Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 229 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 19 aprile 2024dal GUP del Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati di estorsione aggravata dall’età della persona offesa ultrasessantacinquenne, di truffa aggravata dalle condizioni di minorata difesa e dall’età della persona offesa e di sostituzione di persona.
Si addebita all’imputato di avere, in un primo momento, tentato di raggirare le persone offese, facendo loro credere di essere un corriere delle poste, incaricato di ritirare denaro nell’interesse del nipote, e di avere, successivamente, di fronte alle resistenze di una delle vittime, formulato gravi minacce nei confronti del nipote, per costringerla a consegnare i gioielli in suo possesso.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione dell’art. 629 cod.pen. ed erronea qualificazione giuridica della condotta come estorsione e vizio di motivazione poichØ la Corte, nel respingere la specifica censura formulata dalla difesa, ha affermato che la minaccia non costituisce un atto esecutivo del raggiro, ma un atto successivo, intervenuto quando l’imputato si Ł reso conto che la persona offesa aveva cambiato atteggiamento, avendo percepito che poteva trattarsi di una truffa.
La Corte ha artificiosamente separato due momenti che nella realtà costituiscono un’unica sequenza fraudolenta, in quanto la presunta minaccia non Ł mai stata un atto autonomo, ma un’espressione generica riconducibile alla logica esecutiva della truffa. Nel caso concreto la frase pronunziata dall’imputato – ‘..altrimenti succederà qualcosa di brutto a
suo nipote’ – non presenta i caratteri idonei a configurare una minaccia estorsiva, in quanto l’imputato neppure conosceva personalmente il nipote della vittima, nØ disponeva di alcuna informazione che gli permettesse di individuare la persona fisica. La frase Ł rimasta una mera allusione verbale e generica e non vi Ł stata alcuna dimostrazione di capacità lesiva, sicchØ la condotta integra il reato di truffa aggravata. La circostanza che il marito della vittima abbia chiesto l’intervento della Polizia contattando il NUMERO_TELEFONO, a dispetto di quanto sostenuto dal collegio di appello, Ł indicativo dell’assenza di una coazione della volontà tipica dell’estorsione e dimostra che la vittima non si sentiva costretta nell’alternativa ineluttabile tra consegnare il denaro o subire il male minacciato ma aveva percepito la natura truffaldina della condotta.
2.2. Violazione degli articoli 15 e 494 cod.pen. e inconfigurabilità del delitto di sostituzione di persona che risulta assorbito nel reato di truffa, poichØ nel caso concreto la condotta di sostituzione di persona Ł meramente strumentale alla realizzazione della truffa e, in virtø del principio di specialità e del concorso apparente di norme, non risulta autonomamente punibile. Nel caso di specie l’assunzione della falsa qualità di corriere postale del nipote costituisce un unico fatto riconducibile sia al delitto di sostituzione di persona che alla truffa configurando un’ipotesi di concorso apparente di norme.
La giurisprudenza ha affermato la possibilità del concorso formale dei reati di truffa e sostituzione di persona, quando si utilizza un nome di fantasia al fine di rendere difficoltosa la futura identificazione degli autori, ma nel caso in esame l’imputato ha finto di rivestire una qualità funzionale esclusivamente alla consumazione della truffa. L’affermazione di responsabilità per entrambi i reati si pone in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale conducendo ad una duplicazione della sanzione.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte ha criticato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. operato dal primo giudice in relazione al piø grave delitto estorsivo tra l’attenuante della tenuità del fatto e le aggravanti accertate, ma non ha considerato gli elementi favorevoli che potevano giustificarne la concessione, costituiti dalla giovane età dell’imputato, dalla sua condizione di incensurato e dal suo comportamento processuale sintomatico di un ripensamento, come attestato dall’offerta di risarcimento di 600 € in favore delle vittime e dalla redazione di una lettera di scuse.
In particolare la Corte ha erroneamente svalutato l’offerta risarcitoria, sostenendo che non Ł stata accettata dalla persona offesa e che sarebbe inferiore al danno arrecato e tardiva, in quanto intervenuta soltanto nel giudizio di appello.
Questa valutazione Ł erronea poichØ l’offerta risarcitoria ha valore indipendentemente dall’accettazione, come previsto dall’art. 62 n. 6 cod. pen.; l’importo Ł significativo in relazione alle condizioni economiche dell’imputato e la tempistica seppure tardiva, manifesta resipiscenza.
2.4. Vizio di motivazione per l’omessa esplicitazione dei criteri utilizzati per determinare l’aumento di pena in relazione ai reati unificati per continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1. Il primo motivo di ricorso non Łconsentito poichØ invoca una qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato, che presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda da cui Ł scaturito il processo, senza peraltro dedurre travisamentidella prova, ma formulando censure di merito che attengono all’interpretazione del compendio probatorio.
Di contro, va osservato che la Corte di appello hacondiviso la prospettazione accusatoriae confermato che dopo la consumazione dell’originaria truffa l’agente aveva dato luogo ad un autonomo tentativo diestorsione,in forza di argomentazioni che appaiono logiche e congrue rispetto alle emergenze processuali, oltre che conformi ai principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicchØ si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non Ł coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi Ł attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed Ł tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01)
La Corte, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha osservato che la vicenda in danno della teste COGNOME Ł articolata in due fasi successive: in un primo momento Ł stato falsamente prospettato il pericolo per il nipote, che si configura come strumento della truffa; in un secondo momento, invece, di fronte alle richieste di restituzione del denaro versato da parte della persona offesa che si era resa conto di essere stata truffata, l’imputato ha prospettato minacce all’incolumità del nipote della persona offesa, qualora la stessa non avesse consegnato qualcosa,suscitando in quest’ultima viva preoccupazione per il male che poteva derivare al nipote dallo stesso imputato, tanto da costringerla a cedere i propri orecchini e la fede nuziale e accusare un malore.
Peraltro va osservato che la censura sotto altro profilo Ł generica poichØ non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale e propone una ricostruzione in punto di fatto eccentrica rispetto a quella offerta dai giudici di merito.
1.2. Il secondo motivo Ł fondato.
La Corte non offre adeguata risposta alla censura formulata con i motivi di appelloe non spiega le ragioni per cui nel caso di specie sussista il concorso formale tra il reato di truffa e quello di sostituzione di persona, limitandosi a richiamare quella giurisprudenza secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 – 01)
Detta motivazione Ł carente poichØ anche se in linea generale Ł possibile il concorso di reati la Corte di fronte alla specifica censura doveva rispondere facendo riferimento alla vicenda che ci occupa evidenziando perchØ nel caso in esame entrambe le fattispecie contestate concorrono; peraltro, la pronunzia richiamatanon si attaglia alla vicenda in esame, in quanto Ł vero che la falsa qualifica di corriere attribuitasi dall’imputato integra uno deiraggiri che concorre a consumare la frode e non assume rilevanza penale autonoma.
E’ stato infatti precisato che non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere). (Sez. 2, n. 29636
del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279855 – 01; Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266721)
Come affermato dall’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell’indurre taluno in errore,sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sØ o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, e il delitto si consuma nel momento in cui taluno Ł stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge (cfr. Cass., sez. VI, 03/11/2010, n. 41686, rv. 248817; Cass., sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, rv. 258281; Cass., sez. V, 19/06/2008, n. 41142, rv. 241590; Cass., sez. V, 21/01/1999, n. 3645). Ne deriva che non Ł condotta idonea ad integrare il reato suddetto, l’essersi attribuito una qualità da cui non Ł possibile fare discendere specifici effetti giuridici.
¨ vero che l’intervento dell’imputato Ł stato preceduto dalla telefonata di un correo che fingeva di essere il nipote della persona offesa, ma tale condotta, che certamente integra il reato di sostituzione di persona e avrebbe potuto essere addebitata anche al ricorrente a titolo di concorso, non Ł stata contestata nei capi d’imputazione.
1.3. La terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto incidere sul giudizio di equivalenza ex articolo 69 cod. pen. non Ł consentita poichØ impinge nella sfera di discrezionalità dei giudici di merito, che al riguardo hanno reso adeguata ed esaustiva motivazione, evidenziando l’assenza di elementi positivi tali da giustificare, oltre al riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto in ordine al piø grave reato di estorsione, anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In particolare la Corte ha correttamente sottolineato la gravità delle condotte ascritte al ricorrente e inserite in un articolato e preordinato meccanismo criminoso, avente carattere non occasionale e mirato a colpire le vittime piø fragili, che inducono a non concedere anche le attenuanti generiche, avendo l’imputato già usufruito dell’attenuante della lieve entità del fatto.
Giova infine ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorchŁ il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., l’abbia ritenuta la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata. (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 – 01) In dettapronunzia il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva Ł stato ritenuto implicitamente confermato dal giudice di secondo grado, nel dare atto della congruità della pena inflitta dal giudice di prime cure.
1.4 La quarta censura Ł manifestamente infondata poichØ Ł vero che il piø autorevole consesso di questa Corte ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01) Ma nella motivazione di questa pronunzia Ł stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto congrui gli aumenti stabiliti dal Gup, che ha applicato la pena di due mesi di reclusione per ciascun episodio di truffa aggravatae di appena un mese per i reati di sostituzione di persona. Stante l’entità molto contenuta delle pena Ł certamente bastevole a soddisfare l’onere motivazionale nel rispetto dei criteri dettati dalla giurisprudenza l’avere indicato i singoli aumenti previsti per ciascun reato.
Per le ragioni sin qui evidenziate si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine ai due reati di sostituzione di persona con conseguente eliminazione della pena inflitta per ciascuno di essi, che Ł stata determinata dal GUP in mese uno di reclusione e 100 € di multa, poi ridotta per il rito. La pena complessiva per i residui reati di estorsione e truffa va pertanto rideterminata in anni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1266 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di sostituzione di persona, perche’ il fatto non sussiste ed elimina le relative pene pari a complessivi mesi 1 e gg. 10 di reclusione ed euro 134,00,di multa, già ridotte per il rito. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.