Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47650 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47650 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Policoro il DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 56/23 in data 13/04/2023 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria scritta in data 23/09/2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/04/2023, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, pronunciando sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nei cui confronti in data 23/03/2023 era stata disposta la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere, così decideva:
-riteneva assorbita la condotta di cui al capo 2 (artt. 81, 110, 512-bis, 416-bis, 61 n. 2 cod. pen.) in quella di cui al capo 1, come riqualificata;
-riqualificava le condotte di cui ai capi 1, 4 e 6 nei delitti di cui agli artt. 110, bis, 61 n. 2 cod. pen.;
-riqualificava la condotta di cui al capo 7 nella fattispecie di cui agli artt. 110, n. 2, 7 e 9, 640, comma 2, n. 1 cod. pen.;
-escludeva l’incolpazione di cui al capo 8 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 416-bis.1, 648-ter.1, commi 1 e 4 cod. pen.):
-confermava il capo 9 (artt. 416, 61 n. 2 cod. pen.).
Il Tribunale premette che NOME COGNOME, insieme ad altri indagati, è accusata di aver depauperato il compendio RAGIONE_SOCIALEle riferibile ad NOME COGNOME posto sotto amministrazione giudiziaria nell’ambito di altro procedimento, beni oggetto di sequestro preventivo sul presupposto che facessero capo ad attività utilizzata per riciclare e reinvestire sia capitali appartenenti all’organizzazione criminale facente capo a NOME COGNOME che proventi ricavati dal traffico di sostanze stupefacenti ed altri delitti. La COGNOME, moglie del COGNOME, ha ricoperto, fino alle dimissioni, un preciso ruolo nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria preposta dal giudice a seguito del sequestro dell’RAGIONE_SOCIALE del marito, essendo coadiutrice di fatto degli amministratori giudiziari, impegnata soprattutto nella gestione dei rapporti commerciali dell’RAGIONE_SOCIALE in sequestro. Secondo l’Accusa, l’ampiezza dei poteri esercitati è stata alla base delle contestate condotte delittuose, avendo avuto la COGNOME, nella veste ricoperta, libero accesso al denaro ed ai beni di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE in sequestro, sviando i controlli e i riscontri a suo operato. Su queste premesse, il Tribunale ritiene che NOME COGNOME abbia posto in essere la condotta tipica del riciclaggio, oltre che in relazione al capo 1), anche per i capi 4) e 6). La stessa risponde, inoltre, anche per i capi 7) e 9).
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo motivo: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi 1, 4, 6, 7 (come riqualificati) e 9 per insussistenza della gravità indiziaria nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1.1. In relazione al capo 1), evidenzia la ricorrente come il provvedimento impugnato abbia riconosciuto come la stessa avesse concorso nell’opera di ripulitura del denaro di provenienza illecita, senza peritarsi di offrire elementi da quali poter ricavare che la stessa abbia agito almeno con la consapevolezza del dolo eventuale. L’ordinanza impugnata indugia solo sulla distrazione dei fondi RAGIONE_SOCIALE accreditati sul conto corrente n. 1000/998 della società giudiziariamente amministrata, riproponendo le considerazioni contenute nella richiesta di misura cautelare nella parte in cui si accenna a quello che viene definito “abuso della delega commerciale” ad operare su detto conto. Anche con riferimento alle singole operazioni poste in essere dalla sola COGNOME e qualificate come distrattive, il Tribunale mai accenna ad elementi concretamente dimostrativi della commissione del delitto di riciclaggio da parte della ricorrente, ricorrendo alla assertoria formula di stile secondo la quale “i congiunti della COGNOME hanno concorso nell’opera di ripulitura del denaro di provenienza illecita”. Ed il vuoto motivazionale è ancor più evidente se si comparano i passi che l’ordinanza dedica alle singole operazioni di “ripulitura”.
2.1.2. In relazione ai capi 4) e 6), si evidenzia la mancanza di collegamento tra i fatti-reato presupposti, rafforzando la insussistenza dell’elemento psicologico, privo di corredo motivazionale.
2.1.3. In relazione al capo 7), si evidenzia come, a fronte di una contestazione che indugia sulla sistematica appropriazione dei ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli, non si offrono argomenti ulteriori rispetto al ruo specifico che il capo 7) riserva alla ricorrente, al di là dei riferimenti ai contatti i posteggianti. Inoltre, non v’è alcun passo dell’ordinanza relativa all’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
2.1.4. In relazione al capo 9), si evidenzia come, pur volendo trascurare la mancanza di motivazione sul perché NOME COGNOME venga considerata come capo promotore e coordinatore dell’associazione, il Tribunale passa in rassegna episodi asintomatici della partecipazione ad un sodalizio criminoso, comunque insussistente. La limitata pluralità dei reati addebitati agli indagati non mette i chiaro un programma destinato a durare nel tempo né offre elementi ulteriori rispetto alle singole ed estemporanee condotte delittuose, elementi cioè idonei ad integrare i diversi presupposti costitutivi del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.
Con riferimento poi al “fattore tempo”, utile a comprendere il carattere perdurante dell’accordo tra le persone a vario titolo intervenute, il Tribunale ritiene che gli indagati perseguissero l’obiettivo di riconquistare il (perduto) monopolio
del mercato ortofrutticolo, sì da poter fungere, come già accaduto in passato, da macchina dedita alla ripulitura degli illeciti denari: il rilievo, di natura congettura non coglie nel segno. Quello che viene definito come “automatismo criminale rodato” sconta, però, un dato oggettivo: i supposti furti sono i reati più “prossimi” ad oggi, mentre l’appropriazione supposta del denaro dal conto corrente n. 1000/998 è precedente, così come gli altri reati (riciclaggio ed autoriciclaggio), complessivamente considerati, tengono conto dei delitti precedentemente commessi.
2.2. Secondo motivo: violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per insussistenza della ritenuta esigenza cautelare nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pericolo della recidivazione poggia essenzialmente sul rilievo della mancanza di soluzione di continuità tra le condotte oggetto del precedente titolo cautelare e quelle odierne, con ingiustificata marginalizzazione del suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801).
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la condotta di intestazione fittizia contestata al capo 2) sia da ritenersi assorbita in quella di cui al capo 1), precisando che doveva ritenersi configurata l’ipotesi di riciclaggio a carico “dei congiunti della COGNOME“.
Riconosce il Tribunale come, rispetto alla condotta consistita nella distrazione di risorse finanziarie per C 140.000 provenienti da erogazioni RAGIONE_SOCIALE e di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE, di cui la COGNOME si appropriava indebitamente per reimpiegarle nella fase di start up nella “Società
RAGIONE_SOCIALE” che caratterizza un segmento della complessiva condotta riciclatoria, al pari dell’acquisto del trattore e al pagamento delle spese legali o dell’acquisizione al patrimonio dell’immobile, non è possibile «escludersi la piena consapevolezza dei familiari della COGNOME (ndr., la ricorrente è la figlia della COGNOME) di aver portato a termine un’operazione economica avviata dalla madre, trattandosi di acquisti e di incrementi patrimoniali che non potevano che provenire dall’illecito arricchimento conseguito mediante la commissione – ascrivibile alla sola COGNOME – del reato di cui all’art. 314 cod. pen. …».
3.1. In realtà, come condivisibilmente rilevato dalla difesa, con riferimento alle singole operazioni poste in essere dalla sola COGNOME e qualificate come distrattive, il Tribunale mai accenna ad elementi concretamente dimostrativi della commissione del delitto di riciclaggio di cui al capo 1) da parte di NOME COGNOME ed il “vuoto motivazionale” è ancor più evidente se si comparano i passi che l’ordinanza dedica alle singole operazioni di “ripulitura”: in realtà, per un verso, con riferimento all’intestazione del veicolo Iveco, il Tribunale fa riferimento al beneficio conseguito dal coindagato NOME COGNOME per effetto dell’acquisto; per altro verso, con riferimento al pagamento delle spese legali e all’acquisto dell’immobile, non ricorre ad identico metro di giudizio e non definisce come, una volta individuato il reato presupposto, la ricorrente avrebbe concorso nell’opera di ripulitura: da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
3.2. Infondate e, come tali, inaccoglibili, sono invece le censure in relazione ai capi 4) e 6).
Invero, al di là della genericità delle doglianze proposte (asserito difetto dell’elemento psicologico e dello specifico corredo motivazionale), evidenzia il Collegio come il coinvolgimento della ricorrente è diffusamente descritto, principalmente attraverso il richiamo ai contenuti delle numerose intercettazioni telefoniche alla cui lettura si rimanda (v. pagg. 40-63 dell’ordinanza impugnata). Le stesse hanno disvelato l’esistenza di un accordo criminoso «basato su una falsa condizione, ossia che la RAGIONE_SOCIALE venditrice “RAGIONE_SOCIALE” sia nella disponibilità dei precedenti titolari, condizione giuridicamente insussistente ma di fatto realizzatasi per le ingerenze nella gestione della società amministrata da parte dei membri della famiglia RAGIONE_SOCIALE». In particolare, riconosce il Tribunale, «… il trasferimento dei prodotti dei beni trafugati dall’amministrata e condotti alla RAGIONE_SOCIALE era direttamente funzionale all’immissione in commercio degli stessi, per conto e nell’interesse di quest’ultima realtà RAGIONE_SOCIALEle. Commercializzazione – cui si dedicavano … in modo particolare NOME e la figlia NOME, unitamente alla fittizia titolare (la COGNOME) e all’altro socio (il figlio NOME, dedito al materiale controll campi e delle maestranze che ivi lavoravano) del rinnovato complesso RAGIONE_SOCIALEle
di famiglia, con l’insostituibile ausilio della COGNOME – da intendersi quale attivi idonea a trasformare i beni in denaro, producendo reddito, così dissimulando l’origine lecita degli stessi ed ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa… NOME ha assunto un ruolo di primo piano, di fatto delegata dalla madre e sempre in diretto e costante rapporto con i posteggianti del Nord Italia che talvolta incontrava di persona oltre che braccio destro del padre NOME …».
3.3. Fondata è, invece, la censura relativa al fatto descritto al capo 7) dell’incolpazione, che il pubblico ministero aveva qualificato quale peculato e che il Tribunale ha riqualificato quale truffa in danno dello Stato, ai sensi dell’art. 64 comma secondo, n. 1, cod. pen.
Il Tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto che «ad essere danneggiata è stata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato».
Secondo il Tribunale, dunque, la truffa in questione deve considerarsi commessa in danno dello Stato in ragione della finalità di confisca del sequestro.
3.3.1. La motivazione del Tribunale evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca. Epperò, nel caso in esame, il sequestro non è stato disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Al riguardo, occorre evidenziare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l’RAGIONE_SOCIALE in attesa della confisca: finalità quest’ultima, propria del sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Questa prima notazione è sufficiente a risaltare l’illogicità della motivazione, che pone a fondamento della decisione un presupposto insussistente.
3.3.2. Bisogna tuttavia ulteriormente rimarcare quanto già espresso da questa Suprema Corte in tema della possibile configurabilità della truffa pure in presenza di un sequestro finalizzato alla confisca.
Invero, si è affermato in giurisprudenza che, non integra il delitto di truffa, la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta
decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (cfr., Sez. 2, n. 8795 del 21/06/1985, Iaia, Rv. 170630-01; Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278370-01).
In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio è comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente – fra l’altro – natura sanzionatoria.
In tal senso, va ribadito il principio per cui, nell’ipotesi di truffa, il “d patrimoniale” che può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo.
Anche in questo caso, dunque, manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato.
Ne consegue che, eliminata la circostanza aggravante dei cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., ritenuta nell’ordinanza impugnata a seguito della riqualificazione del capo 7), deve essere dichiarata la cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo, non rilevando ex art. 278 cod. proc. pen. le altre aggravanti comuni contestate.
3.4. Infondata è, invece, la censura in merito alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 9).
Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un’associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all’interno di detta struttura organizzativa ciascuno dei partecipanti individuandone il ruolo diretto alla commissione di una indeterminata serie di reati-fine.
Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, si ha concorso di persone nel reato continuato allorquando l’accordo criminoso sia occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01).
Detta distinzione non è stata affatto trascurata dal Tribunale che ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha rimarcato la sistematicità del modus operandi dei compartecipi, che attraverso modalità perfezionatesi nel tempo, hanno
provveduto regolarmente, secondo un preciso programma criminoso, alla sottrazione dei ricavi della società amministrata nei rapporti di conto-vendita sui mercati, trasferendo quote di ricavi a “RAGIONE_SOCIALE“.
3.4.1. Ritiene il Collegio che il carattere della sistematicità delle condotte, tese all’arricchimento di tutti i partecipi ai danni dell’amministrata e volte al realizzazione di un programma illecito che non contempli la predeterminazione del momento terminativo, depone inevitabilmente per la sussistenza del reato associativo anche quando la “vittima” (ovvero il danneggiato) preso di mira sia sempre e soltanto una sola persona (fisica o giuridica), ben potendo detto obiettivo costituire, come nella fattispecie, l’oggetto del programma criminoso comune, indeterminato quanto al numero di reati da commettere ed il tempo di loro commissione.
3.4.2. Invero, può dirsi che attraverso il sistema concordato e messo a punto da tutti i compartecipi (membri della famiglia COGNOME; maestranze infedeli, posteggiatori), lo scopo avuto di mira dagli indagati non sia stato quello di portare l’amministrata alla decozione – evento, al più, indiretto, probabile conseguenza dei reiterati saccheggi – bensì quello di procurarsi fonti continuative ed indeterminate di guadagni illeciti: per i COGNOME, la “cagnotta” e, in un futuro indefinito e più lontano, la riconquista del mercato ortofrutticolo attraverso altra e “pulita” società familiare e per gli altri, ricavi marginali maggiori ottenu attraverso vendite a prezzi apparentemente ribassati, a scapito della reale venditrice, ossia l’amministrata. Queste conclusioni consentono di smentire l’assunto di essere al cospetto di un accordo “limitato” alla spoliazione del patrimonio ovvero alla determinazione dello stato di crisi dell’RAGIONE_SOCIALE, evocativo di un indimostrato accordo “a tempo”, incompatibile con le previsioni di cui all’art. 416 cod. pen.
Ne deriva infine – come, condivisibilmente concluso dalla Procura generale – che le singole condotte delittuose non realizzano reati singoli, ancorché unificati dal medesimo disegno criminoso, ma fanno parte di un programma a lunga e indefinita scadenza, concordato a monte e perseguito attraverso una struttura organizzativa ad hoc, frutto dell’evoluzione dell’originario modus operandi della famiglia COGNOME.
4. La caducazione di un titolo di reato impone, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di procedere, in sede di rinvio, alla rivalutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari e dei correlativi giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura in atto.
5. Alla pronuncia consegue:
-l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al capo 7) quanto all’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.;
-la cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo;
-l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al capo 1) e alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza – sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame;
-il rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al capo sette quanto all’aggravante di cui all’art. 640/2 n. 1 cod. pen. e, per l’effetto, dispone cessazione dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo; annulla l’ordinanza impugnata in relazione al capo 1 e alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza – sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 25/10/2023.