Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1821 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1821 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 16 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 12 gennaio 2021, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizi motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto lui as risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corre argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della se impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come il prevenuto potesse certament ritenersi autore dell’operazione truffaldina, in quanto titolare della carta Postepay s vittima aveva effettuato il pagamento e sicuro percettore della somma versata, a nulla rilevan la denuncia di smarrimento della carta stessa, in quanto intervenuta successivamente all’incas del denaro);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l’eccessività della pena base, manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai pri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudi di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazio non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo, i giudi merito, ampiamente giustificato l’irrogazione di una pena base in misura superiore al mini edittale, valorizzando l’entità del danno arrecato alla persona offesa e i precedenti penali gr sul prevenuto;
Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quant di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura med di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei crite all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumen come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 3624 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);
Rilevato che la doglianza, parimenti dedotta con il secondo motivo di ricorso, che contest il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere st previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2022
Il Consiglie estensor
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