Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39580 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/03/2022, CL I tO I 2c3a ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data127/12/20181nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per errata valutazione della prova fotografica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto e sulle ragioni per cui la parte offesa è stata ritenuta pienamente attendibile);
considerato, altresì, che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione).
osservato pure che le censure difensive sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede quelle che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un mero apprezzamento GLYPH di GLYPH fatto GLYPH Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore