Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40307 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di ROMA, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitt truffa (640 cod. pen.) e falso in continuazione (artt. 482-477 cod. pen.) espresso nei su confronti dalla pronuncia che aveva definito il giudizio di primo grado, riformandola s limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il procedimento penale oggetto delle predette sentenze è stato originato da una denuncia-querela presentata dalla persona offesa COGNOME NOMENOME cugino del ricorrente, che assumeva che COGNOME nel 2003, nel chiedergli un prestito, lo aveva indotto all’apertura di conto corrente con apertura di credito di 35.000 euro, alla quale era seguita la consegna di t assegni dell’importo di 5000 euro ciascuno. Nel 2005, però, era stata notificato al COGNOME u decreto ingiuntivo della banca e chiesti chiarimenti al COGNOMECOGNOME COGNOME aveva mostrato u accordo transattivo con la banca che accettava a saldo e stralcio la somma di euro 16.000. Nel 2012 era invece seguito un pignoramento immobiliare ed il COGNOME aveva assicurato il COGNOME che avrebbe fatto opposizione, poi mostrandogli la comparsa di costituzione con il timbro de Tribunale di Avezzano con il quale chiedeva l’estinzione della procedura esecutiva. La persona offesa, invece, si accorta che l’immobile era in vendita all’asta. Acquisite presso il Tribuna Roma e quello di Avezzano copie degli atti delle procedure pendenti a suo nome, nell’ottobre del 2016 si era reso conto che la sua procura alle liti a favore del cugino era stata falsific che non vi era traccia dei documenti che il cugino gli aveva mostrato per rassicurarlo in queg anni.
A sostegno del ricorso il COGNOME ha articolato cinque motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, con riferimento all’art. 640 cod. pen. per essersi riconosc la truffa sulla base di una ricostruzione dei fatti alla luce della quale l’ingiusto pro avrebbe conseguito il COGNOME, costituito dalla somma di euro 35.903,93, sarebbe precedente gli artifici e raggiri attribuitigli in sentenza, pur non essendovi nesso di causalità tra l’i in errore originata dalla condotta fraudolenta del COGNOME e la disposizione patrimoniale COGNOME in suo favore.
2.2. GLYPH Violazione di legge per non essersi riconosciuta la prescrizione intervenuta già nel 2012, avendo il COGNOME compiuto nel 2006 l’ultimo atto di disposizione patrimoniale favore del ricorrente.
2.3. GLYPH Violazione di legge per non essersi riconosciuta la tardività della querel essendo stato notificato atto di pignoramento immobiliare sin dal 2012, e risultando dall sentenza in primo grado che il COGNOME aveva mostrato una comparsa di risposta del 10/10/2013 relativa ad incarico legale che lo stesso sapeva di non aver mai conferito.
2.4. Violazione di legge, ed in particolare violazione del diritto di difes riferimento al rigetto del motivo di appello con il quale si era lamentata la man
concessione. del termine a difesa, motivo disatteso dalla Corte territoriale perché generico, n avendo indicato il ricorrente quale potesse essere il vulnus derivante dal rigetto dell’istanz rinvio dell’udienza del 17/9/2020. Rileva a tal proposito il ricorrente che a pag. 10 dell’a appello aveva contestato la mancata concessione dei termini a difesa all’udienza del 4/11/2019.
2.5. GLYPH Violazione di legge per essersi riconoscuuta la falsità di cui agli artt. 475-477 c pen., nonostante la giurisprudenza di questa Corte affermi che la copia falsa di un documento inesistente non integri la falsità materiale, salvo la copia assuma l’apparenza di atto origin per non essersi riconosciuta la prescrizione reato di falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E’ infondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l’insussiste della truffa sul rilievo che il COGNOME avrebbe conseguito l’ingiusto profitto costitu somma di euro 35.903,93 prima di porre in essere gli artifici e raggiri attribuitigli nel c imputazione ed in sentenza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, costituisc ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore), rilevante quale elemento costit del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell’amb di un’obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell’avvio delle azio recuperatorie od esecutive ai suoi danni (Sez. 2, n, 5572 del 08/11/2011, Rv. 252537) e, in coerenza con tale principio, lo stesso capo di imputazione non ha contestato al COGNOME l’acquisizione della somma di 35.000,00 euro, bensì di “essersi trattenuto i 35.000 euro ma restituiti alla persona offesa e senza corrisponderli alla banca, con ingiusto danno del COGNOME che si è visto pignorare la propria unità abitativa…”.
Per le stesse ragioni è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, volto a far decorrere la prescrizione dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal COGNOME favore del ricorrente, e non già dagli atti attraversi i quali le somme ricevute veni trattenute, ritardando le azioni recuperatorie: basti pensare al finto certificato della Cance del Tribunale di Avezzano recante la data del 15/3/2016 menzionato anche nel capo di imputazione.
Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per consolidata ed ormai pacifi giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il termine per la presentazione della quer decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081) e, senza incorrere in alcun vizio logico, la Corte territoriale individuato tale momento non già in quello – 28/6/2016 – in cui ha avuto “il sospetto di ess stato vittima di una truffa”, bensì in quello in cui ha avuto contezza di ciò, con l’acquisi nell’ottobre dello stesso anno, di copia degli atti del giudizio: correttamente, pertanto, i
di merito hanno riconosciuto la tempestività della querela proposta nel dicembre del 2016, ne pieno rispetto del termine di tre mesi posto dall’art. :1.24 cod. pen.
Anche il quarto motivo del ricorso è inammissibile, in primo luogo perché tardivamente dedotto, in quanto la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenz dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, qu al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823).
Peraltro, ancora nel ricorso in cassazione il ricorrente si limita a dolersi dell’a illegittimità del diniego del termine a difesa, ancora senza specitcare quale sia stat specifico vulnus subito in conseguenza di tale diniego: le sezioni unite di questa Corte legittimità hanno chiarito, invece, che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessio termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 11:18, comma primo, cod. proc. pen possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497).
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo, però, che la copia a l’apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 Rv. 276285 che, in motivazione, riconosce la sussistenza del reato quando comunque “la formazione dell’atto sia “idonea e sufficiente a documentare nei confronti di terzi l’esistenza di un originale conform ed è proprio tale apparenza che, senza incorrere in vizio logico alcuno, è stata attribuita d sentenza impugnata alla falsa certificazione del Tribunale di Avezzano attestante l’estinzion della procedura esecutiva.
La sussistenza del reato, pertanto, è stata riconosciuta dalla Corte territoriale nel pi rispetto dei principi di diritto riconosciuti da questa Corte di legittimità (cfr. anche Se 11402 del 18/01/2021, Rv. 280731, secondo cui, in tema di falsità materiale, integra il deli di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un atto inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all’atteggiamento psicologic dell’agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell’atto, assuma l’apparenza una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento).
Trattandosi, peraltro, di atto falso recante la data del 15/3/2016, deve riconoscersi manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato in questione sarebbe prescritto, non essendo decorso il termine massimo di sette anno e mezzo di cui agli artt.157 161 cod. pen..
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 aprile 2023
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Il Consigliere estensore
Il President