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particola tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla ten richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) e che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia però necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 d 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata resiste alle doglianze del ricorrente, che appunta le proprie critiche, in chiave meramente confutativa, proprio sull’esiguità del pericolo di danno economico corso dall’Amministrazione, oltre che sulla specificità storico-fattuale della condotta serbata da COGNOME COGNOME, anche a seguito dei fatti oggetto di imputazione.
A tale ultimo proposito si rammenta che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell’applicabilità della causa di no punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l’atto d impugnazione o nel corso del giudizio di appello. In questa ipotesi la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell’ambito del complessivo giudizio sull’entità dell’offesa, può ritenere sussistente la sussistenza della causa di non punibilità nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti
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fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285726 – 01).
Nel caso in esame, già i giudici di merito hanno potuto valutare la deduzione difensiva volta a sollecitare la causa di non punibilità alla stregua del disposto della norma già novellata: ed essi hanno, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ritenuto che, pur considerando l’ulteriore criterio valutativo suindica e, quindi, gli elementi di segno positivo, ricollegati agli encomi conseguiti, vantat dall’imputato, la complessiva fattispecie non consentisse l’individuazione della particolare tenuità del fatto.
In siffatta direzione, del resto, le condotte post delictum non possono essere prese in considerazione in guisa da rendere, di per sé sole, l’offesa di particolare tenuità – determinando una sorta di esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma possono trovare valorizzazione solo nel complessivo giudizio di tenuità dell’offesa, il quale, dovendo tener conto delle modalità della condotta, di per sé coeva al reato, ha come primo e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto, con la relativa condotta, e il danno o il pericolo con essa posto in essere.
Si ribadisce, pertanto, il condiviso indirizzo secondo il quale, ai fi dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ha certamente acquistato rilievo, per effetto citata della novellazione dell’art 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, ma è altrettanto certo che tale condotta susseguente, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, essendo essa, invece, da valorizzarsi solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, COGNOME Qinglian, Rv. 284497 – 01), non obliterando, sotto speculare aspetto, che la condotta susseguente al reato può costituire anche elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità laddove determini un aggravamento dell’offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285360 01).
Alla stregua di queste considerazioni, deve, dunque, concludersi che pure questa doglianza non ha pregio giuridico.
Tutti i motivi dell’impugnazione sono, in definitiva, da disattendere per le ragioni spiegate, per cui si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso.
Ad esso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 6 giugno 2024
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