Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11671 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a CHIETI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d’appello di Trento dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecifico ed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando nel titoletto una conclusione di merito);
atteso che , comunque con tale motivo, con cui si deduce l’errata individuazione dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito, censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 della impugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delle conclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da parte dell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di detta carta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasi interamente prelevate);
che , inoltre, priva di specificità Ł anche la seconda censura avanzata con il medesimo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici di appello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioni
ostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, piø dettagliatamente, pag. 12);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, Ł manifestamente infondato, poichØ la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131bis cod. pen. e dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis , Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sottolineando come nel caso di specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità della condotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e della non esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e di illogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato in termini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, Ł anche manifestamente infondato perchŁ il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., Ł quello – non presente nel caso di specie della manifesta illogicità che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente