Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40365 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40365 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROVATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Brescia in data 9 giugno 2021, riqualificando il fatto, originariamente contestato quale ricettazione, nel meno grave delitto di truffa informatica commesso il 10 agosto 2012.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., e vizio
della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, pur avendo la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, dato atto della contenuta gravità del danno arrecato alla vittima e del modesto importo del profitto realizzato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 178, 191, 431, comma 2 e 526 cod. proc. pen.; il giudice di primo grado aveva dichiarato utilizzabili atti inseriti n fascicolo – copia del contratto di apertura del conto Snai intestato all’imputato, con relative schermate di gioco – in modo errato, in quanto atti non irripetibili.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all’art. 161, comma 2, cod. pen. per l’omessa declaratoria del reato di cui all’art. 640 ter cod. pen., considerata l’epoca di commissione del fatto e l’inapplicabilità del periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto dall’art. 83 d.I 18/2020
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, applicabili ai sensi dell’art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dall’art. 5 duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022 n. 199).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. La valutazione condotta dalla Corte territoriale ha riguardato la componente del danno cagioNOME alla persona offesa, mettendo in rilievo le condizioni economiche del titolare del conto “Poste pay” oggetto dell’accertata frode informatica, desunte dalle movimentazioni che riguardavano “cifre modeste” e, come tali, indicative di prelievi di minimi importi, testimonianza di limitate capacità economiche della vittima (rispetto alle quali anche la modestia dei prelievi abusivamente realizzati è stata considerata come elemento contrastante il carattere di lieve entità del fatto); è stata, inoltre, considerata la capacità delinquenziale dimostrata, attraverso il ricorso a “particolari competenze tecniche” indicative di un’esposizione a pericolo della sicurezza delle transazioni informatiche.
1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato: come già correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’eccezione riguardante l’errato inserimento nel fascicolo del dibattimento di taluni documenti fu sollevata
tardivamente – posto il limite indicato dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen. solo con l’atto di appello, sicché la ripropo:sizione in questa sede della censura, senza peraltro tener conto di tale base normativa, rende non consentita la sua formulazione in tali termini.
1.3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Alla stregua dell’operata qualificazione giuridica del fatto contestato nel paradigma del reato previsto dall’art. 640 ter cod. pen., doveva esser rilevata dalla Corte d’appello l’intervenuta estinzione del reato accertato per esser decorso il termine di prescrizione; poiché il reato risulta commesso il 10 agosto 2012, considerando il limite edittale massimo del delitto di truffa informatica (tre anni) e l’aumento per la ritenuta recidiva reiterata (pari a due terzi), il termine inizial di sei anni ex art. 157 cod. pen. (non superando la soglia dei sei anni il massimo della pena detentiva) poteva essere aumentato sino al limite di dieci anni, ai sensi dell’art. 161 cod. pen.; sicché alla data della pronuncia in grado di appello (del 21 settembre 2022) il reato era già estinto (non: risultando sospensioni del corso della prescrizione, neppure ai sensi – dell’art. 83 dl. 18/2020, poiché il processo all’udienza dell’ 11 novembre 2019 fu rinviato, per la prosecuzione dell’attività istruttoria, all’ 11 novembre 2020 senza che nel periodo di sospensione previsto dalla norma da ultimo indicata fosse prevista alcuna attività processuale).
Alle considerazioni che precedono consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato accertato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il -eato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 4/7/2023