Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 27/10/1947
avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
La Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta tempestivamente depositata, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME in difesa delle parti civili, con memoria, chiedeva il rigetto del ricorso e depositava nota spese.
L’Avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME chiedeva con memoria l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa. Si contestava allo stesso di avere venduto – allegando un diritto di proprietà inesistente, derivante da una millantata usucapione – i terreni di proprietà delle parti civili alla propria convivente, NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: si deduceva (a) la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, (b) la carenza della motivazione in o rdine all’elemento soggettivo, che si desumerebbe dal fatto che la compravendita era avvenuta di fronte ad un notaio, (c) dalla convinzione del COGNOME di disporre legittimamente dei terreni confermata dal fatto che aveva richiesto l’ intervento delle forze dell’ordine in occasione del rinvenimento di rifiuti sul fondo, (d) l ‘ illegittima svalutazione delle testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME (e) la mancata valutazione delle aerofotogrammetrie che rivelerebbero la trasformazione del fondo, (f) la svalutazione della consulenza tecnica dell’ingegnere COGNOME, (f) l ‘ assoluzione decisa dal Giudice di Pace (riformata dal Tribunale, la cui sentenza era stata poi annullata dalla Cassazione) in ordine alla imputazione di occupazione abusiva dei terreni
2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava integralmente la motivazione della sentenza impugnata ritenendo che non fossero stati valutati tutti gli elementi addotti dalla difesa per valutare la buona fede del COGNOME nella gestione della compravendita: il compendio probatorio sarebbe stato ridotto alle sole testimonianze di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; si contestava inoltre la legittimazione dei querelanti atteso che il contratto di compravendita sarebbe intervenuto con NOME
2.3. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di doglianza non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità.
A ciò si aggiunge che i motivi proposti sono reiterativi rispetto a quelli allegati con la prima impugnazione, già esaustivamente trattati dalla Corte di appello che ha offerto, sui punti devoluti una motivazione analitica ed esaustiva che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Nella sentenza impugnata veniva infatti evidenziato che le prove raccolte, dessero conto, al di là di ogni dubbio ragionevole, che la cessione a titolo oneroso effettuata dal ricorrente in favore della convivente Bivona fosse fraudolenta, dato che non risultavano dimostrati gli elementi per ritenere perfezionata l’usucapione. Anche le dichiarazioni di fronte al notaio erano parte del progetto fraudolento, che non poteva essere smentito
dalla assoluzione per il reato di invasione dei terreni che non forniva elementi per ritenere perfezionata l’usucapione (pag. 5 della sentenza impugnata).
In sintesi, si riteneva che il possesso ultraventennale risultasse frutto di una allegazione artificiosa smentita dal continuo interesse dimostrato dai reali proprietari per il loro fondo (pagg. 6-9 della sentenza impugnata).
3 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME Giuseppe, COGNOME NOME, INDIRIZZO NOME e INDIRIZZO NOME NOME che, tenuto conto dei parametri vigenti liquida in complessivi euro cinquemilacinquecento, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME Giuseppe, COGNOME NOME, INDIRIZZO NOME e INDIRIZZO NOME che liquida in complessivi euro 5.500, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 4 giugno 2025.