Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GANIO MEGO NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 n.7 C.P., con dichiarazione di inammissibilità del ricor udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME resto;
udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio di pena responsabilità espresso in primo grado nei confronti di NOME in ordine a dieci tru ritenute in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizi al risarcimento dei danni in favore delle costituite paril civili.
Si tratta di condotte fraudolente attribuite all’agente immobiliare titolare dell’agenz RAGIONE_SOCIALE sia ai danni di soggetti interessati ad acquistare o prendere in locazione immobili capoluogo lombardo, sia ai danni di proprietari di immobili occupati dallo stesso NOME titolo di locazione.
Gli è stato contestato, così, di aver condotto trattative, alcune volte anche senza titol soggetti interessati all’acquisto o alla locazione di immobili, inducendoli in errore circa esito dei singoli affari e così facendosi versare dagli stessi somme di denaro a titolo di ca confirmatoria, deposito cauzionale e canoni di locazione, senza tuttavia mai onorare gli impeg contrattuali. Gli artifizi sono stati individuati nella produzione di falsa documentazion contratti e ricevute di bonifici) e nella rappresentazione di false giustificazioni circa i tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte.
In altri casi, invece, gli veniva contestato di aver preso in locazione un immobile induce in errore i proprietari circa l’avvenuto pagamento dei canoni i locazione, attraverso l’uti false ricevute di bonifici in realtà mai eseguiti.
La Corte di appello nell’esaminare i diversi episodi non ha seguito il criterio progressiv capi di imputazione, ma li ha raggruppati in base ad elementi comuni e di collegamento:
1.1. Con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 7 e 8, relativi tutti all’INDIRIZZO, si è evidenziato trattarsi di artifici attraverso i quali si faceva co dal proprietario dell’appartamento le chiavi dello stesso per farlo visionare a persona ind come COGNOME NOMENOME NOME rivelatasi NOME, comunicando di aver effettuato un bonifico la consegna, mai ricevuto dal proprietario e poi prendendo in locazione l’immobile, del qu otteneva così la disponibilità senza però, pagare mai alcun canone; contemporaneamente, invece, mostrava l’appartamento a più persone interessate con le quali stipulava contratti locazione o sublocazione ed otteneva somme di denaro, in un caso perfino mostrando una registrazione del contratto, documentazione circa l’ultimazione dei lavori e l’acquisto televisore).
1.2. GLYPH Con riferimento ai capi 5 e 6, relativi ad appartamento in INDIRIZZO, la C territoriale ha evidenziato trattarsi della concessione in locazione del bene a quattro per diverse, ricevendo somme consistenti, sempre come deposito cauzionale e compenso di mediazione, e pattuendo date di consegna poi non onorate, in relazione ad immobile del quale il NOME NOME non aveva la disponibilità.
1.3. GLYPH Nel caso di cui al capo n. 4 si trattava di locazione di appartamento di c ricorrente era locatario con facoltà di sublocazione’ in relazione al quale riceveva dep cauzionale, canoni del primo trimestre e compenso di mediazione, poi adducendo ragioni diverse e non dimostrate che inducevano i contraenti a far alloggiare le figlie universitarie in a mostrando copia di un bonifico la cui somma non veniva mai accreditata.
1.4. GLYPH Anche l’immobile di cui al capo 2 non veniva consegNOME, nonostante la sottoscrizione della proposta di locazione ed il pagamento di tre mensilità come anticipo, diventate sei adducendo perplessità dei proprietari circa l’affidabilità dell’interessat provvigioni e spese di registrazione del contratto , pur non avendo il NOME NOME mai ricevuto disponibilità dell’immobile.
1.5. GLYPH L’appartamento di cui al capo n. 10 veniva ritenuto concesso in locazione a soggett che versavano quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria e provvigioni e, non ricevu consegna alla data pattuita, contattavano il marito della proprietaria, apprendendo l’immobile era stato locato ad altri e che la persona indicata nel contratto non aveva al titolarità dell’immobile. Il marito della proprietaria, chiamato anche in presenza del rico affermava di non avere alcun accordo con questo.
1.6. GLYPH La truffa di cui al capo n. 9 è stata contestata al NOME NOME, invece, c riferimento non già alla stipula del contratto di locazione di un appartamento in INDIRIZZO Milano, bensì con riferimento ad artifizi e raggiri attribuitigli nell’esecuzione del finalizzati a mantenere il possesso dell’immobile inducendo in errore i locatori l’adempimento degli obblighi contrattuali.
1.7. GLYPH Da ultimo la Corte territoriale ha esamiNOME la contestazione di truffa di cui al 1, dalle caratteristiche diverse dalle altre, perché si tratta della vendia di un immobile coinvolto il ricorrente quale mediatore, e gli viene attribuita la produzione di documentaz relativa all’operazione immobiliare con false rappresentazioni circa l’avvenuto versamento somme a vario titolo dovute per il perfezionamento dell’operazione, falsamente attribuendos con il compratore la qualifica di incaricato del venditore, e modificando le richieste di q così da ottenere il bonifico sul proprio conto di somme allo stesso destinate, ed ingannan l’acquirente COGNOME COGNOME trasferimento al venditore delle somme ricevute, sull’avvenu registrazione del contratto e sul proprio ruolo.
Con riferimento ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 e 10 è stata riconosciuta anche l’aggravante d all’art. 61 n. 11 cod. pen. e, in relazione al capo 1, anche quella di cui all’art. 61 n. 7
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Ga NOME deducendo, con tredici distinti motivi di impugnazione, la violazione della legge penale c riferimento a ciascun episodio, in relazione al riconoscimento delle aggravanti, al diniego attenuanti generiche ed al trattamento sanzioNOMErio.
2.1. GLYPH Quanto al capo n. 1, si assume che le motivazioni della sentenza sarebbero contraddittorie, perché le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda divergono da q affermato dalla Corte di Appello, non essendosi il NOME NOME interposto all’agente immobiliar
NOME come sostenuto dai giudici di merito, sicc:hé non poteva riconoscersi l’aggravant contestata, e non essendo provata la volontà del ricorrente di arrecare danno ingiusto né il di conseguire ingiusto profitto, non essendosi trovato in condizione di poter proced all’accredito della somma ricevuta a titolo di caparra.
2.2. GLYPH Quanto al capo n. 2 non vi sarebbe stato alcun raggiro, tanto che il NOME aveva restituito la caparra prima di venire a conoscenza della querela proposta dalla perso offesa.
2.3. GLYPH L’episodio di cui al capo n. 3 ad avviso del ricorrente integra un illecito merame civile.
2.4. GLYPH Con riferimento al capo n. 4 si assume che l’immobile non era stato consegNOME per motivi estranei al ricorrente, in quanto illecitamenl:e occupato dal precedente inquilino, che il NOME si era adoperato per trovare un alloggio temporaneo alternativo.
2.5. GLYPH La sentenza di appello aveva, poi, ritenuto inattendibili le dichiara dell’imputato in ordine al capo n. 5 senza alcuna motivazione al riguardo.
2.6. GLYPH Allo stesso modo, quanto al capo n. 6, la Corte non aveva considerato che il NOME NOME, nell’impossibilità di consegnare l’immobile in questione in quanto comodatario che no aveva trovato altro immobile dove trasferirsi temporaneamente, aveva corrisposto 350,00 euro alle persone offese per le spese sostenute nell’attesa dell’effettiva libe-azione.
2.7. GLYPH Si assume che il querelante NOME, proprietario dell’immobile di cui al c n. 7, non avrebbe subito alcun danno dall’operazione di cui si tratta, né il ricorrente av ricevuto dallo stesso alcuna somma.
2.8. GLYPH La condotta di cui al capo n. 8 non sarebbe penalmente rilevante perché è consentito agli agenti immobiliari di svolgere contemporaneamente trattative finalizzate ottenere condizioni di guadagno migliori.
2.9. GLYPH Anche con riferimento alla truffa di cui al capo n.9 si assume che il ricorrent sarebbe limitato a dichiarare di aver provveduto al pagamento del canone di locazione senza porre in essere alcun raggiro, sicché non ricorrerebbe alcuna truffa nell’esecuzione del contra
2.10. Analogamente al capo precedente, anche la mancata consegna dell’immobile di cui al capo n. 10 costituirebbe mero illecito civile, nel difetto di alcun artifizio e ra come di alcun ingiusto profitto.
2.11. Il NOME NOME con l’undicesimo capo di imputazione contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui all’art. 61 n. 7 ed 11, assumendo di non aver mai “sfruttato” la propria q di mediatore immobiliare per porre in essere le condotte contestate, in quanto, a causa del complessa gestione pur non sempre coordinata delle proposte contrattuali, si è anche speso in diverse occasioni per proporre soluzioni alternative con riferimento alle mancate consegn Quanto all’aggravante di cui al 61n. 7, si deduce che la rilevante gravità del danno non essere valutata con riguardo al danno complessivo, bensì con riferimeni:o alle singole operazion
2.12. GLYPH Con gli ultimi due motivi di impugnazione, infine, la difesa censura il diniego circostanze attenuanti generiche, che si assume immotivato, ed il trattamento sanzioNOMEri troppo severo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai para dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché at esclusivamente al merito della decisione impugnata, c:on riferimento alla maggior parte dei re contestati, e negli altri casi sono aspecifici e manifestamente infondati.
1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato di cui al capo n. 1, il più grave t in contestazione, in particolare, è inammissibile perché prospetta una “rilettura” degli ele di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazi trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, se possa integrare il vizio di legittimità la mera prospetta.zione di una diversa, e per il ricor adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 20794
Peraltro, si tratta di motivo anche generico, in quanto non specifica quali sarebbero elementi valutati dai giudici di merito che sarebbero in contraddizione tra loro, né le rag tale asserita contraddizione. Al contrario, la sentenza impugnata ha richiamato dichiarazioni proprietario dell’immobile COGNOME e dell’agente immobiliare COGNOME COGNOME tra lo nell’indicare di aver comunicato al NOME che il bonifico dell’aspirante acquirente NOME doveva essere effettuato sul conto corrente del venditore, tanto che il NOME aveva anche comunicato l’IBAN al ricorrente, sicché senza vizi logici la scelta del NOME accreditare la caparra sul proprio conto è stata riconosciuta finalizzata all’appropri fraudolenta della somma erogata dall’aspirante acquirente.
La violazione delle intese con il COGNOME COGNOME ordine all’incarico da questo ricevuto in rel al conto sul quale doveva essere effettuato il bonifico correttamente è stata riconosc integrare l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., così come alcuna illogicità può rav nel riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. per essersi riconosci rilevante entità del danno patrimoniale di 50.224,00 euro, subìto dall’aspirante acquir COGNOME NOME: l’invocata giurisprudenza di questa corte secondo cui ai fi dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al dann complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo danno patrimoniale cagioNOME da ogni singolo reato (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019 Rv. 277627) deve ritenersi, infatti, del tutto inconferente nel caso di specie, in quanto l’aggr in parola risulta contestata e riconosciuta esclusivamente in relazione al reato di cui al ca con riferimento al quale è stata determinata la pena base – e non vi è collocazione geograf dei fatti che consenta di escludere la rilevante entità eli un danno dell’importo indicato.
Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gr può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa (e non già territorio di riferimento), nel caso di specie ignote, solo qualora il danno sofferto, essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle parti condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando, come nel caso di specie, l’e oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità ( 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543, fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenut sussistere l’aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato; cfr. anche Sez. 2, n. 48734 06/10/2016, Rv. 268446).
Anche le censure relative alla truffa di cui al capo n. 2 attengono esclusivamente al mer della decisione impugnata, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato plurimi converg elementi dai quali è emerso che il NOME non aveva la disponibilità dell’immobile concess in locazione, sicché la restituzione della caparra è stata correttamente ritenuta un post fa rilevante solo ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata e, comunque, sono manifestamente infondate, anche le censure rivolte dal ricorrente al percorso argonnentativ della Corte territoriale relativo ai capi di imputazione 3, 7, ed 8, concernenti l’appartam Milano, alla INDIRIZZO, dovendosi riconoscere gli artifici e raggiri nell’indi di un locatario NOME, artificio che ha consentito al ricorrente di ottenere la dis dell’appartamento per effettuare una pluralità di truffe in danno di soggetti convinti di ess unici sottoscrittori del contratto, con danno per il proprietario costituito dal mancato paga dei canoni che, lungi dal costituire mero illecito civile, è stato ritenuto preordiNOME sin d in considerazione all’intenzione del ricorrente di disporre del bene solo per perpetrare altre
Anche le censure relative al capo n. 4 dell’imputazione si limitano a prospett ricostruzioni alternative del fatto, peraltro senza confrontarsi con il rilievo che il NOME aveva, in concreto, la materiale disponibilità del bene per la cui locazione riceveva dep cauzionale, canone di locazione per il primo trimestre e compenso per la mediazione, così come immune da vizi logici risulta la sentenza impugnata laddove, con riferimento ai reati di cui a 5 e 6, relativi all’appartamento in INDIRIZZO, la Corte territoriale ha disatteso le dich del ricorrente evidenziando trattarsi della concessione in locazione de bene a quattro perso diverse, ricevendo somme consistenti, sempre canne deposito cauzionale e compenso della mediazione, e pattuendo date di consegna che era consapevole di non poter onorare, perché relative ad immobile del quale non aveva la disponibilità.
Allo stesso modo, anche le censure ricolte dal ricorrente al giudizio di pen responsabilità in ordine alle truffe di cui ai capi 9 e 10 attengono esclusivamente al merito decisione impugnata, peraltro difettando anche di aspecificità, laddove non si confrontano c le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto gli artifici e raggiri i
integrare la fattispecie contestata nell’induzione in errore dei locatori dell’appartamento di capo n. 9 prospettando loro il pagamento dei canoni con la produzione di false copie di bonif mai effettuati, rassicurando sulle volture delle utenze anch’esse mai effettuate ed inviando dati identificativi della registrazione del contratto. Analogamente, quanto al reato di cui n. 10, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei raggiri posti in essere dal NOME NOME concedendo in locazione a due persone un appartamento del quale non aveva la disponibilità, con contratto che indicava come locatore una persona che non era titola dell’immobile, diversa dal proprietario che, invece, espressamente riferiva di non aver pr alcun accordo con il ricorrente.
Manifestamente infondato è anche l’undicesimo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 reati per i quali è contestata, avendo il ricorrente abusato della sua qualità di agente immobi Quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., si rileva che è contestata unicamente in relazione al reato base di cui al capo n. 1 e si rinvia, pertanto, a q sopra indicato al par. 1.
7. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, infine, le censure rivolt al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzioNOMErio.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla serialità delle condotte, sui danni arrecati alle persone offese e sulla condotta successiva ai reati. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, perta insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/ Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Analogamente, anche la graduazione della pena, fondata sui predetti elementi, rientra nell discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati neg 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrar Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili d colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusi delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente