Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39558 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Mariano Comense (CO) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Viganello (Svizzera) il DATA_NASCITA
entrambi rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 1045/21 in data 069’07/2022 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parli la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, gomma 8, d.l. 213 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/07/2022, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone che, in data 16/03/2021, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno in relazione al delitto di truffa in concorso (capo C della rubrica).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui moti vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all’avvenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda posto alla base del reato di cui al capo C). La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della truffa di cui al capo C) sul presupposto che il contratto di cessione d’azienda tra RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal sig. COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato era amministratore, fosse stato risolto a seguito di diffida ad adempiere inviata dal cedente al cessionario nell’agosto 2014, con la conseguenza che i beni poi venduti nel novembre successivo dalla RAGIONE_SOCIALE al sig. NOME COGNOME non fossero più nella disponibilità della prima. In realtà nell’atto di appello si era argomentato come la diffida dell’agosto 2014 non fosse mai pervenuta alla RAGIONE_SOCIALE, essendo stata inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello alla stessa riconducibile ed indicato in visura. Su questo presupposto, si sarebbero dovute trarre le seguenti conclusioni:
-il termine di quindici giorni di cui all’art. 1454 cod. civ. non ha mai iniziato decorrere e non vi è stata, quindi, alcuna risoluzione;
-in assenza di risoluzione, gli imputati potevano liberamente disporre dei beni ceduti al sig. COGNOME;
-il fatto di truffa non sussiste.
L’azione monitoria è stata attivata da RAGIONE_SOCIALE unicamente per il soddisfo del credito portato dall’atto di precetto per euro 17.304,90, atto successo al 14/11/2014, data nella quale i beni sono stati ceduti al sig. COGNOME. Tale provvedimento monitorio si è risolto in un’azione per l’adempimento del
corrispettivo di cessione, non essendo stata richiesta giudizialmente l’ingiunzione per la riconsegna dei beni ex art. 633, comma 1, cod. proc. CiV.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al dolo del reato di cui al capo C). La Corte territoriale non ha spiegato cla quali elementi si potesse ricavare: -l’avvenuta ed effettiva conoscenza della diffida da parte degli imputati, soprattutto considerando che la stessa fu inviata ad un indirizzo PEC errato e, di conseguenza, non fu mai riscontrata;
-la consapevolezza degli imputati che da quella diffida dell’agosto 2014 scaturisse, in caso di mancato pagamento entro i quindici giorni successivi alla conoscenza della stessa, il venir meno ex tunc del trasferimento del diritto cli proprietà dei beni e, quindi, l’assenza del potere di disposizione degli stessi alla data (novembre 2014) della successiva vendita al sig. COGNOME.
Dal negozio giuridico in parola, i due imputati non solo non hanno lucrato alcunchè, ma hanno altresì conseguito delle perdite. Invero:
-i due imputati, con il contratto di cessione dm azienda, hanno acquistato dal sig. COGNOME beni aventi un valore pari a 25.000,00 euro, ed hanno corrisposto solo una parte del prezzo, pari ad euro 3.000,00;
-successivamente, i due imputati hanno venduto quei beni per soli 1.500,00 euro; -il saldo negativo, se si considerano solo gli importi corrisposti ed incassati, è pari ad euro -1.500,00; se, invece, si considera il valore dell’azienda (euro 25.411,009, il saldo negativo sale ad euro -26.911,00).
Terzo motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di truffa. I giudici di merito hanno ritenuto sussistere il dolo solo co riferimento all’elemento del “profitto”. In realtà, la fattispecie della truffa richi la sussistenza dell’elemento soggettivo cori riferimento a tutti gli elementi costitutivi del reato: artifizi e raggiri, rappresentazione e volizione dell’inganno corrispondente induzione in errore della vittima, conseguimento del profitto da parte dell’agente con corrispondente danno della persona offesa. Inoltre, il dolo va accertato rigorosamente e non può essere ritenuto sussistente in re ipsa.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha confuso il rapporto di cessione d’azienda tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (alla base dell’originario capo d’imputazione sub B), con il rapporto di compravendita di cui al capo C), intervenuto tra gli imputati e il sig. COGNOME. I danno subìto da quest’ultimo, unica persona offesa della truffa di cui al capo C), è limitato alla somma dallo stesso sborsata a seguito dell’induzione in errore, pari ad euro 1.500,00, con conseguente erronea valutazione della misura del danno (ritenuta pari ad euro 30.000,00) alla base dell’ingiustificato diniego del
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: detta illogicità di motivazione si è riverberata anche sugli altri elementi relativi trattamento sanzionatorio. Inoltre, le (uniche) due precedenti condanne del COGNOME (una condanna per diserzione e l’altra per resistenza a pubblico ufficiale) non sarebbero state preclusive per l’applicazione della predetta causa di non punibilità.
Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha posto alla base della decisione di non riconoscere l’attenuante de qua i medesimi (errati) argomenti usati per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ossia la asserita rilevanza del danno.
4. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
La ricorrente articola cinque motivi di ricorso in forma anche grafica pienamente sovrapponibile ai cinque motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME.
Con un sesto, autonomo, motivo, la parte censura altresì il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. La Corte territoriale ha negato alla ricorrente il beneficio della non menzione ritenendo la stessa gravata da precedente specifico: si tratta di un dato erroneo in quanto come già riconosciuto dal giudice di primo grado e come ricavabile dall’esame del casellario giudiziale, la COGNOME è persona totalmente incensurata.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
I ricorsi sono fondati in relazione al primo assorbente comune motivo e l’accertata prescrizione del reato, ad oggi intervenuta, impone una pronuncia di annullamento senza rinvio.
Già il giudice di primo grado aveva sostenuto che il contratto di cessione d’azienda tra la cedente RAGIONE_SOCIALE (sig. COGNOME) e la cessionaria RAGIONE_SOCIALE (sigg.ri COGNOME e COGNOME) si fosse risolto ai sensi dell’art. 1454 co civ., avendo il cedente notificato al cessionario via pec il 19/08/2014 la diffida ad adempiere. La difesa, in sede di atto di gravame, aveva dedotto come la diffida fosse stata inviata ad un indirizzo pec sbagliato (breraoarruc:chieri©gidioec.it), assolutamente non riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE, il cui indirizzo pec corretto (mai destinatario della comunicazione) era quello di EMAIL .
Detta circostanza, pacifica e non ulteriormente investigabile, ben poteva considerarsi come astrattamente decisiva per far venir meno la sussistenza del
fatto di reato di cui al capo c), dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cod. civ., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all’adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato (Cass. civ. sez. 1, n. 8943 del 14/05/2020, Rv. 657906). Ma sul punto, la motivazione è stata del tutto omessa dalla Corte territoriale.
In realtà, sulla base di questo presupposto, come correttamente evidenziato dalla difesa, si sarebbero potute trarre le seguenti conclusioni:
-il termine di quindici giorni di cui all’art. 1454 cod. civ., non ha mai iniziato decorrere e non vi è stata, quindi, alcuna risoluzione; -in assenza di risoluzione, gli imputati potevano liberamente disporre dei beni ceduti al sig. NOME COGNOME.
Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il reato in contestazione risulta essere alla data odierna ampiamente prescritto, tenuto conto della data di sua commissione (14/11/2014), della durata ordinaria del termine di prescrizione (anni sei) e di quella massima per gli eventi interruttivi verificatis (anni uno e mesi sei), dell’evento sospensivo rappresentato dall’avvenuto differimento dell’udienza del 26/06/2018 al 10/02/2019 in ragione dell’adesione da parte del difensore all’agitazione indetta dalla categoria di appartenenza (mesi sette e giorni ventitrè) e dell’ulteriore sospensione ex art. 83′ comma 3-bis d.l. 18/2020 dal 09/03/2020 al 11/05/2020 (giorni sessantaquattro), termini che spostano definitivamente in avanti all’11/03/2023 – data già perenta – il tempo di maturazione della prescrizione: da qui la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 08/09/2023.