Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME nato il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato a ASSIUT( EGITTO) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a EL FAYOUM( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
letta la memoria depositata per gli imputati NOME COGNOME e NOME dal NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano con sentenza del 22/12/2022 dichiarava NOME responsabili del delitto di truffa aggravata ai danni di NOME COGNOME rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per averlo indotto in errore sulla consi immobile di loro proprietà adibito a ristorazione che avevano venduto al predetto i falsamente quale superficie dello stesso anche quella corrispondente alla veranda in stata di loro proprietà, bensì di proprietà condominiale, soggetta a limitazioni d’uso che la società dei quali i venditori erano soci nel 1998 era stata condannata alla della stessa veranda e che era altresì in corso un contenzioso con il condominio per la della stessa. Conseguentemente, il Tribunale condannava gli imputati alla pena ri giustizia, con i benefici di legge, ed al risarcimento dei danni in favore della costitu
Accogliendo l’appello degli imputati, con la sentenza in epigrafe la Corte dì a assolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, ritenendo dubbio che la mancata emersione della difformità della situazione giuridica della rispetto a quanto indicato nell’atto (di vendita: n.d.e.), nel corso delle tr accertamenti effettuati dai professionisti incaricati … … possa essere frutto omissione, integrante artifici e raggiri posta in essere dagli imputati…”.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione civile NOME COGNOME chiedendone l’annullamento, agli effetti civili, per la contra manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati, ril
che, come osservato dal primo giudice, nei precedenti atti di compravendita dell’i si era sempre dato atto dell’esistenza di un diritto di servitù e non di proprietà de
che di questo si era anche dato atto nell’atto di compravendita del bene da p imputati nel 1993;
che la veranda era stata oggetto dì un contenzioso tra imputati e condominio ch portato anche ad un ordine dì demolizione, mai eseguito;
che gli imputati, imprenditori in Italia da oltre trent’anni, ben conoscevan italiana ed il fatto che nelle trattative con la parte civile siano stati assistiti d per sé, non esclude la consapevolezza e volontà di tacere all’acquirente le problematic alla veranda che li avevano afflitti per anni;
che il silenzio tenuto sull’argomento mal si conciliava con il tentativo, posto i figlio degli imputati solo successivamente alla compravendita, di raggiungere un accor condominio in ordine alle vicende della veranda.
Con requisitoria scritta del 21/5/2024 il PG NOME COGNOME ha chiesto di inammissibile il ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, hanno deposita memoria in data 31/5/2024 con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nella presente s
1. La sentenza impugnata, nel riformare in senso assolutorio la sentenza di con primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probator assolto l’onere di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera raffo puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/ 281404), procedendo ad una puntuale disamina della pronuncia di primo grado e dei mot appello e, quindi, ad una dettagliata ricostruzione cronologica dei fatti, in virtù d argomentazioni non manifestamente illogiche, è giunta a ritenere non incontrovertib provata la penale responsabilità dei coniugi NOME COGNOME e NOME, sottoscr un atto di compravendita dell’immobile nel quale veniva taciuta la reale situazione del di cui si tratta, in quanto nel contratto la superficie sulla quale insisteva tale indicata come parte dell’immobile oggetto di trasferimento, anziché come sup condominiale soggetta a limitazioni d’uso.
Nel giungere a valutazioni difformi da quelle del primo giudice, la Corte terri valorizzato una serie di circostanze che erano state ritenute, invece, meno signific innanzitutto, il rilievo che le trattative, durate diversi mesi, non furono condo personalmente, bensì da professionisti appositamente incaricati che, peraltro disposizione delle parti gli atti di provenienza ed il regolamento condominiale, doc quali era desumibile la situazione giuridica del cortile, in ordine alla quale non ebbe obiezioni neppure l’istituto di credìto acquirente, Banca Intesa San Paolo s contestualmente concedeva il bene in locazione finanziaria all’odierno ricorrente – e effettuò una perizia che riscontrò soltanto problemi ad un wc ed alle scale, in relaz venne presentata una pratica per sanare le difformità emerse, mentre nulla venne risc relazione al cortile ed alla veranda.
Inoltre, deve rilevarsi che non solo l’atto notarile di cui si tratta, ma anch 28/9/2017, con il quale la RAGIONE_SOCIALE assegnava ai soci NOME NOME NOME immobiliare di cui si tratta non contenevano alcuna indicazione del diritto di se perpetuo ed esclusivo sul cortile, non indicato nella piantina catastale, ed a t sentenza impugnata ha valorizzato il rilievo che non risulta provato che anche il pri stato predisposto in tal modo intenzionalmente dagli imputati, apparendo difficile ipot gli stessi possano aver ingannato il notaio che redasse l’atto del 2017, e non risult in alcun modo il consapevole concorso di questo, o del notaio del 2020, nella falsità non è risultata in alcun modo nemmeno meramente prospettata un’intesa con i profess intervenuti nelle trattative al fine di trarre in inganno l’odierno ricorrente COGNOMECOGNOME
Infine, considerando anche che la veranda, sul piano urbanistico, era stata o sanatoria e che il condominio non aveva mai azionato l’ordine di demolizione dei m emesso sin dal 1998 dal Pretore dì Milano, la Corte territoriale ha ritenuto plausibil successivamente alla compravendita, il figlio dei venditori abbia inteso solo definire in via bonaria il complessivo contenzioso con il condominio, che la sentenza rifer promosso anche azione esecutiva sul pagamento delle quote condominiali.
La sentenza della Corte di Appello soddisfa, pertanto, i requisiti richiesti dal s giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentar che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evi nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittor esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità l affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “al processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profi 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 25151601).
Con un percorso argomentativo non manifestamente illogico, infatti, la sentenza im ha dato conto di tutti gli elementi di fatto addotti a sostegno del ricorso della part prospetta, in sostanza, una “rilettura” che esula dai poteri della Corte di cassazion invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che po il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessim 207944).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibili consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versam favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in t euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024