Truffa e Tenuità del Fatto: Quando il Danno Elevato Esclude la Non Punibilità
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di tentata truffa, offrendo importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno stabilito che un danno potenziale di rilevante entità, anche in un reato solo tentato, è sufficiente a escludere questo beneficio, confermando la condanna dell’imputato. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo imputato per tentata truffa. Secondo l’accusa, egli aveva tentato di ingannare una persona facendole credere di dover pagare la somma di 4.800 euro per ritirare un pacco destinato a suo nipote. Si trattava di un classico schema fraudolento basato su una rappresentazione falsa della realtà, finalizzata a ottenere un ingiusto profitto. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Analisi della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La difesa dell’imputato sosteneva che il reato dovesse essere considerato di lieve entità, meritando quindi l’archiviazione senza condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, giudicandola manifestamente infondata. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la situazione, evidenziando un elemento cruciale: l’entità del danno che l’imputato intendeva cagionare alla vittima.
Un potenziale esborso di 4.800 euro non può essere considerato di lieve entità. Questo importo, secondo la Corte, è di per sé sufficiente a escludere uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione della causa di non punibilità, ovvero l’esiguità del danno. La decisione si allinea con un orientamento consolidato che richiede una valutazione complessiva della gravità del reato, includendo non solo le modalità della condotta ma anche le sue conseguenze patrimoniali, effettive o potenziali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, i motivi relativi alla configurabilità del reato di truffa e del tentativo sono stati considerati meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto. In secondo luogo, il motivo relativo alla tenuità del fatto è stato ritenuto palesemente infondato.
La motivazione della Corte d’Appello, confermata dalla Cassazione, era chiara: la ‘rilevante entità del danno’ che si intendeva provocare era un fattore ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La legge richiede che l’offesa sia minima per poter beneficiare della non punibilità, e un tentativo di sottrarre quasi cinquemila euro non rientra in questa categoria. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione attenta e concreta della gravità complessiva del reato. L’entità del danno, anche solo potenziale come nel caso di un delitto tentato, gioca un ruolo decisivo. Per i professionisti e i cittadini, questa decisione serve come monito: anche i tentativi di reato, se mirano a un profitto significativo, saranno perseguiti penalmente senza possibilità di accedere a cause di non punibilità basate sulla lieve entità dell’offesa. La protezione del patrimonio e la repressione di condotte fraudolente di un certo peso rimangono una priorità per l’ordinamento giuridico.
Quando un danno economico impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, un danno potenziale di ‘rilevante entità’, come un esborso di 4.800 euro, è considerato un elemento sufficiente a impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano semplici ripetizioni di argomenti già respinti in appello, mentre il terzo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato giudicato manifestamente infondato dalla Corte.
In cosa consisteva l’artifizio e raggiro nel caso di truffa esaminato?
L’artifizio e raggiro consisteva nel creare una falsa rappresentazione della realtà, facendo credere alla vittima che dovesse corrispondere la somma di 4.800 euro per la consegna di un pacco destinato a suo nipote, al fine di ingannarla e ottenere un ingiusto profitto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 12/03/1978
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della truffa contestata e al configurabilità del tentativo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito la quale ha individuato l’artifizio e raggiro nella condotta dell’imputato che aveva fatto credere alla persona offesa di dovere corrispondere la somma di euro 4.800,00 in relazione ad un pacco destinato al nipote NOME così predisponendo una mendace rappresentazione della realtà idonea ad ingannare la vittima, non essendovi peraltro prova che di tale denaro costei non avesse la concreta disponibilità o non potesse comunque procurarsela (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata)
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha valorizzato la rilevante entità del danno che l’imputato intendeva cagionare alla persona offesa ( un esborso di euro 4.800,00); così dando conto della insussistenza di uno dei presupposti che legittimano l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.