Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Città di Castello DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile NOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Perugia, emessa il 4 marzo 2021, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile COGNOME NOME in relazione al reato di truffa, commesso inducendo in errore quest’ultimo sulla condizione effettiva di un immobile in vendita – in particolare sulla regolarità urbanistica, invece mancante, di una tettoia in ferro con copertura in legno presente nell’appartamento ottenendo la somma di euro 55.000,00 come anticipo sul prezzo in conseguenza della stipula di un contratto preliminare.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.
La Corte non avrebbe tenuto conto dell’assenza di prova in ordine agli artifici e raggiri, dal momento che il ricorrente si sarebbe limitato a suggerire, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE trattative con la persona offesa, la possibilità di chiudere lo spazio sottostante alla tettoia con RAGIONE_SOCIALE vetrate, attraverso una procedura amministrativa effettuata successivamente, a dimostrazione che quanto detto in fase di trattative corrispondeva al vero, così da escludere anche l’induzione in errore.
Inoltre, La Corte non avrebbe valutato la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell’abusività del manufatto;
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla interpretazione fornita dalla Corte di appello del contenuto del preliminare di compravendita a proposito della indicazione del manufatto come pergolato e non come tettoia, circostanza anch’essa rivelativa della malafede del ricorrente, invece indimostrata stante che il contratto non faceva riferimento alla struttura metallica;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ingiusto profitto, stante che, in esito al giudizio civile, il ricorrente aveva restituito persona offesa il doppio della somma incassata in sede di trattative e comunque il bene non sarebbe stato incommerciabile anche in presenza di un abuso, stante le ridotte proporzioni di esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.11 ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, deducendo argomenti riconducibili al merito del giudizio.
Le censure possono essere trattate congiuntamente in ragione di quanto segue.
3.La sussistenza dell’abuso edilizio sull’immobile, come risulta a fg. 8 della motivazione della sentenza, è stata pacificamente accertata dal consulente d’ufficio nominato nel giudizio civile, oltre che confermata dal tecnico dell’istituto di credito interessato dalla richiesta di mutuo della parte civile collegata all’acquisto dell’immobile.
Di tale abuso il ricorrente era a piena conoscenza, essendo un costruttore edile ed avendo personalmente edificato l’immobile di cui si discute, circostanza che è servita alla Corte per escludere la responsabilità della figlia dell’imputato, formale proprietaria dell’appartamento.
La Corte ha ritenuto, altresì, sussistenti gli artifici e raggiri per il fatto ch ricorrente avesse assicurato alla persona offesa che la tettoia era regolare sotto il profilo urbanistico essendo stata assentita dal Comune di riferimento, per poi ammettere il contrario e cercare altra soluzione, tra cui anche l’effettuazione di un ulteriore abuso per coprire il primo.
Tanto è stato ricavato dalla testimonianza del geometra di fiducia del COGNOME, oltre che dalle dichiarazioni della stessa parte civile e della di lui moglie, indotti in error su una circostanza decisiva stante l’interesse, manifestato all’imputato, ad acquistare un immobile che poteva consentire un allargamento attraverso lo sfruttamento proprio dello spazio sottostante alla tettoia (fgg. 9-11 della sentenza).
La ricostruzione operata dalla Corte di merito non soffre di vizi logico-ricostruttivi e giuridici e non si rileva alcun travisamento della prova dichiarativa, che, peraltro, stante la doppia conformità del giudizio di condanna, avrebbe dovuto avere carattere macroscopico.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che la doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
Tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME).
6. Anche la censura inerente alla asserita incongrua interpretazione del contenuto del contratto preliminare incorre nel medesimo vizio, stante che tale attività ricostruttiva, eminentemente di merito, è stata condotta dalla Corte di appello sulla base degli elementi come prima sintetizzati, che l’hanno logicamente portata a ritenere come capziosa l’indicazione nel preliminare di un pergolato anziché di una tettoia, tenuto conto del livello di conoscenze del ricorrente e della condotta truffaldina tenuta nella indicazione alla persona offesa di una regolarità urbanistica del manufatto in realtà inesistente e mai assentita. 3. La Corte, infine, ha ritenuto sussistente l’ingiusto profitto, collegandolo all’ottenimento da parte dell’imputato di una somma quale caparra, restituita nel doppio solo a seguito dell’esito di un giudizio civile.
Tale circostanza, irrilevanti essendo le altre considerazioni difensive sul punto, potrà valere, se del caso, in esito alla quantificazione del danno definitivo in sede civile, ma non serve ad elidere la sussistenza del reato, consumatosi interamente attraverso l’ottenimento indebito da parte dell’imputato di una somma appartenente alla vittima attraverso artifici e raggiri.
Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche con riferimento alla memoria depositata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.12.2023.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
NOME” NOME Imperiali