Truffa e particolare tenuità: i limiti secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione della causa di non punibilità per truffa e particolare tenuità del fatto. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che la presenza di precedenti penali specifici e un danno economico non irrisorio escludono la possibilità di beneficiare di tale istituto. Questo caso evidenzia come la valutazione della gravità del reato non si limiti al solo importo sottratto, ma consideri il quadro complessivo della condotta dell’agente.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa. La condotta fraudolenta consisteva nell’aver indotto la vittima a effettuare delle ricariche su una carta prepagata, simulando un’operazione finanziaria differente al fine di ottenere un accredito di denaro. L’imputato aveva attivato la carta e la relativa SIM telefonica pochi giorni prima del contatto con la persona offesa, per poi disattivarle circa un mese dopo, delineando un chiaro schema premeditato. Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico su tutti i punti contestati.
La Sussistenza del Reato di Truffa
In primo luogo, la Cassazione ha confermato la piena sussistenza del raggiro. La condotta, volta a far eseguire ricariche simulando un’altra operazione, integra pienamente gli elementi del delitto di truffa. La Corte ha inoltre evidenziato come la disponibilità e la gestione degli strumenti utilizzati per il reato (SIM e carta prepagata), attivati e disattivati in un arco temporale strettamente connesso al delitto, dimostrassero la consapevole partecipazione e la finalità di conseguire un profitto ingiusto.
Il Rigetto della Particolare Tenuità del Fatto
Il punto cruciale della decisione riguarda il diniego della causa di non punibilità. La difesa contestava il mancato riconoscimento della truffa e particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis c.p., e della relativa attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua basata su elementi decisivi e rilevanti, quali:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico ben sei condanne precedenti per lo stesso reato di truffa.
2. Il profitto: Il profitto ottenuto dalla truffa è stato giudicato considerevole.
3. La mancata restituzione: L’imputato non aveva mai restituito la somma sottratta alla vittima.
4. L’entità del pregiudizio: Il danno economico, quantificato in oltre 400 euro, è stato ritenuto di per sé incompatibile con le caratteristiche di “speciale tenuità” richieste dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato: la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La presenza di numerosi precedenti specifici per truffa è un indicatore di un comportamento abituale, che è una delle cause ostative all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Inoltre, la Corte ha ribadito, citando un precedente specifico, che un danno superiore a 400 euro non può essere considerato di speciale tenuità, escludendo così anche l’attenuante correlata. La condotta, nel suo insieme, è stata ritenuta predisposta e finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, dimostrando una capacità a delinquere che va oltre l’episodicità richiesta per il beneficio della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di truffa e particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea che, per beneficiare della non punibilità, non è sufficiente che il danno economico sia contenuto. Elementi come la recidiva specifica, la premeditazione e la mancata riparazione del danno assumono un peso determinante e possono escludere l’applicazione dell’istituto. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che anche le truffe per importi apparentemente modesti vengono perseguite con severità quando si inseriscono in un quadro di delinquenza abituale.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per truffa?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. La sentenza di appello aveva adeguatamente motivato sia la sussistenza del reato di truffa, basandosi sulla condotta fraudolenta e premeditata dell’imputato, sia il rigetto delle richieste di attenuanti.
È possibile ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in un reato di truffa se si hanno precedenti specifici?
No, sulla base di questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti penali per lo stesso reato (in questo caso, sei condanne per truffa) è considerata un elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto, in quanto indica un comportamento abituale e non occasionale.
Un danno economico di oltre 400 euro può essere considerato di speciale tenuità?
No, la Corte ha specificato che un pregiudizio economico di oltre 400 euro è di per sé incompatibile con le caratteristiche che il danno deve presentare per essere riconosciuto come di speciale tenuità, escludendo quindi l’applicazione sia dell’art. 131 bis c.p. sia dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto, quanto al lamentato vizio di motivazione riguardante il giudizio di responsabilità (p e secondo motivo), che il Giudice di merito ha motivato (pagg. 3-4) circa la sussistenza deg elementi del delitto di truffa, come per la condotta fraudolenta volta a far eseguire delle ric simulando l’esecuzione di un’operazione diretta, invece, a ricevere l’accredito di denaro, ciò integra pienamente il raggiro; ha considerato l’assenza di qualsiasi elemento che possa fa dubitare dell’effettiva disponibilità dell’imputato della scheda SIM e della carta Postepay, la è stata per di più attivata qualche giorno prima del contatto con la persona offesa e disatti circa un mese dopo l’evento delittuoso; circostanze che, se pur non tutte riferibili direttam all’imputato, descrivono una condotta nel suo complesso predisposta e finalizzata a conseguire mediante frode un ingiusto profitto, quale quello realizzato dal ricorrente;
ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura l’omessa motivazione circa il profilo dell’ele soggettivo, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale indicato i dati fat dimostrativi della consapevole partecipazione del ricorrente all’intera operazione truffaldina ritenuto che il quarto e quinto motivo di ricorso che contestano, peraltro in modo cumulativo non specifico, il mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di particolare tenuità e il ma riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. risultano manifestamente infon poiché l’onere argomentativo al riguardo è adeguatamente assolto (pag. 4) della sentenza impugnata, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (qua presenza di sei previe condanne per truffa in capo all’imputato, il considerevole profitto d truffa e la mancata restituzione della somma sottratta) per escludere la possibilità di riconos la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., nonché con il richiamo all’ammontare in sé del pregiudizio economico (oltre 400 euro) da sé solo incompatibile con le caratteristiche c deve presentare il danno affinché sia riconosciuta l’ipotesi della speciale tenuità (Sez. 2, n. del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.