Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, nonché, per il ricorrente NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 18/05/2023, la Corte di appello di Cagliari revocata la sospensione condizionale della pena riconosciuta agli imputati con una precedente sentenza – ha confermato la sentenza in data 01/02/2022 con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili in concorso dei reati di spendita di una banconota da 100 euro contraffatta e di truffa ai danni di NOME COGNOME e li aveva condannati, con la
continuazione, alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione e di euro 500 di multa e al risarcimento dei danni a favore della stessa COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 23-bis I. n. 176 del 2000, in relazione alla mancata trasmissione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale, integrante una nullità di ordine generale a regime intermedio eccepita dalla difesa che aveva chiesto un rinvio.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 640 cod. pen., in quanto la mera spendita di una banconota ceduta per l’acquisto di merce non può configurare l’artificio o il raggiro, prevedendo già l’art. 455 cod. pen. i conseguimento di un ingiusto profitto, sicché risulta configurabile solo quest’ultimo reato.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 455 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non distingue la posizione dell’imputato, esaminandola in modo “apersonale”, risultando arbitraria e priva di sostegno probatorio quando sostiene che gli imputati si sarebbero dati alla fuga, aspetto non emerso in dibattimento e frutto dell’utilizzazione di un’informazione inesistente. La Corte definisce “ammennicolo” i precedenti specifici che rafforzerebbero l’attribuzione di responsabilità penale, ma in modo generico e impersonale.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello si è limitata a rilevare che la pena era equa e determinata in misura prossima al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Rv. 285346 – 01; conf. Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021 Rv. 282175 – 01, nonché Sez. 4, n. 13218 del 24/03/2022, richiamata dalla ricorrente). Altro orientamento sostiene che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, cit. da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022 Rv. 283307 – 01). La doglianza della ricorrente, dunque, è comunque manifestamente infondata.
2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso formale fra le norme incriminatrici di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l’esistenza di artifici e raggiri – integrati dalla spendita di monete falsificate , ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall’induzione in errore e dall’atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 50697 del 24/10/2019 Rv. 277810 – 01; conf. Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 276454 01). Peraltro, con specifico riferimento all’elemento costitutivo della truffa, la sentenza impugnata ha rilevato che la dazione in pagamento di una banconota falsa, simile a una genuina, rappresenta all’accipiens una realtà falsa, ma apparentemente uguale a quella con la quale è normalmente abituato a confrontarsi, il che è idoneo a sorprenderne l’attenzione inducendolo in errore: rilievi, questi, non oggetto di specifica disamina critica da parte della ricorrente.
3. Anche il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la “novità” del riferimento alla fuga dei due coimputati, ma la Corte distrettuale ha chiaramente individuato la fonte del dato riportato, ossia la cassiera del bar, la quale ha riferito che, quando si erano accorti di essere dalla stessa inseguiti, i due si erano dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Informazione
probatoria, questa, chiaramente riportata nella sentenza di primo grado, lì dove dava atto che la cassiera aveva riferito che i due coimputati, nel vederla dopo la spendita della banconota falsa, avevano affrettato il passo e si erano dileguati, il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo, anche sotto il profilo della riferibilità del rilievo ad entrambi gli imputati, congruamente valorizzato in tal senso dalle conformi sentenze di merito. Il riferimento ai precedenti è del tutto periferico nell’argomentare del giudice di appello, sicché deve escludersi che esso sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha dato conto della congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando i criteri commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, i precedenti specifici, il danno patrimoniale non certo di speciale tenuità per un piccolo bar di paese, la dosimetria della pena in misura prossima al minimo edittale. Nei termini indicati, la motivazione è in linea con i dati richiamati ed esente da vizi logici, risultando le censure proposte dal ricorso manifestamente infondate.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi – che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato di truffa che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2024.