Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6151 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 ottobre 2024, la Corte d’appello di Catanzaro, in conferma della sentenza emessa il 13 ottobre 2024 dal Tribunale di Crotone, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del concorso nei delitti di truffa ai danni di ente pubblico e falso, avvinti dalla continuazione, condannandolo alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, con confisca dei beni mobili e immobili e dei conti in sequestro e risarcimento del danno in favore della parte civile, Regione Calabria. Secondo l’editto accusatorio, l’imputato, titolare di una farmacia, in concorso con medici che producevano ricette false – in quanto destinate a pazienti deceduti o che, ignari della prescrizione, non avevano mai fruito dei farmaci loro apparentemente prescritti e consegnati – vi apponeva fustelle (bollini adesivi apposti sulle scatole dei farmaci, traccianti la specifica confezione), inviandole alla APS ai fini del rimborso. A riscontro dell’ipotesi accusatoria, la p.g. rinveniva presso la farmacia dell’imputato 127 confezioni di farmaci non scaduti, privi di fustelle e, dunque, mai consegnate ai destinatari.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con motivo unico, si duole di vizio di motivazione, sub specie di travisamento di prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del contestato sistema truffaldino. Deduce, in particolare, il travisamento della decisiva prova costituita dal controesame del teste di p.g. COGNOME, dal quale emergeva che le ricette mediche restavano per lungo tempo nella disponibilità di altri soggetti. Con evidente forzatura argomentativa, la Corte territoriale ha disatteso l’ipotesi che terze persone abbiano potuto sostituire, sulle ricette mediche provenienti dalla farmacia dell’imputato, le fustelle autentiche con altre materialmente false.
È pervenuta requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01); esso è, inoltre, reiterativo di doglianze disattese dalla Corte d’appello con motivazione affatto scevra dai dedotti vizi.
Un’ulteriore ragione di inammissibilità riguarda il dedotto vizio di travisamento di prova; va ribadito, a tal proposito, che in casi, come quello in esame, di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso). Nel caso di specie, invece, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura relativa all’asserito travisamento di prova testimoniale del presente ricorso.
Dirimenti, ai fini del giudizio di responsabilità, sono le argomentazioni, spese in motivazione, con cui si è evidenziata la natura puramente congetturale, e non altrimenti circostanziata, dell’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa, secondo la quale altri, ignoti soggetti avrebbero potuto accedere alla struttura presso la quale erano depositate le ricette mediche, staccare le fustelle autentiche e sostituirle con quelle false. Come osservato dai giudici di merito, tale ipotesi non appariva corroborata da alcuna risultanza investigativa e, soprattutto, non veniva più incisivamente argomentata dalla difesa; pertanto, del tutto razionalmente si è ritenuto che l’alternativa ricostruzione proposta dalla difesa fosse inidonea a introdurre un ragionevole dubbio, quale può originare dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione (per il principio che enuncia la necessità che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo, v. per tutti, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Con motivazione altrettanto persuasiva, la Corte distrettuale ha osservato che, alla base delle condotte dell’imputato, vi è sempre stata una ricetta ideologicamente falsa presentata per il rimborso dal COGNOME. Anche tale decisivo argomento non viene effettivamente contrastato dalla difesa.
(-17.)
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia d’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente