Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 893 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 893 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrent pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Treviso relazione a fattispecie di truffa
Propone ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO del Foro di Venezia.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione dichiargRpenale responsabilità. Non vi sarebbe prova della sussistenza di ingiusto profitto e la finalità sarebbe stata unicamente lecita. Non pot ritenersi credibile la versione dei querelanti in ordine alle somme date in co perché – secondo la difesa – ” appare assai poco credibile che due persone dall (o altissimo) titolo d’istruzione (due architetti e l’AVV_NOTAIO titol dottorato di ricerca) rilascino periodicamente degli acconti in contanti, appuntarsi le date e non richiedano parcelle o ricevute” e nemmeno sareb comprensibile ” per quale motivo il COGNOME avrebbe rilasciato una ricevuta specifica per una somma (237,00 C) che neanche fa rientrare nel suo compenso professionale per una sola volta e dopo aver asseritamente ricevuto un total 5.800,00= euro circa”. .
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge dicembre 2020, n. 176.
3.1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – in persona del sostituto NOME COGNOME depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giu legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’aut adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, COGNOME, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 de febbraio 2012, COGNOME, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidat orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull’opzi fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla c applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi dello svil motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logi giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuo attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesim
dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. V 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l’iter argomentat del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinaz un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell’applicaz delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni dec illogicità manifeste. Infatti, le contestazioni sulla credibilità delle pers sono articolate unicamente su considerazioni che escludono a priori la possibi di pagamenti in contanti laddove le regole di comune esperienza correttamen applicate dalla Corte territoriale non permettono di svolgere alcun giudiz inverosimiglianza.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibili del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del rico pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cass delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emerge dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022