Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43350 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2022 riqualificava il fatto contestato a COGNOME NOME come truffa dichiaran estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili; secondo il c imputazione, COGNOME era responsabile del reato in quanto, nel periodo in cu amministratore della RAGIONE_SOCIALE, aveva emesso fatture per prestazioni effettuate in favore di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME eccependo che la sentenza era frutto di un evidente travisamento delle pr assunte in dibattimento ( visto che il giudice di primo grado aveva sostenuto l’esistenza di un accordo illecito tra NOME COGNOME, uno degli amministrat RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME NOMEdirettore amministrativo-finanziario di RAGIONE_SOCIALE) per spartirsi un illecito profitto e che la Corte di appello ave escluso qualsiasi condotta concorsuale da parte del ricorrente; ino considerato che tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stata dimostrata l’inesistenza delle prestazioni, tanto che nella re della società di revisione, incaricata da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era emerso al rigu né il ricorrente era mai stato indagato per emissione di fatture false, e n era emerso che conoscesse NOME COGNOMECOGNOME
1.2 Il difensore osserva che già in appello era stato eccepito che la civile avrebbe dovuto essere esclusa in quanto era stata ammessa al pass fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, e la motivazione sul punto della Corte di a era carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente pro peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, no consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legitt sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demande alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valut giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., 22/01/2014, n. 10289).
La sentenza di primo grado aveva infatti dato atto che il consulente NOME aveva elencato quali RAGIONE_SOCIALE le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE che n avevano trovato riscontro negli incarichi effettivamente dati, tra cui rientr le due fatture emesse nei periodi in cui COGNOME NOME era le rappresentante della società; sul punto, il motivo di ricorso propone inammissibile rivalutazione dei fatti.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che vi è coincidenza né tra le somme richieste in sede fallimentare e quelle chies sede penale, né tra i soggetti destinatari della richiesta (la società n caso, la persona fisica nel secondo), per cui l’eccezione è manifestame infondata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibi ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannat pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22/09/2023