Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30629 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAI VANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato AVV_NOTAIO COGNOME. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 5 dicembre 2023, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di truffa militare continuata aggravata ascrittigli nel periodo intercorrente dal 7 gennaio al 7 ottobre 2015, perché estinti per prescrizione, e lo assolveva per i residui reati RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo perché il fatto non sussiste.
Si contestava all’imputato, 10 M.Ilo effettivo presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Comando aeroporto), di avere, con artifizi e raggiri – consistiti nell’allontanarsi senza autorizzazione dalla sede di servizio durante l’orario di lavoro ovvero nel non presentarsi senza autorizzazione presso detta sede durante parte RAGIONE_SOCIALEa giornata lavorativa, nonché nel modificare manualmente i dati presenti nei sistemi informatizzati di gestione RAGIONE_SOCIALEe presenze e degli orari di lavoro e nel dichiarare lo svolgimento di un orario di servizio non rispondente al vero – prestato un orario effettivo di servizio inferiore rispetto a quello per il quale era stato retribuito (rappresentato negli statini estratti da sistema c.d. PERSEO e sottoscritti dal dichiarante), così conseguendo un ingiusto profitto, con pari danno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quantificabile in circa 12.000,00 euro al lordo RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale: danno rappresentato dalla percezione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per complessive 592 ore e 50 minuti in cui egli non era stato presente presso il Reparto di appartenenza nei giorni e negli orari indicati nella tabella incorporata nel capo d’imputazione.
Con le aggravanti di essere militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto in danno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Dato atto RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, espletata mediante prove dichiarative e documentali, il Tribunale, nella parte valutativa conclusiva, osservava, a proposito del principale indizio a carico, costituito dai passaggi dalla sbarra per l’accesso dei veicoli rilevati dal sistema con codice a barre in orari poi risultati retribuiti, che l’elemento di riscontro fornito dalla pubblica accusa, vale dire la mancanza di previe autorizzazioni e di successiva annotazione sul CRONO, doveva considerarsi privo di efficacia probatoria.
Ed invero, le prove testimoniali avevano delineato un quadro che non consentiva di ravvisare un reale collegamento fra uscite per servizio e autorizzazioni scritte o annotazioni sul CRONO, anche perché non risultava che autorizzazioni esplicite o annotazioni venissero date o fatte prima del 2019.
In assenza di elemento di riscontro, rimanevano, a carico, solamente le uscite risultanti dai dati RAGIONE_SOCIALEa sbarra, che, tuttavia, per la loro frequenza apparivano compatibili con la natura RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte dall’imputato.
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE, d’altro canto, evidenziava la sussistenza di apprezzabili prove a discarico, costituite dagli indicatori molto chiari di diligenza e laboriosit RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonché dalla rinuncia, da parte sua, ad emolumenti spettantigli.
La prova dei reati ipotizzati, in conclusione, non poteva reputarsi raggiunta, salva la parte estinta per prescrizione.
2. Con sentenza resa in data 29 gennaio 2025, la Corte RAGIONE_SOCIALE di appello, investita del gravame proposto dal Pubblico ministero per gli episodi oggetto di assoluzione, disposta rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l’audizione dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, udito in sede di esame l’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME in relazione ai reati ascrittigli nel periodo intercorrente dal 21 ottobre 2015 al 9 giugno 2017, perché estinti per prescrizione, e lo dichiarava responsabile dei residui reati RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo commessi dal 31 agosto 2017 al 20 marzo 2019; concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 48, u.c., cod. pen. mil . pace, ritenute prevalenti sulle aggravanti e con l’aumento per la continuazione, lo condannava alla pena di otto mesi e quattordici giorni di reclusione militare e a quella accessoria RAGIONE_SOCIALEa rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge.
Dato atto che il Pubblico ministero appellante aveva impugnato solo l’assoluzione dai 95 episodi dal medesimo specificamente indicati, coincidenti con le giornate in cui si erano verificate le indebite “entrate dalla sbarra” in orari mattutino da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la Corte RAGIONE_SOCIALE constatava come dovesse ritenersi formato il giudicato per tutti gli altri episodi, pur presenti n contestazione iniziale (che riguardava, complessivamente, un numero di 399 condotte), di “uscite dalla sbarra”, anch’essi oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria, ma non appellati.
Prendeva, contestualmente, atto la Corte del gravame – come già detto RAGIONE_SOCIALEa estinzione per maturata prescrizione dei reati commessi nel periodo intercorrente dal 21 ottobre 2015 al 9 giugno 2017, precisando che il proprio giudizio avrebbe avuto ad oggetto i 68 episodi di “entrata dalla sbarra” indicati nell’atto di appello dal n. 28) (commesso il 31 agosto 2017) al n. 95) (commesso il 20 marzo 2019).
2.1. Nell’affermare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la Corte di merito osservava che: a) un numero assai consistente di modifiche manuali RAGIONE_SOCIALE‘orario di ingresso alla base; b) l’autocertificazione di un orario sempre antecedente e mai successivo rispetto a quanto risultante dall’ingresso alla sbarra in tutti gli episodi contestati, con evidente vantaggio economico per l’NOME; c) l’assenza di qualunque giustificativo scritto o verbale per lo sfasamento temporale, secondo
quanto riferito dai testi COGNOME e COGNOME, costituivano elementi di prova univoci e convergenti.
Elementi non scalfiti, ad avviso dei giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, dalla scarsa performance del sistema di rilevazione posto alla sbarra d’ingresso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poiché, se la registrazione risultava effettuata, bisognava ritenerla valida.
I problemi di efficienza rilevati al controllo alla sbarra, del resto, eran legati spesso ad una momentanea interruzione del servizio per problemi di corrente elettrica, ad esempio, e in ogni caso portavano a un omesso controllo dei dati temporali per altre ragioni.
Ciò significava che gli orari registrati, in quanto tali, dovevano reputarsi attendibili, così come altrettanto valido doveva considerarsi il metodo investigativo comparativo utilizzato.
Evidenziava la Corte RAGIONE_SOCIALE che l’unica ipotesi in cui gli orari registrati avrebbero potuto definirsi incerti, casuali e non validi, era quella di un’avvenuta clonazione del pass da parte di un soggetto diverso dal titolare, ipotesi, tuttavia, non suffragata, nel caso di specie, da alcun riscontro.
D’altra GLYPH parte, siffatta evenienza GLYPH risultava smentita GLYPH pure dalla verosimiglianza RAGIONE_SOCIALEe differenze dei dati temporali registrati, i quali erano stati modificati manualmente uno ad uno in modo assolutamente coerente e sempre nel senso di una maggiore convenienza economica per l’imputato: pertanto, un fenomeno quale quello di clonazione, in presenza di dati orari non casuali e coerenti tra loro, doveva essere escluso.
Sempre a proposito RAGIONE_SOCIALEe difficoltà incontrate dal sistema di rilevazione degli ingressi, la Corte RAGIONE_SOCIALE‘appello osservava, in ragione del fatto che lo stesso era rimasto in uso per tanto tempo presso la RAGIONE_SOCIALE, sia pure al solo scopo di gestire più facilmente l’afflusso del personale, che le problematiche riscontrate dovevano ritenersi ininfluenti nel caso in esame, perché non riferite ai singoli episodi oggetto di valutazione.
Infine, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non poteva assumere rilevanza in punto di responsabilità, secondo la Corte RAGIONE_SOCIALE, la qualità elevata del servizio svolto dall’imputato, in termini di disponibilità a lavorare anche in giorni di licenza e di capacità professionale, indicatori che, viceversa, avrebbero avuto un peso sulla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, sviluppando sette motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Si duole la difesa del ricorrente che la Corte RAGIONE_SOCIALE sia pervenuta al ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria senza smentire, con motivazione rafforzata, la diversa soluzione adottata dal primo giudice.
Ricorrendo spesso a mere congetture, la Corte RAGIONE_SOCIALE‘appello avrebbe sostituito la propria lettura dei dati probatori a quella fornita dal Tribunale, senza però, delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento e omettendo di confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione assolutoria e di esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro incompletezza o incoerenza al fine di giustificarne la riforma.
Tali carenze sarebbero risultate più evidenti con riguardo al tema RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato, ben tratteggiato dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE a pag. 51 ed evincibile dalle deposizioni rese dai testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge per contraddittorietà processuale e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Quanto al mal funzionamento RAGIONE_SOCIALEa sbarra d’ingresso, stigmatizzato dai primi giudici, la Corte RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto le problematiche riscontrate ininfluenti nel caso di specie in aperto contrasto con tutti i dati probatori acquisit nel processo, come evidenziato, ad esempio, dai testi COGNOME e COGNOME, dei quali la difesa aveva chiesto invano una nuova audizione in appello.
Ignorate o travisate erano state anche le prove dichiarative (e l’esame RAGIONE_SOCIALE‘imputato) in base alle quali i primi giudici erano stati indotti a un giudizio sostanziale neutralità dei temi concernenti le specifiche autorizzazioni, annotazioni e la c.d. modifica manuale operata dall’imputato sul sistema CRONO.
3.3. Con il terzo motivo, si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘offensività del reato contestato con particolare riguardo al danno cagionato e quanto alla sussistenza del dolo.
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato una compensazione tra il danno economico patito dall’RAGIONE_SOCIALE quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato e le ore di servizio da costui gratuitamente svolte nel quadriennio 2015-2019, ricavandone un elemento compensativo atto a escludere la colpevolezza.
La Corte RAGIONE_SOCIALE‘appello, nelle sue laconiche conclusioni, si sarebbe posta in contrasto non argomentato con la sentenza di primo grado, non uniformandosi al principio di diritto, affermato da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta tipica del reato di truffa militare deve essere integrata nella sussistenza del danno economico patrimoniale in capo al soggetto passivo.
Medesima carenza motivazionale sarebbe riscontrabile sulla esistenza del dolo.
3.4. – 3.5. – 3.6.
Il quarto, il quinto e il sesto motivo afferiscono al tema RAGIONE_SOCIALEa mancata rinnovazione istruttoria.
La prima censura investe la “selezione” effettuata dalla Corte RAGIONE_SOCIALE per avere limitato a tre su dieci il numero RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rinnovate e su aspetti circoscritti e specifici; così facendo i giudici del gravame avrebbero violato il principio, affermato prima dalla Corte EDU e poi dalla Corte di cassazione, per il quale il giudice d’appello, operando l’overtuming sfavorevole RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, è obbligato a procedere alla rinnovazione integrale RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale onde poter escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato possa ritenersi superato senza aver provveduto a riassumere la prova in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza.
Nel caso in esame, la Corte territoriale avrebbe operato una rinnovazione istruttoria doppiamente selettiva, sia quanto alle fonti da riascoltare sia quanto alle circostanze su cui riferire.
La Corte medesima avrebbe respinto l’istanza difensiva di estensione RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione istruttoria ad altre fonti dichiarative utilizzando mere scorciatoie argomentative e, poi, contraddittoriamente avvalendosi, a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità, di quelle stesse fonti di cui era stato reputato superfluo il riascolto.
Secondo i principi enunciati dalla Corte EDU e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALE‘al di là di ogni ragionevole dubbio, la rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto essere diretta a una ricostruzione integrale del fatto.
Si contesta, infine, che la Corte RAGIONE_SOCIALE‘appello abbia disposto ex officio la parziale rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale con motivazione implicita, non adeguatamente argomentata e senza precisare né i temi, né le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere il riascolto dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
3.7. Con il settimo ed ultimo motivo, si deduce la violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 591, comma 2, 581, comma 1, lett. c) e d), e comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale avrebbe violato le norme processuali poste a pena di inammissibilità del procedimento instaurato, omettendo di rilevare profili di inammissibilità del gravame proposto dal Pubblico ministero per sua manifesta genericità estrinseca.
Il Pubblico ministero, in particolare, non avrebbe saputo confrontarsi in modo puntuale con le principali argomentazioni sviluppate dal primo giudice esplicitandone le ragioni in rapporto proporzionale a quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Per una più agevole comprensione RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione difensiva con riguardo alle censure di carattere processuale, giova riepilogare, in sintesi, quali sono stati gli esiti dei due gradi di merito.
2.1. Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di truffa militare continuata aggravata ascrittigli nel periodo intercorrente dal 7 gennaio al 7 ottobre 2015, perché estinti per prescrizione, e lo ha assolto per i residui reati RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo perché il fatt non sussiste.
2.2. Pronunciandosi sull’impugnazione del Pubblico ministero proposta avverso le statuizioni assolutorie, la Corte RAGIONE_SOCIALE di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione ai reati ascrittigli nel periodo intercorrente dal 21 ottobre 2015 al 9 giugno 2017, perché estinti per prescrizione, e ne ha affermato la penale responsabilità per i residui reati RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo commessi dal 31 agosto 2017 al 20 marzo 2019.
Dato atto che il Pubblico ministero aveva impugnato solo l’assoluzione dai 95 episodi dal medesimo specificamente indicati, coincidenti con le giornate in cui si erano verificate le indebite “entrate dalla sbarra” in orario mattutino da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha rilevato come dovesse ritenersi formato il giudicato (di assoluzione) per tutti gli altri episodi, pur presenti nella contestazione iniziale, di “uscite dalla sbarra”, anch’essi oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria, ma non appellati.
Dato, inoltre, atto RAGIONE_SOCIALEa estinzione per maturata prescrizione dei reati commessi nel periodo intercorrente dal 21 ottobre 2015 al 9 giugno 2017, la suddetta Corte RAGIONE_SOCIALE ha precisato che, rispetto ad una contestazione originaria concernente 399 condotte, il proprio giudizio sarebbe stato circoscritto ai 68 episodi di “entrata dalla sbarra” indicati nell’atto di appello dal n. 28) (commesso il 31 agosto 2017) al n. 95) (commesso il 20 marzo 2019).
Dall’appena esposto riepilogo è possibile desumere, in primo luogo, la genericità e, comunque, l’infondatezza in diritto, RAGIONE_SOCIALEa censura – oggetto del settimo motivo di ricorso, ma logicamente preliminare – inerente alla pretesa
genericità estrinseca RAGIONE_SOCIALE‘appello del Pubblico ministero, che la Corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di rilevare.
Va ribadito che, nell’interporre appello, il Pubblico ministero ha scelto, come strategia processuale, di prestare sostanziale acquiescenza all’assoluzione dagli episodi di “uscita” non autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di concentrare la sua impugnazione critica sulle pretermesse plurime condotte (individuate in numero di 95 rispetto alle originarie 399) poste in essere dall’imputato attraverso una “entrata dalla sbarra” al mattino, cui avrebbe fatto seguito – secondo la rubrica incolpativa – una truffaldina annotazione manuale sul sistema CRONO di un orario di ingresso anticipato rispetto a quello rilevato dal sistema di lettura del codice a barre utilizzato, all’entrata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per monitorare l’entrata e l’uscita de veicoli.
Il gravame RAGIONE_SOCIALEa Pubblica accusa, ha, quindi, investito, nella vicenda in esame, l’erronea omessa considerazione, da parte dei primi giudici, di tale specifico aspetto RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina del militare, che, poi, nell’att impugnatorio, viene illustrato con l’indicazione di undici giornate nelle quali l’COGNOME, pur avendo fatto ingresso nel comprensorio militare in orari tutti successivi alle 8.20 circa, aveva attestato manualmente sul sistema CRONO di avere iniziato il servizio alle ore 7.30.
Nello stesso atto di gravame, osserva l’appellante che l’orario RAGIONE_SOCIALEe 7.30 non poteva considerarsi verosimile, “per mero buon senso”, perché, a quell’ora, le attività commerciali RAGIONE_SOCIALEe persone che avrebbero dovuto giustificare l’inizio del servizio alle 7.30 di COGNOME nelle sue funzioni di “consegnatario” non potevano, a loro volta, considerarsi iniziate; come, del resto riferito dai testi COGNOME, COGNOME (titolare di una ditta di mobili per ufficio) e COGNOME (titolare di una lavanderia).
Data la peculiarità di impostazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello per come appena ricostruito – per avere esso avuto ad oggetto non le argomentazioni che hanno condotto all’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato con riferimento agli episodi di “uscita non autorizzata” dalla RAGIONE_SOCIALE, ma l’omessa considerazione degli episodi di “entrata non autorizzata”, l’assoluzione dai quali sarebbe stata inficiata da carenza assoluta di motivazione – deve ritenersi generica, oltre che certamente infondata, la censura di genericità estrinseca fondante la richiesta di declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Per le medesime ragioni deve reputarsi infondata la censura, sviluppata – peraltro genericamente – col primo motivo di ricorso, inerente al preteso difetto di motivazione “rafforzata”.
Occorre ricordare che, in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472 – 01).
A maggior ragione il principio appena enunciato si applica in un caso, come quello di specie, in cui la statuizione assolutoria oggetto del giudizio di appello non è stata supportata da alcuna argomentazione spesa dal primo giudice.
In assenza di motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato dagli episodi di “entrata non autorizzata” nella RAGIONE_SOCIALE, non può, all’evidenza, esigersi, dal giudice di appello che addiviene alla condanna per quegli stessi episodi (ad eccezione di quelli prescritti), un obbligo di motivazione rafforzata.
Infondate sono le censure, formulate ai motivi quarto, quinto e sesto, accomunate dalla contestazione RAGIONE_SOCIALEa omessa rinnovazione istruttoria.
Non ha pregio, in primo luogo, la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, la rinnovazione istruttoria, nonostante l’operato richiamo, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE di appello, al solo articolo (appunto, l’art. 603), è stata senz’altro effettuata ai sensi del comma 3 e non del comma 3-bis.
Ed invero:
detta rinnovazione è stata disposta ex officio ritenutane la “necessità”, parametro, quest’ultimo, esplicitato dal citato comma 3;
l’assoluzione in primo grado non è stata impugnata dal Pubblico ministero per “motivi attinenti alla prova dichiarativa”, secondo quanto previsto dal comma 3-bis: bl); sia perché nella presente vicenda non è stato mai posto, né dal P.M. nel suo appello – in cui non risulta formulata alcuna esplicita richiesta di ri-audizione – né dai giudici militari nelle due sentenze di merito, il tema RAGIONE_SOCIALEa supposta inattendibilità di prove dichiarative; tema, quest’ultimo, del resto, complicato dalla difficoltà, nella specie, di delineare, in modo netto, i confini tr prove dichiarative a carico e a discarico, presentando, la maggior parte di esse, aspetti ambivalenti, perciò stesso ostativi alla possibilità di individuare quelle apprezzabili come “decisive” per l’assoluzione in primo grado RAGIONE_SOCIALE‘imputato; b2) sia perché tale assoluzione è intervenuta anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa valutazione di prove documentali (le emergenze dei meccanismi di rilevazione RAGIONE_SOCIALEe presenze in
servizio); b3) sia, infine, perché, come già detto, la Pubblica accusa ha prestato acquiescenza all’assoluzione dagli episodi di “uscita” non autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE e ha concentrato le sue critiche di omessa motivazione sull’assoluzione relativa agli episodi di “entrata” non autorizzata nella RAGIONE_SOCIALE, il che ha determinato la necessità di nuova audizione di testi in grado di fornire informazioni su quel tema specifico, inesplorato in primo grado.
Né possono ritenersi fondate le censure poste a proposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEe due ordinanze rese dalla Corte di merito sulla rinnovazione istruttoria: in particolare, quella pronunciata all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘Il settembre 2024, con cui venne disposta l’audizione dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, e quella adottata all’udienza del 4 dicembre 2024, con la quale detta Corte disattese la richiesta difensiva di escutere anche i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Occorre ricordare che il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736 – 01).
In linea con l’enunciato principio, la trama argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata permette di cogliere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa “selezione” di quei tre testi, operata dai giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, siccome riconducibili, essenzialmente, alla necessità di accertare l’esistenza o meno di autorizzazioni, scritte o verbali, che avessero consentito all’imputato di presentarsi all’ingresso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in anticipo rispetto all’orario registrato in concreto dal sistema di rilevazione CRONO, manualmente modificato dall’COGNOME.
Dunque, non può ravvisarsi, a tale riguardo, alcun difetto di motivazione.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi a proposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza reiettiva RAGIONE_SOCIALEe richieste integrative formulate dalla difesa, avendo la Corte RAGIONE_SOCIALE correttamente giudicato superflue le prospettate audizioni, tenuto conto “che le modalità di funzionamento del sistema di rilevazione RAGIONE_SOCIALEe presenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono state adeguatamente approfondite nel dibattimento di primo grado”.
6. Aspecifico è il motivo (secondo) con cui si contesta la carenza di motivazione sul dedotto mal funzionamento del sistema di rilevazione RAGIONE_SOCIALEe
presenze dei militari all’ingresso.
Il motivo, infatti, non si confronta con la complessiva ratio decidendi
esposta dai giudici del gravame in modo del tutto plausibile e non manifestamente illogico, siccome riportato al par.
2.1.
RAGIONE_SOCIALEa superiore esposizione in fatto, che qui si intende integralmente riportata.
7. Inammissibile, infine, è il motivo (terzo) articolato sulla “offensività” del reato, non essendo emerso, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, che il
Tribunale, nell’assolvere COGNOME, abbia fatto ricorso al criterio RAGIONE_SOCIALEa
“compensazione” – peraltro, di natura prettamente civilistica, non spendibile in sede penale – tra il danno economico riveniente dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato e le
ore di servizio che il medesimo avrebbe gratuitamente svolto.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna lege
ex del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore