Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11657 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11657 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di L’Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso prospetta censure formulate in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo, oltre che manifestamente infondate, anche tutte riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicchØ gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che , in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione perchØ apparente per avere i giudici di merito fondato il giudizio di responsabilità su un’errata valutazione della rilevanza di determinate risultanze processuali, deve rilevarsi come i giudici di appello, in conformità all’indirizzo di questa Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non massimata), hanno correttamente dedotto la partecipazione cosciente e volontaria dell’odierno ricorrente all’operazione truffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accredito dell’ingiusto profitto sulla carta prepagata lui intestata e da ritenersi da lui attivata e nella sua piena disponibilità data l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della stessa o dei suoi documenti di identità richiesti ai fini dell’attivazione del conto (pagg. 3-5 della impugnata sentenza);
che , con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131bis cod. pen. e dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863), valutando quali ragioni ostative all’applicabilità della causa di non punibilità: la non esiguità del danno, le modalità della condotta e l’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessa
indole, posti a carico dell’odierno ricorrente;
che , infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi che i giudici di merito hanno motivato la loro decisione facendo riferimento alle modalità della condotta criminosa e ai precedenti specifici dell’imputato, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693) e potendosi giustificare il diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico del prevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; es. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente