Truffa: l’uso del conto corrente prova il reato
La Truffa rappresenta una fattispecie criminosa complessa che spesso vede il coinvolgimento di più soggetti con ruoli differenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato la posizione di chi, pur non partecipando direttamente all’inganno iniziale, mette a disposizione i propri strumenti finanziari per la riscossione del profitto illecito. La decisione chiarisce come la condotta di agevolazione finanziaria non sia un atto neutro, ma un elemento probatorio decisivo per l’affermazione della responsabilità penale.
Il caso oggetto di esame
La vicenda riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 640 del codice penale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della responsabilità e sollevando un’eccezione di improcedibilità per presunta mancanza della querela. Il fulcro della contestazione riguardava la natura della partecipazione dell’imputato, il quale sosteneva l’assenza di prove circa il suo coinvolgimento diretto nell’attività fraudolenta.
La decisione della Suprema Corte sulla Truffa
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano generici e si limitavano a riproporre le medesime tesi già respinte dalla Corte d’Appello. In particolare, è stato sottolineato che il ricorso non può risolversi in una critica apparente che omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la procedibilità, la Cassazione ha verificato la presenza di una valida querela depositata nei termini, rendendo manifestamente infondata l’eccezione difensiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla valutazione della condotta materiale dell’imputato. Mettere a disposizione il proprio conto corrente, sul quale confluiscono le somme sottratte alla vittima, costituisce un elemento dimostrativo della partecipazione al reato. Tale azione presuppone un accordo preventivo tra i soggetti coinvolti, finalizzato alla realizzazione della Truffa e alla successiva ripartizione o gestione del profitto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la messa a disposizione del conto corrente non sia un fatto isolato, ma la prova di un contributo consapevole e necessario alla consumazione del delitto.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano il rigore interpretativo verso le condotte di agevolazione nei reati patrimoniali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la responsabilità penale per Truffa si estende a tutti coloro che, con la propria condotta, rendono possibile il conseguimento dell’ingiusto profitto, rendendo vani i tentativi di difesa basati sulla semplice reiterazione di argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito.
Cosa rischia chi presta il proprio conto corrente per operazioni illecite?
Mettere a disposizione il proprio conto per far confluire somme sottratte integra la partecipazione al reato di truffa, dimostrando l’accordo preventivo tra i complici.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza muovere critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata.
È possibile contestare la mancanza di querela in Cassazione?
Sì, ma l’eccezione è infondata se agli atti del processo risulta presente una valida querela presentata dalla persona offesa entro i termini di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7108 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che la messa a disposizione del proprio conto corrente sul quale è confluita la somma sottratta, è elemento dimostrativo della partecipazione e dell’accordo preventivo dell’imputato alla realizzazione del reato) (Sez. 2 del 30/5/2024 n. 25411, n.m.);
considerato che4ccezione di improcedibilità per mancanza di querela di cui alla memoria difensiva del 30/12/2025, è manifestamente infondata essendo presente in valida querela del 25/11/2019;
ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026