Truffa: quando il ricorso sulla pena è inammissibile
Il reato di Truffa (art. 640 c.p.) rappresenta una delle fattispecie più frequenti nel panorama giudiziario italiano. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare il trattamento sanzionatorio stabilito dai giudici di merito, specialmente quando la causa torna in appello a seguito di un rinvio.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una condanna per Truffa commessa in concorso tra più soggetti. Dopo un primo passaggio in Cassazione, la sentenza era stata annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d’Appello competente per un nuovo esame sul punto. I soggetti coinvolti hanno successivamente impugnato la nuova decisione, lamentando vizi nella motivazione riguardante l’entità della sanzione inflitta e la mancata considerazione delle tesi difensive.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi. La Corte ha rilevato che le doglianze sollevate dai ricorrenti erano manifestamente infondate, poiché il giudice del rinvio aveva operato nel pieno rispetto dei principi di diritto, fornendo una spiegazione dettagliata del percorso logico seguito per giungere alla quantificazione della pena. La decisione sottolinea che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito se la motivazione del giudice territoriale è solida.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione adottata nel giudizio di merito non presentava profili di illogicità. Il giudice d’appello ha esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive, bilanciando la gravità del fatto con i parametri previsti dal codice penale per la Truffa. Quando la motivazione è sufficiente e coerente, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alla discrezionalità del giudice di merito nella scelta della sanzione. L’inammissibilità deriva quindi dall’assenza di vizi logici o giuridici denunciabili in questa sede, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti già cristallizzati.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce che, in tema di Truffa, la determinazione della pena è un compito esclusivo del giudice di merito, purché adeguatamente motivato. I ricorrenti, oltre a vedere confermata la condanna, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su violazioni di legge concrete piuttosto che su generiche contestazioni del merito sanzionatorio, confermando la linea rigorosa della giurisprudenza di legittimità contro i ricorsi dilatori.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione sulla pena è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se non contesta in modo specifico i passaggi logici della sentenza o se ripropone questioni già esaminate.
Quando la Cassazione conferma la sanzione per il reato di truffa?
La sanzione viene confermata se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e completa che tiene conto delle prove e delle difese.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria che solitamente ammonta a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51033 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51033 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28542/23 Virgillito + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio (trattandosi di senten a seguito di annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena) è manifestament infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023