Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10741 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CERRINA MONFERRATO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRACIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, GLYPH c7iLVANessE) letta la memoria difensiva depositata in data 29/01/2026;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto da NOME COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in concorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o u diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, concernente l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale è indeducibile perché afferisce ad un motivo ab origine generico.
Infatti, la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege, in ossequio a quanto previsto espressamente dall’art. 540, comma 2, cod. proc. pen. e nel caso esamiNOME il ricorrente non ha congruamente specificato le ragioni per cui sarebbe stato necessario sospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., consentita solo nella ricorrenza di gravi motivi pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve quindi ribadirsi che il dif di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 – 01);
che il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità del COGNOME è reiterativo e manifestamente infondato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha rilevato come la circostanza che fosse proprio
COGNOME a ritirare la merce era pacifica, mentre le dichiarazioni del teste COGNOME erano meramente confermative e non decisive);
che il terzo motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità in mancanza di previo accordo e di dolo, è generico e meramente assertivo, avuto riguardo al ruolo di autista svolto da COGNOME valorizzato in sentenza e ritenuto dimostrativo del previo accordo con il complice;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanni dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te, che liquida in complessivi euro 3.020, 00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentilal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.020,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 17/02/2026